Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37845 del 14/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37845 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da

MARIJAROZA Milevoj, nata in Croazia a Labin (Albona) il 9/12/1951
avverso l’ordinanza del 3/1/2013 del Tribunale di Venezia, che ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Venezia in data 16/11/2012 in relazione alle violazioni previste
dall’art.44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dall’art.181 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n.42;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Vito

Data Udienza: 14/05/2013

D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3/1/2013 il Tribunale di Venezia ha confermato il
decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari del
Tribunale di Venezia in data 16/11/2012 in relazione alle violazioni previste
dall’art.44, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dall’art.181 del d.lgs. 22
gennaio 2004, n.42 consistenti nella costruzione di opere non autorizzate in area
gravata da vincoli, nonché alla violazione prevista dagli artt.54 e 1161 del Cod.
Nav. Per essere alcune delle opere realizzate in area demaniale al di fuori dei

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limiti delle concessione rilasciata. Si tratta di opere realizzate in parte nel periodo
2009-2010 e in parte ancora in atto ancora al momento dei controlli, aprile —
maggio 2012.
2. Avverso tale decisione la sig.ra Milevoj, quale legale rappresentante della
società titolare dell’area e dei manufatti già esistenti e destinati ad attività
ricettiva, propone ricorso in sintesi lamentando la violazione dell’art.321 cod.
proc. pen. per insussistenza del “periculum in mora” essendo le opere già
concluse e comunque difettando ogni dimostrazione dell’esistenza di uno

del bene “paesaggio” non risulta ipotizzata una specifica violazione in quanto
non è stato contestato il reato ex art.734 cod. pen.
3. Con nota dell’11/5/2013 il Difensore ha comunicato di non avere ricevuto
tempestivo avviso della celebrazione del giudizio avanti questa Corte e di
richiedere che l’udienza venga ugualmente celebrata e che il ricorso sia trattato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta manifestamente generico sotto plurimi punti di vista.
1. In primo luogo, la ricorrente omette del tutto di esaminare i profili di
sussistenza del “fumus” del reato previsto dagli artt.54 e 1161 del Cod.
Navigazione, sul quale l’ordinanza impugnata si sofferma con specifica
motivazione.
2.

In secondo luogo omette di affrontare la contestazione della esistenza di

opere ancora in corso al momento degli accertamenti, circostanza che esclude
che sia in presenza di intervento ormai completamente esaurito e di situazione di
fatto cristallizzata.
3. In terzo luogo concentra l’attenzione sulla omessa contestazione del reato
ex art.734 cod. pen. e omette del tutto di affrontare la motivazione resa dal
Tribunale in ordine al “fumus” di reato e all’attualità di pregiudizio connessi alla
ipotesi ex art.181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, norma posta a tutela dei
vincoli ambientali e paesaggistici gravanti sull’area interessata.
4. Il tutto a prescindere dal fatto che anche per le opere già portate a
compimento deve parlarsi di permanenza dell’offesa, quanto meno con
riferimento alle violazioni in materia paesaggistica e demaniale che sono
caratterizzate da natura permanente.
5.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere

dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

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specifico pregiudizio ai beni tutelati, posto, tra l’altro, che in relazione alla difesa

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle

alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/5/2013

spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00

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