Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37845 del 03/07/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37845 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BLAGOJEVIC GORAN nato il 14/03/1984
avverso la sentenza del 14/02/2018 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
let-teisent-it-e-le-coneltrstorrt . del PG-STEFANO
Data Udienza: 03/07/2018
RITENUTO IN FATTO
1. Goran Blagojevic ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso
la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Milano con cui gli è stata applicata la
pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa per i reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 (illecita detenzione, al fine di spaccio, di kg 16,826 di marijuana, gr 25,00 e 27,45 di
hashish e gr. 1,09 di cocaina e gr. 1,71 MD), lamentando la violazione di legge e la mancanza
di motivazione in ordine all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà
William Gay.
RITENUTO IN DIRITTO
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis – in ragione
della data della presentazione dell’istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.
(effettuata dopo il 2 ottobre 2017) – alla disciplina dell’art. 448 cod.proc.pen. nella
formulazione introdotta dalla I. n. 103 del 2017.
2. I motivi formulati sono, pertanto, inammissibili, non essendo riconducibile alle censure oggi
consentite al p.m. e all’imputato dall’art. 448, comma
2-bis,
cod.proc.pen., che sono
esclusivamente quelle attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi
della motivazione rispetto a quella resa nei confronti del coimputato del medesimo reato