Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37845 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 37845 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BLAGOJEVIC GORAN nato il 14/03/1984

avverso la sentenza del 14/02/2018 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
let-teisent-it-e-le-coneltrstorrt . del PG-STEFANO

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Goran Blagojevic ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, avverso
la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del Tribunale di Milano con cui gli è stata applicata la
pena di anni 3 di reclusione ed euro 15.000 di multa per i reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del
1990 (illecita detenzione, al fine di spaccio, di kg 16,826 di marijuana, gr 25,00 e 27,45 di
hashish e gr. 1,09 di cocaina e gr. 1,71 MD), lamentando la violazione di legge e la mancanza
di motivazione in ordine all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 e la contraddittorietà

William Gay.

RITENUTO IN DIRITTO
1.In via preliminare occorre premettere che il ricorso è soggetto ratione temporis – in ragione
della data della presentazione dell’istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen.
(effettuata dopo il 2 ottobre 2017) – alla disciplina dell’art. 448 cod.proc.pen. nella
formulazione introdotta dalla I. n. 103 del 2017.

2. I motivi formulati sono, pertanto, inammissibili, non essendo riconducibile alle censure oggi
consentite al p.m. e all’imputato dall’art. 448, comma

2-bis,

cod.proc.pen., che sono

esclusivamente quelle attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e
all’illegalità della pena e delle misure di sicurezza.

2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché -non ravvisandosi motivi di
esonero (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 186 del 2000) – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro 4.000,00.
PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 luglio 2018
Il Consigliere estensore
Francesca Picardi

della motivazione rispetto a quella resa nei confronti del coimputato del medesimo reato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA