Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37842 del 03/07/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37842 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: FERRANTI DONATELLA

Data Udienza: 03/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHOUMI ABDERRAHIM nato il 04/07/1988

avverso la sentenza del 13/12/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCO

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

yd,

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 difensore di Choumi Abderrahim ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe di
applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecco il 13.12.2017.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e non
consentite.
4. Infatti, con l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103., avvenuta il 3 agosto
2017, il pubblico ministero e l’imputato, secondo il dettato di cui all’art. art. 448 comma 2 bis
c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena
concordata solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed
all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Invero nella motivazione della sentenza impugnata il GIP dà conto in dettaglio delle richieste
delle parti e quindi anche dei criteri di calcolo ( pena base otto anni di reclusione e euro
25.822,00 di multa ,diminuita per effetto delle attenuanti generiche sino a cinque anni e mesi
quattro e euro 17.215,00 di multa ; aumentata per la continuazione sino a cinque anni mesi
quattro e giorni 15 ,di reclusione e euro 18.000,00 di multa con la riduzione per il rito alla pena
finale di anni 3 e mesi sette di reclusione e euro 12.000,00 di multa ),Il GIP motiva inoltre
circa la corretta qualificazione giuridica di fatti di cessione continuata di stupefacente
appartenente alla tabella I allegata al DPR 309/90 e sulla congruità della pena in relazione alla
incensuratezza ,la giovane età e le dichiarazioni confessorie .
5.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile,

de plano, a norma dell’art. 610,

comma 5-bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le
ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso il 3 luglio 2018

2.Ricorre per cassazione l’imputato , a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, quale unico
motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in rapporto alla mancata indicazione ,rispetto
alla contestazione di episodi di vendita continuata di sostanza stupefacente tipo cocaina
all’omessa motivazione in relazione alla congruità della pena applicata su richiesta delle parti e
i criteri di calcolo

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