Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37841 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 37841 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

Data Udienza: 03/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KENZAOUI Ahmed

27/12/1987

avverso la sentenza del TRIBUNALE di VELLETRI in data 15 febbraio
2018

Lz-

OSSERVA
L’imputato KENZAOUI Ahmed propone ricorso contro la sentenza in
epigrafe, con la quale al predetto è stata applicata, su accordo delle parti,
la pena di anni tre di reclusione e euro quattromila di multa, per più
ipotesi di cui all’art. 73 co. 4, d.P.R. 309/90, riguardanti sostanze

2. Il ricorso è inammissibile, per causa che può essere dichiarata
senza formalità ai sensi dell’art. 610 co. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto
dall’art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a
decorrere dal 03 agosto 2017.
Esso è stato proposto, infatti, da soggetto non legittimato, ai sensi
dell’art.1 co. 54 I. 23 giugno 2017 (03 agosto 2017) che ha eliminato la
facoltà dell’imputato di proporre ricorso personalmente e, in ogni caso,
avverso una sentenza applicativa di pena (art. 444 cod. proc. pen.),
senza alcuna specificazione di motivi ammissibili ai sensi dell’art. 448 co.
2 bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, co. 50, I. n. 103/2017 citata).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di
euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo
ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della
cassa delle ammende.
Deciso in Roma il 03 luglio 2018.

stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA