Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3784 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3784 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Nardo Romano n. il 4/12/1986
avverso la sentenza n. 12408/2013 pronunciata dal Tribunale di Roma il
12/6/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 10/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha
concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 10/10/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 12/6/2014, il Tribunale di Roma ha condannato
Nardo Romano alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in relazione al reato di
guida senza patente, commesso in Roma il 19/10/2009.
Avverso tale sentenza, a mezzo del proprio difensore, ha proposto appello
l’imputato dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti
generiche e invocando i contenimento del trattamento sanzionatorio nel minimo
edittale.

trasmessi a questa corte di cassazione per l’esame del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Al riguardo, le doglianze illustrate dal ricorrente, in relazione alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura del trattamento
sanzionatorio irrogato a carico dell’imputato, non individuano alcuna omissione o
incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata nella sentenza
impugnata, limitandosi a prospettare questioni di mero fatto o apprezzamenti di
merito incensurabili in questa sede.
In thema, con riferimento al contestato diniego delle attenuanti generiche, è
appena il caso di richiamare il consolidato (e qui condiviso) indirizzo
interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis c.p. è
oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione
fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere
sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (in
termini, ex multis, Cass., Sez. 6, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all’onere di motivazione sul punto imposto al giudice del merito, va
altresì precisato come ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in
ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è
tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato,
essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e
delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (in tal senso, ex multis, v.
Cass., Sez. 1, n. 3772/94, Rv. 196880).

2

Sul presupposto dell’inappellabilità della sentenza, gli atti sono stati

In particolare, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o
meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente
alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso (così Cass., Sez. 2, n. 3609/2011, Rv.
249163).
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente negato il ricorso di

trattamento sanzionatorio irrogato, correlando tale giudizio alla sussistenza dei
numerosi precedenti penali dell’imputato, così radicando, il conclusivo giudizio
espresso sul punto, al ricorso di specifici presupposti di fatto coerenti ai
parametri di cui all’art. 133 c.p. sulla base di una motivazione nel suo complesso
dotata di intrinseca coerenza e logica linearità.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso – conseguente alla
manifesta infondatezza dei relativi motivi – segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2014.

circostanze attenuanti generiche e adeguatamente motivato la misura del

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