Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3784 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3784 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SELLONI ANTONIO N. IL 14/10/1986
avverso la sentenza n. 164/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MACOMER, del
12/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/s/Ate le conckusioni del PG Dott. j2ityp,

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Uditi difen r Avv.;

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(Rth-< 11 Data Udienza: 07/11/2013 IN FATTO 1. Con sentenza del 12/3/2013, il Tribunale di Oristano, Sezione distaccata di Macomer, applicava a Selloni Antonio, sull'accordo delle parti, la pena di giorni venti di arresto ed euro 100 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 legge 110 del 1975. 2. Ricorre per cassazione Selloni Antonio, deducendo violazione di legge e Nonostante l'accordo raggiunto dalle parti prevedesse la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Tribunale non l'aveva concesso senza alcuna motivazione. Poiché l'imputato aveva inteso subordinare l'istanza di applicazione pena alla concessione del predetto beneficio, il Giudice avrebbe dovuto rigettare la richiesta se l'avesse ritenuto non concedibile. In un secondo motivo il ricorrente deduce identico vizio: anche volendo ritenere che l'istanza non fosse subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, il Giudice avrebbe dovuto ugualmente motivare sulla decisione di non concederlo. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. L'accordo tra le parti prevedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena concordata: il Giudice, con la sentenza impugnata, non ha concesso il beneficio senza fornire alcuna motivazione, così emettendo una pronuncia di contenuto difforme da quanto concordato. La mancanza di una motivazione non permette di comprendere se si sia trattata di semplice omissione materiale o, al contrario, di rigetto non motivato di un beneficio concordato tra le parti ma senza che l'efficacia della richiesta fosse subordinata alla sua concessione. La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Oristano per nuovo giudizio: il Giudice di rinvio valuterà se il beneficio 2 vizio di motivazione. concordato dalle parti sia concedibile; in caso contrario, se valuterà l'istanza come subordinata alla concessione del beneficio, rigetterà la richiesta; se, invece, riterrà che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., applicherà la pena non sospesa, dandone adeguata motivazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Così deciso il 7 novembre 2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Oristano.

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