Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37839 del 08/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37839 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ROSI ELISABETTA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SOCIETA’ ZEISS S.R.L.
avverso l’ordinanza n. 19199/2012 GIP TRIBUNALE di ROMA, del
30/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. LISABEV ROSI;
lett /=ttte le conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 08/05/2013

Ritenuto che il G.I.P. presso il Tribunale di Roma,

con ordinanza del 30

novembre 2012, ha rigettato l’opposizione presentata ex art. 263, c 5 c.p.p.
nell’interesse della società ZEISS srl, avverso il decreto con cui il P.M. in data 14
agosto 2012 aveva rigettato l’istanza di dissequestro probatorio di un manufatto
sito in Roma, via Panama n. 29/A, ritenendo che permanessero le esigenze
attinenti alla formazione della prova;
che il difensore, munito di procura speciale, della società ZEISS ha proposto
ricorso avverso l’ordinanza chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1)

quanto la mancata esistenza del vincolo renderebbe legittime le D.I.A,
presentate ed i lavori di ristrutturazione eseguiti, per cui sarebbe del tutto
erronea una motivazione che facesse riferimento ad ipotetiche ulteriori ipotesi di
reato; 2) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 263, c. 4 c.p.p. e 125 c. 3
c.p.p. nonché mancanza di motivazione, posto che era stata censurata la
mancanza di motivazione da parte del pubblico ministero nel provvedimento con
il quale ha respinto l’istanza di dissequestro, ed il G.I.P. nulla ha rilevato a
proposito; 3) Violazione ed erronea applicazione degli art. 262 c. 1 c.p.p. e
mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, posto che
è stato emesso avviso di conclusione delle indagini preliminari e non si
comprende quali sarebbero le finalità probatorie menzionate nel provvedimento
che si impugna, le quali avrebbero dovuto essere espressamente menzionate;

Considerato che va rammentato che l’ordinanza del G.i.p., che a norma dell’art.
263, c. 5, c.p.p. provvede sull’opposizione degli interessati avverso il decreto
del P.M. di rigetto della richiesta di restituzione delle “cose” in sequestro o di
rilascio di copie autentiche di documenti, è ricorribile per cassazione per tutti i
motivi indicati dall’art. 606, c.1, c.p.p., (cfr. S.U., n. 9857 del 30/10/2008, dep.
4/3/2009, Manesi, Rv. 242290);
che, peraltro, è assolutamente prevalente l’orientamento giurisprudenziale
secondo il quale, in tema di sequestro probatorio, le censure concernenti la
legittimità, la validità e l’opportunità del sequestro, anche nel merito, possono
essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l’opposizione
avverso il provvedimento del pubblico ministero che abbia respinto l’istanza di
restituzione delle cose sequestrate si fanno valere censure concernenti
esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di
prova (cfr. da ultimo, Sez.3, n. n. 17809 del 26/1/2011, dep. 6/5/2011, Famà,
Rv. 249989 e, ex nnultis, Sez. 5, n. 779 del 15/2/2000, Ramacci, Rv. 215728);
che nel caso di specie, l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata in
ordine alle necessità di mantenere il vincolo a fini probatori per consentire una
verifica tecnica delle opere realizzate, nell’ottica delle ipotesi delittuose

Violazione ed erronea applicazione dell’art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380 del 2001, in

ipotizzate, mentre il primo motivo di ricorso vuole solo proporre una valutazione
di fatto riservata al giudizio di merito, per cui lo stesso risulta inammissibile nella
presente sede;
che è del pari non ammissibile nella presente sede il secondo motivo di ricorso,
per le ragioni già dette e comunque, per giurisprudenza pacifica, l’onere
motivazionale del provvedimento genetico di sequestro probatorio può essere
ben adempiuto mediante l’opera integrativa dei giudice dei riesame, e pertanto,
a maggior ragione, la motivazione del decreto del PM di rigetto dell’istanza di

decidere sull’opposizione;
che attesa l’adeguata e congrua motivazione fornita dal G.I.P. presso il Tribunale
di Roma nel confermare il rigetto dell’istanza ed il mantenimento del vincolo
nell’obiettivo della valutazione dibattimentale circa l’epoca di realizzazione delle
opere edili, risulta manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso;
che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
in favore della Cassa per le ammende

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa per le
ammende

Così deciso in Roma, 1’8 maggio 2013.

dissequestro può essere ben integrata dall’ordinanza del giudice competente a

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