Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37838 del 03/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37838 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PICARDI FRANCESCA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTI ROBERTO nato a BRESCIA il 23/01/1991 parte offesa nel procedimento
c/

IGNOTI

avverso il decreto del 30/09/2015 del GIUDICE DI PACE di BERGAMO
udita la rel zione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
lette/se ite le conclusioni del PG

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1.Roberto Corti, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato, con ricorso del 10 maggio 2016,
il decreto di archiviazione del Giudice di Pace di Bergamo del 30 settembre 2015, emesso
all’esito del supplemento di indagini effettuato in accoglimento di una precedente opposizione,
di cui ha allegato aver acquisito conoscenza in data 29 aprile 2016. Ha denunciato la violazione

relativamente alle ragioni della formulata opposizione alla richiesta del P.M.
2.La Procura Generale ha concluso per l’annullamento del provvedimento in accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare gli atti ed i motivi
indicati dal P.M., senza alcuna menzione relativamente all’opposizione formulata dalla persona
offesa e soprattutto senza alcuna valutazione relativamente alle argomentazioni addotte a
sostengo di tale opposizione. Va, difatti, ribadito che, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, in tema di procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omessa
valutazione dell’atto di opposizione – proposto dalla persona offesa avverso la richiesta di
archiviazione – integra una violazione del principio del contraddittorio, che determina la nullità
del decreto di archiviazione deducibile con ricorso per cassazione (tra le tante, Sez. 5, n.
35504 del 20/06/2013 Cc., Rv. 256526).
Per mera completezza, deve precisarsi che la presente impugnazione, in considerazione
della data del provvedimento e del ricorso, è soggetta alla disciplina anteriore a quella
introdotta con la I. n. 103 del 2017.
2.In conclusione, il provvedimento impugnato deve essere annullato con trasmissione degli atti
al Giudice di Pace di Bergamo per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Giudice
di Pace di Bergamo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 3 luglio 2018

del contraddittorio cartolare, in quanto il provvedimento è privo di ogni motivazione

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