Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37837 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 37837 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASSOFORTE STEFANO N. IL 28/05/1989
avverso l’ordinanza n. 208/2012 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
26/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SA INO;
ev”&.
te/sentite le conclusioni del PG Dott. 02-522—Q,v4y

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

4

Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa in data 19 aprile 2012 il GIP presso il Tribunale di Sulmona convalidava
l’arresto in flagranza disposto nei confronti di Passaforte Stefano ed applicava allo stesso la misura
cautelare della custodia in carcere per il reato di cui agli arti. 81, 110, 455 — perché in concorso con
Carrozza Annalisa acquistava e deteneva 90 banconote da euro 50,00 contraffatte, una delle quali
spesa presso una farmacia, e perché da solo deteneva una banconota da euro 20,00 contraffatta — e

una fioriera Kg. 1,008 di hashish a fine di cessione a terzi.
Proposta istanza di riesame avverso suddetto provvedimento, il Tribunale dell’Aquila, in funzione
di giudice del riesame, rigettava la richiesta condannando il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Avverso tale pronuncia il difensore del Passoforte ha presentato ricorso per cassazione per i
seguenti motivi:
1) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 56 e 455 c.p. e 110 e 309 n. 9 c.p.p. in relazione
all’art. 274 lett. c) c.p.p..
2) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 73 co. 1 bis DPR 309/90 in relazione all’art. 274
lett. c) c.p.p.
3) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 275, n. 2, 2 bis e 3 c.p.p.
4) Violazione ed omessa applicazione dell’art. 275 n. 3 c.p.p.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del riesame ha modificato l’addebito
provvisorio formulato in termini di tentata spendita di moneta falsa, per la quale non è applicabile la
disposta misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistente addirittura una duplice
ipotesi consumata del reato di spendita e detenzione di banconote contraffatte. Così facendo il
Tribunale del riesame avrebbe violato il divieto di modificare, nel corso del procedimento di
riesame o di appello, l’originaria contestazione mossa al fine di richiedere l’applicazione della
misura cautelare.
La doglianza è manifestamente infondata in quanto al ricorrente è stata fin da subito contestata una
duplice violazione della norma appena richiamata in relazione alla detenzione in concorso con la
Carrozza di 90 banconote da 50,00 euro contraffatte, alla spendita di una di tali banconote presso
una farmacia e con riguardo alla detenzione da parte dello stesso di una banconota da 20,00 euro
contraffatta. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Passoforte, non vi è stata

per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90 — perché deteneva nella propria abitazione all’interno di

alcuna modifica della imputazione provvisoria in quanto la stessa già comprendeva ab origine sia la
fattispecie criminosa della contraffazione finalizzata alla messa in circolazione sia quella della
spendita delle banconote contraffatte. Dunque il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile in
quanto manifestamente infondato.
2. Al pari inammissibili appaiono gli altri tre motivi di ricorso inerenti la sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza nonché la scelta della misura effettuata dal giudice della cautela in relazione ai
principi di gradualità ed adeguatezza della stessa. Come è noto, infatti, si tratta di apprezzamenti di
coerenza e logicità della motivazione addotta a sostegno dell’ordinanza cautelare.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre
alla somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del
presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma
dell’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

merito sottratti al sindacato di questa Corte legittimità che al più può essere chiamata a valutare la

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