Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37837 del 03/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37837 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: FERRANTI DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LULI ALFRED nato il 22/04/1982

avverso la sentenza del 18/01/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Data Udienza: 03/07/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Luli Alfred a mezzo dei suoi difensori ha proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bergamo ,indicata in epigrafe, resa
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata la pena,
concordata dalle parti, in ordine al reato di cui all’art. 73 co. 1 e 4 e art.80. D.P.R.
n. 309/1990 di anni 5 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa ,oltre alle pene
accessorie e alla confisca della sostanza stupefacente e degli altri beni in sequestro,
tra cui un’autovettura ,in quanto di proprietà dell’imputato e comunque da ritenersi

delle sostanze stupefacenti.
L’esponente deduce :I) il vizio motivazionale per la mancata applicazione
dell’attenuante di cui all’art.62 n.6 c.p. in quanto a titolo di liberalità risarcitoria
aveva versato in favore di due diverse comunità terapeutiche 10.000,00 euro;
II)omessa e illogicità della motivazione oltre che violazione di legge in quanto la
confisca riguardava l’autovettura intestata a persona estranea al reato.
2.Proponeva ricorso anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello
di Brescia lamentando che vi era stata violazione di legge per omessa applicazione
della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ai sensi dell’art.235 c.p.p.
3. Il PG presso la Procura generale della Corte di Cassazione in ordine
all’espulsione ai sensi dell’art.86 D.P.R.1990 /309 richiedeva ,con requisitoria
scritta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente
all’omessa pronuncia sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso dell’imputato è manifestamente infondato.
Invero, a seguito dell’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103,
avvenuta il 3 agosto 2017, il Pubblico ministero e l’imputato, secondo il dettato di
cui all’art. art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., possono proporre ricorso per
cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi
attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la
richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità
della pena o della misura di sicurezza.
D’altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia
ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa. Ne consegue, come questa
Suprema Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato non può
prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.( fol 2 e 3 del ricorso ) Del resto, nella sentenza impugnata, il
giudicante ha osservato che i termini della richiesta erano corretti, con il
riconoscimento delle attenuanti generiche ,così come richiesto ,in rapporto di
prevalenza rispetto alla contestata aggravante .Per quanto attiene alla confisca

pertinenti al reato ,in quanto mezzi volti alla correlata destinazione alla vendita

dell’autovettura ,da un lato si rileva la mancanza di interesse ex art. 568 c.p.p. ad
impugnare ove il mezzo effettivamente appartenesse a persona estranea al reato;
dall’altro ,come, evidenziato dal PG nella requisitoria scritta, dal verbale allegato al
ricorso risulta l’avvenuta cessione del mezzo da parte dell’intestatario Bormolini a
Luli Alfred in 20/22 marzo 2017 , che ne aveva acquisito la disponibilità ,mentre il
passaggio di proprietà si sarebbe dovuto farei il 3 aprile del 2017. Il Gip motiva la
confisca dell’autovettura ai sensi dell’art. 240 c.p. rilevando ,sia pure in maniera
succinta, ma correttamente il nesso strumentale con l’attività di illecita di

2. Il ricorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Brescia è fondato .
L’art. 86 DPR 309 /90 prevede un’ipotesi di espulsione obbligatoria da eseguirsi a
pena espiata nei confronti dello straniero condannato per il reati di cui agli articoli
73,74, 79 e 82 DPR 1990 /309 ,che va raccordata con la previsione di cui all’art.
235 c.p. che prevede la possibile di applicazione della misura di sicurezza
dell’espulsione ogni volta che si infligga una condanna superiore a due anni.
E’ nota la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la misura di sicurezza
dell’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino di un Stato membro
dell’Unione Europea deve essere disposta, pure in caso di sentenza di
patteggiannento(Sez. 2 n.28164 del 2.07.2009 rv 244882), ma sempre previo
accertamento in concreto della pericolosità sociale( in conformità all’art. 8 CEDU in
relazione all’art.117 Cost) che ,seppure negativa ,deve essere comunque esplicitata
in motivazione sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p., in una prospettiva di
bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale e interesse del singolo (
Sez 4 n.52137 del 17.10.2017, rv 271257).
Sul punto il Gip ha omesso qualsiasi valutazione ,limitandosi a valutare la
incensuratezza e la giovane età ai fini della concessione delle attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata aggravante dell’ingente quantitativo.n
La censura del ricorrente PG che denuncia il mancato accertamento della
pericolosità sociale in relazione alla omessa applicazione della misure di sicurezza
è ammissibile ex art. 448 co.2 bis c.p.p. ,è fondata e va perciò accolta. Sul punto
l’impugnata sentenza deve essere annullata, con rinvio al giudice del merito,
perché, in funzione dell’applicazione della obbligatoria misura di sicurezza
dell’espulsione dallo Stato dell’imputato, accerti secondo i parametri di cui all’art.
133 c.p. , se sussiste o meno la pericolosità in concreto del condannato .
Il giudice del rinvio va individuato nel Giudice

per le indagini preliminari di

Bergamo, trattandosi di integrare una pronuncia che nel resto è confermata, per
inamnnissibilità del ricorso dell’imputato.( cfr. Sez 6 n.14746de1 29.01.2018 Soltani,
nm).

detenzione e spaccio delle sostanze stupefacenti .

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia in ordine
all’espulsione e rinvia per il nuovo esame sul punto al Tribunale di Bergamo.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deciso il 3 luglio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA