Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37836 del 27/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37836 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIOTINO LUCA nato a CASAMASSIMA il 18/06/1972

avverso l’ordinanza del 09/11/2017 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO
CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

Data Udienza: 27/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con ordinanza resa il 9 novembre
2017, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata per
conto di Luca Liotino in relazione al periodo di sofferta detenzione in carcere (dal
17 dicembre 2007 al 13 agosto 2010) conseguente a ordinanza cautelare
emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, in
relazione al reato p. e p. dall’art. 416-bis cod.pen. (aggravato dalla

al sodalizio mafioso facente capo a Giuseppe Nirta, Giovanni Luca Nirta e
Francesco Strangio.
1.2. I fatti oggetto del procedimento nell’ambito del quale il Liotino veniva
attinto da misura cautelare si collocano in un ampio arco temporale, nel quale si
verificava fra l’altro una serie di omicidi nell’ambito della faida fra le cosche
mafiose dei Nirta-Strangio e dei Pelle-Vottari: faida culminata nella strage di
Duisburg (15 agosto 2007), nella quale venivano uccisi 6 presunti appartenenti
al clan Pelle-Vottari. In seguito a tale accadimento, le indagini si concentravano
sulla figura di Giovanni Strangio, ritenuto l’ideatore ed esecutore della strage:
costui era titolare di due pizzerie nella zona di Kaarst, a breve distanza dal
ristorante Da Bruno (ove era avvenuta la strage), presso il quale operava sotto
mentite spoglie una cellula del clan rivale Pelle-Vottari.
1.3. Il Liotino era dipendente di una delle pizzerie dello Strangio
(denominata

San Michele);

l’ipotesi accusatoria, accreditata nell’ordinanza

applicativa di misura cautelare, si basava sull’assunto che costui, al pari degli
altri dipendenti, fosse organicamente appartenente alla cosca di cui lo Strangio
era esponente di spicco; sulla base di intercettazioni telefoniche, risultava che
altri soggetti legati allo Strangio (in specie Antonio Rechichi, Giuseppe Nirta cl.
86 e Domenico Scipione) facevano rientro in Italia nei giorni immediatamente
successivi alla strage, per timore che in seguito al massacro potessero essere
colpiti anche loro; dopodiché essi, chi prima e chi dopo, decidevano di rientrare
in Germania per tornare al lavoro; il Rechichi decideva di presentarsi
spontaneamente alla Polizia tedesca, alla quale rendeva ampie dichiarazioni,
riferendo tra l’altro che, su richiesta dello Strangio, egli aveva spostato e tenuto
in custodia una pistola, che veniva rinvenuta presso la pizzeria San Michele,
ossia nel luogo ove secondo lo stesso Rechichi l’arma sarebbe stata portata da
Giuseppe Nirta. Tale circostanza, unitamente al fatto che sul ponticello dell’arma
veniva trovato il DNA del Rechichi, veniva ritenuta sintomatica dell’appartenenza
del medesimo alla cosca Strangio-Nirta.

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transnazionalità) e, segnatamente, all’ipotizzata appartenenza del sunnominato

Il Liotino, invece, rimaneva in Germania assieme alla fidanzata;
successivamente egli veniva tratto in arresto per la detenzione della pistola
rinvenuta presso la Pizzeria San Michele, perché sulle buste di plastica ove erano
custodite l’arma e le cartucce venivano trovate tracce anche del suo DNA: e del
resto Giovanni Strangio (presso la cui abitazione la pistola era stata
precedentemente da lui trovata) aveva dichiarato di avere chiesto al Rechichi e a
Domenico Nirta di spostare la pistola, e che a tanto avrebbe però provveduto il
Liotino, che l’avrebbe portata, nella fase finale, presso la pizzeria. Venivano poi

mafioso, tra cui l’aiuto prestato in più occasioni allo Strangio nel noleggio di
autovetture che consentissero a quest’ultinno di raggiungere i cognati latitanti in
Olanda in condizioni di anoninnato; e il noleggio dell’autovettura

C/io targata

HHBM70770 servita per l’esecuzione della strage di Duisburg.
1.4. All’esito del giudizio avanti la Corte d’assise di Locri, il Liotino veniva
assolto, con sentenza emessa il 12 luglio 2011 (divenuta irrevocabile).
1.5. La Corte d’appello, pur dando atto del mancato raggiungimento della
prova dell’intraneità dell’imputato al sodalizio mafioso (deponendovi in senso
contrario il fatto che egli fosse rimasto in Germania dopo la strage e che non
avesse rapporti con altri affiliati, ma solo con lo Strangio), ha disatteso la
richiesta riparatoria, basata in sostanza sull’assunto della sovrapponibilità della
posizione del Liotino a quella di Antonio Rechichi.
In realtà, per quest’ultimo la Corte reggina aveva in precedenza riconosciuto
il diritto alla riparazione giudicando la sua condotta né dolosa, né gravemente
colposa (e come tale non ostativa al riconoscimento dell’indennizzo), pur
riducendone l’importo per essere la stessa condotta improntata a colpa lieve.
Secondo la Corte distrettuale, invece, la posizione del Liotino era più
compromettente di quella del Rechichi, a giudicare dalla disponibilità del Liotino a
noleggiare autovetture servite allo Strangio per raggiungere i cognati latitanti,
nonché dal silenzio serbato in sede d’interrogatorio, in occasione del quale il
Liotino si avvaleva della facoltà di non rispondere.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Liotino, per il tramite del suo
difensore di fiducia.
Nell’unico motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge, mancata
assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione (art. 606, lett. B, D ed E
cod.proc.pen.) in relazione alla denegata riparazione e, in particolare, al fatto
che la Corte di merito ha considerato gravemente colposo il silenzio serbato dal
Liotino nell’interrogatorio di garanzia; in realtà, obietta l’esponente, lo stesso
indagato aveva già reso dichiarazioni alla Polizia tedesca in occasione di ben

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raccolti ulteriori elementi deponenti per l’affiliazione del Liotino al sodalizio

sette interrogatori, fornendo elementi che oltretutto erano già noti all’autorità
inquirente italiana prima ancora che venisse emessa l’ordinanza cautelare a suo
carico (in particolare dal 27 settembre 2007); non risponde quindi a verità il
fatto che l’essersi avvalso della facoltà di non rispondere fosse eziologicamente
rilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare disposta nei suoi
confronti. Inoltre il Liotino si era fin da subito dichiarato disponibile a fornire agli
inquirenti elementi circa il noleggio delle autovetture in favore dello Strangio e
sui rapporti con quest’ultimo.

Polizia tedesca ed era invece rimasto silente in occasione dell’interrogatorio di
garanzia.
L’unico elemento che, a ben vedere, distingue la posizione del Liotino da
quella del Rechichi é che il primo, a differenza del secondo, rimase in Germania e
non rientrò in Italia dopo la strage: si tratta dunque di un elemento favorevole al
Liotino rispetto alla posizione del Rechichi, al quale però, a differenza dell’odierno
ricorrente, é stato liquidato l’indennizzo, sia pure in misura ridotta.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di
Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é fondato e va accolto.
L’elemento differenziale tra la posizione del Rechichi (beneficiario
dell’indennità riparatoria, sia pure decurtata per la colpa lieve) e quella del
Liotino é, effettivamente, individuato dalla Corte distrettuale sia nel silenzio
serbato in sede d’interrogatorio di garanzia, sia nell’avere noleggiato autovetture
a favore dello Strangio (fra cui anche la Clio utilizzata per la strage).
In realtà però, non diversamente dal Rechichi, anche il Liotino – come
confermato anche dai verbali allegati al ricorso – fornì dichiarazioni ed elementi
alla polizia tedesca fin dal settembre 2007, molto prima cioé che fosse emessa
nei suoi confronti l’ordinanza cautelare. Una simile condotta era stata valutata
favorevolmente in riferimento alla posizione del Rechichi, come emerge anche da
un passo dello stralcio di ordinanza della Corte d’appello reggina riportato nel
provvedimento oggi impugnato, laddove si riteneva necessario

«valutare la

condotta tenuta dal Rechichi che, spontaneamente, si é presentato alla Polizia
tedesca ed ha riferito ciò di cui era a conoscenza, anche le circostanze relative
allo spostamento dell’arma di Strangio Giovanni».
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Del resto anche il Rechichi, al pari del Liotino, aveva reso dichiarazioni alla

Ora, il Liotino ha – del tutto analogamente – collaborato fin da subito con la
Polizia tedesca, alla quale ha fra l’altro fornito alcuni elementi dichiarativi in
ordine alle ragioni per le quali aveva noleggiato autovetture, per conto dello
Strangio o di altri soggetti appartenenti al gruppo, con la sua carta di credito (il
secondo elemento che distinguerebbe la sua posizione da quella del Rechichi); in
base a quanto risulta dai verbali allegati al ricorso, nei vari interrogatori resi alla
Polizia tedesca il Liotino, complessivamente, si é dimostrato incline a fornire i
ragguagli che gli venivano richiesti e non ha tenuto un atteggiamento reticente,

componenti del gruppo e le vicende reputate interessanti dagli inquirenti, fra cui
quella dell’occultamento della pistola.
Risulta inoltre (vds. allegato 1 al ricorso, documenti a n. 21 dell’elenco) che i
verbali degli interrogatori del Liotino ad opera della Polizia tedesca sono stati
acquisiti mediante rogatoria richiesta dall’Italia in data 27 settembre 2007, a
cura della Procura della Repubblica/D.D.A. di Reggio Calabria, e – come
affermato dal ricorrente – erano perciò noti alle autorità inquirenti italiane in
epoca antecedente l’emissione dell’ordinanza cautelare nei confronti dell’odierno
ricorrente.
In definitiva, quindi, gli elementi differenziali tra la posizione del Liotino (cui
é stato negato l’indennizzo) e quella del Rechichi (la cui domanda di riparazione
é stata invece, sia pure parzialmente, accolta) risultano in qualche modo smentiti
dagli elementi forniti dal ricorso e, perciò, non si appalesano idonei a giustificare,
allo stato degli atti, il diverso trattamento in ordine alla domanda riparatoria da
loro avanzata.

2. L’ordinanza impugnata va perciò annullata con rinvio alla Corte d’appello
di Reggio Calabria per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello
di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2018.

rispondendo in generale alle domande anche su quanto a lui noto circa gli altri

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