Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37835 del 22/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37835 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANALI MIRKO nato a ROMA il 01/10/1979

avverso la sentenza del 02/02/2018 della CORTE APPELLO di R
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

MA

Data Udienza: 22/06/2018

Motivi della decisione

1. Canali Mirko ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata
limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna del
Tribunale di Roma del 14 luglio 2017 con determinazione della pena, ai sensi
dell’art.599 bis cod.proc.pen., in un anno e mesi otto di reclusione ed euro
500,00 di multa per i reati di cui agli artt.624 bis cod. pen. (capo A), 81 e 337
cod. pen. (capo B), 81 e 582 cod. pen. (capo C) commessi in Roma il 5 luglio

2. L’esponente deduce mancanza di motivazione in relazione alla verifica
della possibilità di pronunciare sentenza ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen. ed
alla qualificazione giuridica del fatto, ma si tratta di ricorso inammissibile ai sensi
dell’art.610, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art.1, comma 62, legge
23 giugno 2017, n.103.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità
di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della
sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non
sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a
norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere del versamento di una somma, in favore
della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 2 giugno 2018

2017.

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