Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37835 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37835 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

Data Udienza: 11/12/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARRUCCIO ANDREA N. IL 13/04/1984
avverso l’ordinanza n. 22/2012 TRIB. LIBERTA’ di CAGLIARI, del
05/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
19,té/sentite le conclusioni del PG Dott. DeSZe,g
….51k
=5.51. N.; C43

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Uditi difensor Avv.;

Ritenuto in fatto e diritto
In data 3 marzo 2012 il personale del NORM della Compagnia dei carabinieri di Sanluri, all’esito di
una perquisizione eseguita ai sensi dell’art. 41 TULPS procedeva nei confronti di Carrucciu Andrea
al sequestro probatorio di cinque recipienti di vetro contenenti alcuni frammenti di marijuana, di
una agenda dell’anno 2008 contenente annotazioni scritte a mano, di un libretto di istruzioni per la
coltivazione della marijuana, di un trincia erba contenente altri 0,5 gr. della suddetta sostanza

il setaccio sul presupposto che si trattasse di oggetti pertinenti al reato di cui all’art. 73 DPR
309/1990. Successivamente, con decreto emesso in data 5 marzo 2012 il pubblico ministero presso
il Tribunale di Cagliari convalidava il suddetto sequestro.
Proposto riesame ex artt. 309 e 324 c.p.p., il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del
riesame, confermava — con ordinanza emessa in data 5 aprile 2012 — il suddetto sequestro
probatorio condannando il Carrucciu al pagamento delle spese processuali. In particolare, il
Tribunale del riesame, nel confermare il decreto in esame, ha precisato che, contrariamente a quanto
affermato dalla difesa dell’imputato, in tema di convalida del sequestro probatorio, l’unico obbligo
di motivazione a carico del pubblico ministero sia quello attinente l’indicazione dei presupposti del
vincolo e quindi la stessa configurabilità del reato con specificazione della relativa ipotesi
normativa e delle esigenze probatorie. Nel caso in questione il Tribunale ha ritenuto adempiuto tale
obbligo in quanto al decreto era allegato il verbale della PG che dava atto del rinvenimento, presso
l’abitazione del Carrucciu, di alcuni grammi di marijuana nonché di vari strumenti normalmente
impiegati per la coltivazione di tale sostanza stupefacente. Tali elementi sono stati valutati
sufficienti a dimostrare il fumus delicti, ovvero l’astratta riconducibilità del fatto contestato alla
fattispecie prevista dall’art. 73 DPR 309/90. Quanto poi all’indicazione delle esigenze probatorie
cui il sequestro probatorio è preordinato, poiché, come è dato evincere dal decreto di convalida, le

stupefacente, di un bilancino elettronico e di un contenitore di plastica con all’interno un filtro per

cose sequestrate al Carrucciu costituiscono corpo del reato, non occorreva, secondo il giudice del
riesame, una specifica motivazione sulle finalità di accertamento: l’esigenza probatoria cui risponde
l’acquisizione del corpus delicti è in re zpsa.
Avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame il Carrucciu, per il tramite del proprio difensore,
ha proposto ricorso per Cassazione per erronea applicazione della legge e contraddittorietà della
motivazione. Assume, infatti, il ricorrente che — contrariamente all’indirizzo giurisprudenziale in
base al quale è necessaria una puntuale motivazione sulle esigenze probatorie anche in caso di
sequestro probatorio avente ad oggetto il corpo del reato — il pubblico ministero ha omesso
qualsivoglia motivazione sul punto, utilizzando per la convalida un modulo prestampato in cui si è

“’44/10

limitato a sbarrare la casella con la dicitura “corpo del reato” senza aggiungere alcun per precisare
le finalità probatorie del disposto sequestro. Afferma, inoltre, la difesa del Carrucciu che la
motivazione per relationem della convalida del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria
presuppone, per costante giurisprudenza, quantomeno una succinta motivazione sull’ipotesi di
reato configurata ricavata dalla descrizione del fatto effettuata dalla PG. Nel caso in esame, invece,
mancherebbe, secondo il ricorrente, un’autonoma spiegazione delle ragioni del provvedimento

ricorrente lamenta la violazione dei diritti difensivi in quanto, pur avendo la difesa formulato
apposita richiesta di prendere visione ed estrarre copia degli atti e di esaminare il materiale
sequestrato ex art. 366 c.p.p., il pubblico ministero aveva ignorato tale istanza omettendo anche di
provvedere al deposito degli atti così come prescritto dall’art. 366 co. 2 c.p.p. Così facendo lo stesso
aveva impedito loro di prendere visione degli atti e di esaminare le cose sequestrate con grave
compressione dei diritti di difesa e conseguente nullità del sequestro probatorio per violazione del
diritto all’assistenza difensiva della persona sottoposta alle indagini ex art. 178 lett. c c.p.p.
Il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato. Come è noto, il decreto di convalida del
sequestro operato dalla polizia giudiziaria o il decreto di sequestro disposto direttamente dal
pubblico ministero devono contenere una motivazione circa le ragioni giustificative del vincolo, con
riguardo all’esistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento ovvero il fumus delicti in
relazione all’astratta sussurn ità del fatto contestato entro una determinata ipotesi di reato e la
sussistenza delle esigenze probatorie di accertamento dei fatti. Tale motivazione, però, può essere
fornita anche tramite un richiamo per relationem agli atti della polizia giudiziaria qualora gli stessi
consentano, come nel caso di specie, l’individuazione del fatto per cui si procede e delle finalità di
accertamento cui il sequestro è preordinato (ex pluris Cass., Sez. VI, 28051/2004, Rv. 229595). In
questo caso, infatti, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa dal momento che lo stesso è
pienamente assicurato dalla consegna del verbale di sequestro e dalla notifica del provvedimento
del pubblico ministero e dal successivo deposito, ex art. 324 co. 6 c.p.p. ( Cass., Sez. IV 8662/2010,
Rv. 246850).
Orbene secondo quanto emerge dall’ordinanza, al decreto di convalida è stato allegato il verbale
della PG operante che, a sua volta, dà conto del rinvenimento presso l’abitazione del Carrucciu di
un certo quantitativo di marijuana e di alcuni strumenti normalmente utilizzati per la coltivazione di
detto stupefacente. E quindi, secondo lo stesso provvedimento convalidato, è ravvisabile il fumus

commissi delicti ovvero l’astratta sussumibilità del fatto contestato in una determinata fattispecie di
reato e cioè quella prevista dall’art. 73 DPR 309/90.

essendosi il pubblico ministero limitato ad un mero rinvio al verbale di sequestro. Infine il

Corretta ed esaustiva è, dunque, la motivazione dell’ordinanza impugnata, laddove ha rimarcato che
la motivazione del decreto, nel riferirsi al contenuto del verbale di sequestro operato dalla P.G.,
indica, quanto meno per relationem, i presupposti fondanti il sequestro, garantendo allo stesso
tempo anche il diritto di difesa dei potenziali interessati. Come già detto, infatti, tale diritto è
assicurato dalla consegna del verbale di sequestro e, comunque, con la notifica del provvedimento
del PM e dal successivo deposito ex art. 324 c.p.p., comma 6 (Cass., Sez. II, n. 39382/2008, Rv.

Peraltro, come già in precedenza evidenziato ed esattamente rilevato nell’ordinanza impugnata, in
caso di sequestro probatorio di cose che assumono la qualifica di corpo di reato, non occorre fornire
la dimostrazione, nel provvedimento che lo dispone, della necessità del sequestro in funzione
dell’accertamento dei fatti, poiché l’esigenza probatoria del “corpus delicti” è “in re ipsa” (ex pluris
Cass., Sez. IV, 12137/2003, Rv. 227897).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

241881).

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