Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37834 del 11/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 37834 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
nei confronti di:
IAFULLI GENNARO N. IL 06/12/1984
avverso l’ordinanza n. 57/2012 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 29/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA
SAVINO;
1/sentite le conclusioni del PG Dott. 15-€052-9.~1

et-

agi)

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2012

Ritenuto in fatto e diritto
Con decreto emesso in data 28 febbraio 2012 il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
disponeva il sequestro preventivo di un capannone industriale appartenente a Iafulli Giuseppe
nell’ambito di un procedimento iniziato a carico del predetto per il reato di cui all’art. 279 d.lvo
152/2006 in quanto, quale titolare di un’impresa di produzione di infissi, non aveva mai ottenuto,
né mai richiesto, l’autorizzazione necessaria per le operazioni di saldatura e taglio di materiale
ferroso produttive di immissioni nell’atmosfera.

Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del riesame, annullava il suddetto decreto e
disponeva la restituzione del capannone aziendale in sequestro. In particolare il suddetto Tribunale
ha ritenuto che, pur sussistendo il fumus delicti, non ricorresse l’esigenza cautelare connessa al
rischio che il protrarsi della disponibilità del capannone da parte dello Iafulli potesse agevolare la
commissione di altri reati della stessa specie sul presupposto dell’insussistenza di un nesso di
strumentalità fra l’oggetto del sequestro e la attività criminosa contestata. Difatti non era il
capannone, bensì i macchinari ivi dislocati ed impiegati per l’attività produttiva di immissioni
nell’atmosfera, l’oggetto della cautela e questi macchinari, secondo la interpretazione del giudice
del riesame, non erano stati ricompresi tra i beni in sequestro.
Avverso tale ordinanza del Tribunale del riesame il Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere ha proposto ricorso per cassazione per erronea applicazione della legge
penale e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Assume il Pubblico ministero ricorrente che il vincolo era stato disposto sull’impianto inteso nel
suo complesso, ivi compresi anche i macchinari impiegati per l’attività produttiva e dai quali
provenivano le immissioni non autorizzate. In altre parole, secondo la pubblica accusa la dizione
impiegata nel verbale di sequestro “capannone aziendale” dovrebbe interpretarsi come comprensiva
anche dei suddetti macchinari essendo gli stessi parte integrante della struttura aziendale. Dunque a
detta del ricorrente, stando a tale interpretazione, il nesso di strumentalità tra l’oggetto del sequestro
preventivo ed il reato addebitato allo Iafulli sussisteva dal momento che oggetto del provvedimento

de quo erano da considerarsi anche i macchinari produttivi delle immissioni nell’atmosfera.
Orbene il ricorso, seppur non manifestamente infondato, appare generico in quanto si limita a
precisare che con la dizione “capannone aziendale” si intendeva indicare l’impianto nel suo
complesso estendendo il sequestro anche ai macchinari ivi collocati senza sp re le ragioni di una
tale interpretazione estensiva. In particolare il ricorrente non spiega neppure perché il sequestro sia
stato disposto anche sull’immobile — che non era collegato da alcun rapporto funzionale all’attività
criminosa contestata all’imputato — e non soltanto sugli impianti produttivi.

Presentata istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. avverso il suddetto provvedimento, il Tribunale di

Al contrario l’impugnata ordinanza indica, seppur in maniera sintetica, le ragioni in virtù delle quali
occorre escludere la strumentalità del capannone aziendale dall’oggetto della cautela. Sotto questo
profilo, quindi, il provvedimento del Tribunale del riesame appare incensurabile: ne consegue il
rigetto del ricorso avanzato dalla Pubblicaiteeln_g 4 _

P.Q.M.
Rigetta il ricorso del pubblico ministero.

Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA