Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37833 del 22/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37833 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: FERRANTI DONATELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADDIS TAI nato a PONTE DELL’OLIO il 29/08/1991

avverso la sentenza del 10/11/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;
lette/s

le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA

Data Udienza: 22/06/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame è stato proposto personalmente da Addis Tai avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna che in data 10 novembre 2017 .Sia il
provvedimento impugnato sia il ricorso, sono successivi al 4 agosto 2017, data
dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà
dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso
per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a
pena d’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di

dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma
dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
103 del 2017.
Segue all’inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e del pagamento della somma di euro 4000,00 a favore della
Cassa delle ammende

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle
Ammende .
Così deciso il 22 giugno 2018

,

cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21

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