Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37833 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37833 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI BENEDETTO VINCENZO N. IL 22/11/1950
avverso l’ordinanza n. 127/2014 TRIBUNALE di TRAPANI, del
21/08/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
s 00) (..17P f P(IJJ
ot

Uditi difensor Avv.;

L1,3cAki

Data Udienza: 07/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 21.08.2014 il Tribunale di Trapani, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di sospensione dell’esecuzione e di
declaratoria di illegittimità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza di
condanna alla pena di anni 1 mesi 6 di arresto pronunciata il 16.07.2009,
formulata da Di Benedetto Vincenzo, sul presupposto che il verbale di elezione di
domicilio redatto dalla p.g. non era stato sottoscritto dal condannato, che si era
rifiutato di firmarlo, e della conseguente nullità della notifica di tutti i successivi

forme dell’art. 161 comma 4 del codice di rito mediante consegna di copia degli
atti al difensore, per effetto del rifiuto manifestato dal Di Benedetto di eleggere
un domicilio in cui ricevere gli atti del processo.
2.

Ricorre per cassazione Di Benedetto Vincenzo, a mezzo del difensore,

deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 670 cod.proc.pen. e 111
Cost., denunciando la totale carenza di motivazione dell’ordinanza impugnata
sulla questione decisiva prospettata dal ricorrente nell’incidente di esecuzione,
costituita dalla estraneità del verbale di elezione di domicilio redatto il
27.03.2005 al procedimento conclusosi con la sentenza di condanna di cui era
contestata la rituale formazione del titolo esecutivo, riguardante un fatto
commesso il 28.03.2007.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.
2. A prescindere dalla correttezza della soluzione offerta della questione di diritto
riguardante la ritualità delle notificazioni eseguite in un domicilio la cui elezione
sia contenuta in un verbale redatto dalla p.g. che l’indagato si è rifiutato di
sottoscrivere (che la giurisprudenza di questa Corte ha risolto in base al principio
per cui la mancata sottoscrizione da parte dell’indagato del verbale contenente
l’elezione di domicilio ne determina l’invalidità solo qualora risulti che egli abbia
rifiutato di sottoscrivere l’atto eccependone la difformità rispetto alle
dichiarazioni rese o all’intenzione di non dare più corso all’elezione stessa: Sez. 3
n. 23870 del 26/04/2013, Rv. 256288), l’ordinanza impugnata è inficiata da un
evidente vizio di mancanza di motivazione, ritualmente denunciato in questa
sede di legittimità, laddove ha omesso completamente di confrontarsi col tema,
decisivo agli effetti della verifica della corretta formazione del titolo esecutivo che
era stata demandata dal ricorrente al giudice dell’esecuzione ex art. 670
cod.proc.pen., della dedotta estraneità del verbale di elezione di domicilio
redatto dalla p.g. il 27.03.2005 nei confronti del Di Benedetto al procedimento
1

atti del processo; il Tribunale riteneva invece rituali le notifiche, eseguite nelle

penale definito con la sentenza di condanna pronunciata il 16.07.2009 – di cui è
contestata l’idoneità a costituire un valido titolo esecutivo – riguardante un fatto
reato che la sentenza indica come commesso il 28.03.2007, e dunque in epoca
successiva di due anni alla notitia criminis alla quale si riferisce il verbale di
identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore di fiducia, in forza
delle cui risultanze sono state eseguite le notifiche degli atti del procedimento
inclusa quella della sentenza di condanna.
3. L’ordinanza gravata deve pertanto essere annullata, con rinvio al Tribunale di

titolo esecutivo di cui alla sentenza in data 16.07.2009, da compiersi in piena
libertà ma affrontando il tema della ritualità della notificazione degli atti del
procedimento definito con la predetta sentenza nei termini in cui era stato
tempestivamente dedotto dal ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trapani.
Così deciso il 7/05/2015

Trapani per nuovo esame della questione relativa alla corretta formazione del

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