Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37832 del 22/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37832 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBRUZZESE CELESTINO nato a FIRMO il 30/07/1947

avverso l’ordinanza del 07/07/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale dott. GIUSEPPE
CORASANITI, che ha concluso per il rigetto del ricorso

Data Udienza: 22/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato
la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da Abbruzzese
Celestino in relazione alla privazione della libertà personale subita, dal 15 giugno
2009 all’il. luglio 2014, nell’ambito di un procedimento nel quale era indiziato
per l’omicidio di Acquesta Antonio, commesso in Cassano il 27 aprile 2003,
aggravato dalla premeditazione, dal numero dei correi e dai motivi abietti,

territorio della provincia di Cosenza.

2.

La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la condotta gravemente

colposa, ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, sulla base delle
propalazioni del collaboratore di giustizia Perciaccante Pasquale, ritenuto
attendibile dai giudici della cognizione penale, dalle quali era emersa la
contiguità dell’Abbruzzese al contesto associativo mafioso nel cui ambito era
maturato l’omicidio.

3.

Celestino Abbruzzese ricorre per cassazione censurando l’ordinanza

impugnata per violazione degli artt.125 e 314 cod.proc.pen. e per manifesta
illogicità della motivazione in quanto la Corte territoriale ha svolto un
ragionamento inconferente rispetto al reato per il quale l’istante è stato privato
ingiustamente della libertà personale, avendo fatto riferimento alle propalazioni
di un collaboratore di giustizia che avrebbero ricondotto la vicenda nell’alveo di
fatti delittuosi riferibili al sodalizio mafioso. Nel ricorso si lamenta che la colpa
grave addebitata all’Abbruzzese sia stata desunta dalle sole dichiarazioni del
Perciaccante senza alcun riferimento a condotte direttamente riconducibili alla
persona di Celestino Abbruzzese.

4. Il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Corasaniti, nella
requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. Con memoria depositata il 9 giugno 2018 il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ha dedotto che le propalazioni del collaboratore di giustizia,
ancorchè non sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità penale, hanno
avuto indubbia incidenza causale sull’applicazione della misura cautelare.

essendo finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sul

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Nell’analisi dei dati fattuali a disposizione del giudice della cautela quali
si presentavano prima dell’adozione della misura cautelare è obbligo del giudice
della riparazione soffermarsi, coerentemente con l’oggetto del giudizio, su quegli
elementi indiziari che siano espressivi di una condotta direttamente ascrivibile a
colui che chiede il riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che

comportamento concorso a dare causa all’errore dell’autorità giudiziaria.
1.2. Quanto alla lettura delle emergenze processuali, come è noto, il
rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione è connotato da
totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi, che possono portare a
conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della
richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli
atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di
valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la
rivalutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita
dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una
macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione della misura,
traendo in inganno il giudice.

2.

Valutata alla luce di tale premessa, la motivazione dell’ordinanza

impugnata risulta carente.
In particolare, non sono state menzionate in dettaglio le condotte, ancorchè
intuitivamente acquisite al processo per il tramite delle propalazioni di un
collaborante, che l’istante avrebbe posto in essere con colpa grave. Tale
omissione non può ritenersi sanata dalla generica indicazione secondo la quale
dalle dichiarazioni del collaborante sarebbe emersa «in maniera inconfutabile, la
sua contiguità al surriferito contesto associativo mafioso, nel cui ambito
maturava il fatto omicidiario», trattandosi di assunto che non consente alcun
controllo circa la congruità del giudizio posto a fondamento del riconoscimento
della condotta ostativa riconducibile all’Abbruzzese.

3. Tali ragioni inducono ad annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio per
nuovo esame alla Corte di Appello di Catanzaro che, nell’esaminare la domanda
di riparazione per ingiusta detenzione, vorrà fornire una motivazione esaustiva
ed analitica specificamente rivolta, ove la ritenga esistente, alla condotta
ostativa correlata al delitto posto a base della misura. Al giudice del rinvio è

3

presupposto di tale diritto è la verifica che l’istante non abbia con il suo

altresì demandata la regolamentazione delle spese processuali tra le parti
inerenti a questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte
d’Appello di Catanzaro, cui demanda anche il regolamento tra le parti delle spese
per questo giudizio di cassazione.

Così deciso il 22 giugno 2018

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