Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37832 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37832 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASTONE ANTONIO, nato il 05/08/1979
BASTONE GIUSEPPE, nato il 24/06/1981
avverso l’ordinanza n. 3439/2014 TRIBUNALE LIBERTÀ di NAPOLI
del 16/07/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per i ricorrenti l’avv. Carlo Pecoraro, in sostituzione dell’avv.
Gennaro Pecoraro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, quale giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen.,
ha confermato, con ordinanza del 16 luglio 2014, l’ordinanza del 6 maggio 2014
del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato l’istanza avanzata da
Bastone Antonio e Bastone Giuseppe, volta alla declaratoria di inefficacia della
misura cautelare della custodia in carcere cui essi risultavano sottoposti.

– gli appellanti, a fondamento della richiesta, avevano rappresentato che
all’udienza preliminare del 21 febbraio 2014 non erano stati tradotti e il loro
difensore aveva chiesto il rinvio della trattazione del processo, deducendo che il
G.i.p., disponendo il rinvio all’udienza al 21 marzo 2014, senza poter compiere la
verifica della regolare costituzione delle parti, aveva illegittimamente sospeso i
termini di durata della custodia cautelare, che, stante tale illegittimità, erano
ormai decorsi;
– la richiesta era stata rigettata dal G.i.p., che aveva rilevato che, in base
alle risultanze del relativo verbale, all’udienza del 21 febbraio 2014 la difesa
degli imputati appellanti (oltre alla difesa degli ulteriori imputati) aveva chiesto
un rinvio preliminare, diretto alle definitive valutazioni circa la scelta del rito, e il
G.u.p., accogliendo la richiesta, aveva disposto il rinvio del processo all’udienza
del 21 marzo 2014, con contestuale sospensione dei termini di custodia
cautelare, senza alcuna osservazione né opposizione in detta udienza dell’avv.
Gennaro Pecoraro, difensore dei predetti imputati, né alcuna sua eccezione alla
successiva udienza, cui aveva partecipato anche Bastone Antonio, mentre
Bastone Giuseppe, ritualmente avvisato, era rimasto assente per rinuncia. Tale
provvedimento di sospensione non era stato oggetto di appello al Tribunale del
riesame e, in ogni caso, non poteva essere eccepita la nullità di un atto cui la
stessa difesa aveva dato causa chiedendo il rinvio della discussione;
– le argomentazioni dell’ordinanza impugnata, contro la quale avevano
proposto appello entrambi gli imputati, erano condivisibili, poiché l’ordinanza di
sospensione, appellabile dinanzi al Tribunale del riesame, non era stata
appellata, e il rinvio del processo era stato disposto su congiunta richiesta
preliminare delle difese, compresa quella dei due appellanti, senza che l’avv.
Pecoraro avesse eccepito la mancata traduzione, costituente nullità a regime
intermedio (in coerenza al condiviso orientamento espresso dalla giurisprudenza
di questa Corte con sentenze n. 22379 del 2010 e n. 6916 del 1999), soggetta
alla sanatoria di cui all’art. 182 cod. proc. pen., né avesse osservato alcunché
dopo l’emissione dell’ordinanza di sospensione e all’udienza successiva.

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Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, che:

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per
mezzo del loro comune difensore avv. Gennaro Pecoraro e con unico atto,
Bastone Antonio e Bastone Giuseppe, che ne chiedono l’annullamento sulla base
di unico motivo, con il quale denunciano violazione di legge, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al riconoscimento del
superamento dei termini massimi di fase della custodia cautelare in corso.
Secondo i ricorrenti, che premettono la descrizione della vicenda, gli
argomenti sostenuti dal Tribunale del riesame, che ha confermato il

2.1. Il primo argomento, relativo alla omessa impugnazione, nelle forme
dell’appello, dell’ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare, non
tiene conto della circostanza che la contestazione attiene non alla legittimità
della sospensione, intesa “come ricorrenza dei presupposti che consentono di
disporla”, ma alla nullità dell’atto perché formato in assenza degli imputati, non

tradotti in udienza.
La nullità incorsa, insanabile e rilevabile di ufficio in qualsiasi stato e grado
del procedimento in quanto afferente all’omessa partecipazione dell’imputato, ha
reso nulli tutti gli atti successivi, tra cui l’atto di sospensione dei termini massimi
della custodia cautelare.
2.2. Il secondo argomento è relativo al regime della nullità, la cui
qualificazione quale nullità a regime intermedio è del tutto apodittica e ancorata
alla sola autorevolezza del precedente giurisprudenziale, del tutto minoritario,
mentre il sussistente contrasto tra le Sezioni semplici in ordine alle conseguenze
della mancata traduzione, perché non disposta o non eseguita, è stato composto
dalle Sezioni unite, che con sentenza n. 35399 del 2010 hanno correttamente
affermato che l’ordine di traduzione è parte indefettibile della citazione
dell’imputato detenuto e ne condivide il medesimo regime di nullità assoluto e
insanabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Secondo la non contestata ricostruzione dei fatti il G.u.p. ha disposto il
rinvio dell’udienza preliminare dal 21 febbraio 2014 al 21 marzo 2014 a seguito
della preliminare richiesta del difensore degli odierni ricorrenti e dei difensori
degli altri imputati, volta a effettuare le loro definitive valutazioni circa la scelta
del rito.
La concessione del chiesto rinvio è stata accompagnata dalla contestuale
decisione del G.u.p. di sospensione dei termini di durata della misura della

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provvedimento del G.i.p., sono illegittimi.

custodia cautelare in corso, la cui legittimità è stata contestata, sotto il profilo
della sua adozione senza la verifica preliminare della regolare costituzione delle
parti, non tradotte in udienza, con l’istanza successivamente presentata -nulla
essendo stato dedotto ed eccepito nelle indicate udienze- e volta alla declaratoria
di inefficacia della misura per decorso dei termini di durata massima già sospesi.
3.

Dalla stessa prospettazione del ricorso emerge evidente che è in

discussione la sospensione dei termini di custodia cautelare, che, disposta ai
sensi dell’art. 304, comma 4, cod. proc. pen., con ordinanza appellabile a norma

preclusione di ogni correlata questione.
4. In ogni caso, mentre deve anche rimarcarsi che il rinvio preliminare
dell’udienza è stato chiesto dallo stesso difensore dei ricorrenti e nel loro
interesse, laddove la loro traduzione sarebbe stata possibile per la stessa
udienza, la palese infondatezza del ricorso emerge ulteriormente pure dal rilievo
che le Sezioni unite di questa Corte -che hanno affermato che, in tema di
sospensione dei termini della custodia cautelare (nella specie per la particolare
complessità del dibattimento), il giudice non può decidere sulla sola istanza del
pubblico ministero, ma deve sentire anche il difensore o comunque porlo nella
condizione di interloquire- hanno puntualizzato che, a tal fine, il giudice sceglie le
forme ritenute più opportune per assicurare alla difesa la conoscenza della
richiesta della parte pubblica, nonché la possibilità di valutarla adeguatamente e
di replicare, rappresentando che l’omissione di tali adempimenti determina,
comunque, una nullità generale a regime intermedio, che può essere rilevata o
dedotta, al più tardi, nel giudizio di appello davanti al tribunale costituito ai sensi
dell’art. 310 cod. proc. pen., alla cui declaratoria consegue, ove sia nel frattempo
scaduto il termine di fase, la perdita di efficacia della misura coercitiva e la
scarcerazione dell’imputato “ora per allora” (Sez. U, n. 40701 del 31/10/2001,
dep. 14/11/2001, Panella, Rv. 219948, e, tra le successive, Sez. 4, n. 37693 del
11/09/2002, dep. 08/11/2002, De Luca, Rv. 222456; Sez. 6, n. 28560 del
26/06/2009, dep. 13/07/2009, Mangion, Rv. 244425; Sez. 6, n. 37406 del
13/10/2011, dep. 17/10/2011, Pianoforte, Rv. 250811).
5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Segue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e di ciascuno -per i profili di colpa correlati alla irritualità della
impugnazione- al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma che si determina nella misura, ritenuta congrua, di euro mille.
La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

4

dell’art. 310 cod. proc. pen., non è stata oggetto di appello con conseguente

Trasmessa copia ex ad. 23
n. i ter L. 8-8-95 n. 332
P.Q.M.

FT

‘Roma, li ………
….
.

2015

… ……………

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favore
della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al
Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma

1-ter, disp. att.

cod. proc. pen.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

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