Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37831 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37831 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SAKHO ABOU ALLA, nato il 19/11/1966
avverso l’ordinanza n. 8889/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
MILANO del 26/11/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del
ricorrente alle spese del grado.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26 novembre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di
Milano ha rigettato l’istanza avanzata da Sakho Abou Alla, diretta a ottenere la
riabilitazione delle capacità ed effetti penali derivanti dalla condanna di cui alla
sentenza del 3 marzo 2007 del Tribunale di Milano, rilevando che le spese non
risultavano pagate, non vi era prova del risarcimento del danno e nulla si sapeva

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Antonio Francesco Papadia, l’interessato, che ne chiede
l’annullamento sulla base di unico motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., omissione e contraddittorietà della
motivazione.
2.1. Secondo il ricorrente, il giudizio circa la sua irreperibilità si è basato
sulla sola circostanza che nessuno ha risposto al citofono in occasione dell’unico
e isolato tentativo di accesso, effettuato in orario mattutino, tipicamente
destinato alle attività extracasalinghe, dalla Polizia Giudiziaria presso il suo
domicilio in Vigevano, dove vive con la moglie e due figli minorenni, fruendo
della ospitalità di conoscenti, come rappresentato nel corso dell’udienza svoltasi
dinanzi al Tribunale.
2.2. Quanto all’asserita mancanza della prova del pagamento delle spese
processuali, il ricorrente rappresenta di avere depositato prima dell’udienza una
nota di produzione documentale nella quale si dava atto della pendenza della sua
richiesta di remissione del debito relativo alle spese processuali, avanzata al
Magistrato di sorveglianza di Milano per il suo stato di assoluta indigenza, noto al
Tribunale che lo ha ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nel procedimento per il quale si è chiesta la riabilitazione non vi è stata
pronuncia di statuizione risarcitoria in mancanza della costituzione di parte civile,
mentre egli, assolutamente indigente, ha comunque inviato lettere di scuse ai
soggetti coinvolti dal reato.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

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della condotta dell’istante, che non risultava reperibile.

2. Deve premettersi in diritto che la riabilitazione è un istituto che ha come
risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si
consegue mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali
derivanti dalla condanna, a norma dell’art. 178 cod. pen.
2.1. Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del
successivo art. 179 cod. pen., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il
condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e

decisione sulla istanza presentata (tra le altre, Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996,
dep. 28/05/1996, Politi, Rv. 204698; Sez. 1, n. 1507, del 17/12/2012,
dep. 11/01/2013, Carnaghi, Rv. 254251; Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014,
dep. 09/10/2014, P.G. in proc. Secondo, Rv. 260517), dovendo la valutazione
del comportamento tenuto dall’interessato essere attuata globalmente e non
essere limitata al periodo minimo fissato dalla legge.
2.2. Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l’adempimento delle
obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge e discende
direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da
qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura del reato, quale illecito di
danno o di pericolo, e dal fatto che non vi sia stata nel processo penale
costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili
conseguenti al reato o che le parti lese non abbia azionato proprie pretese
civilistiche (tra le altre, Sez. 5, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000,
Agostini M., Rv. 215749; Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008,
Maggi, Rv. 242809).
L’attivarsi del condannato al fine della eliminazione, per quanto possibile,
delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti,
valore dimostrativo di emenda dello stesso (tra le altre, Sez. 1, n. 9755 del
27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1, n. 16026 del
12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135; Sez. 1, n.
7752 del 16/11/2011, dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412), a cui carico è
l’onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere fatto quanto in suo
potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di
dimostrare l’impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1, n.6704 del
02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 4089 del
07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052; Sez. 1, n. 35630 del
04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182; Sez. 1, n. 4004 del
09/01/2014, dep. 29/01/2014, P.G. in proc. Pollero, Rv. 259141).

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costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della

Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le
situazioni non addebitabili al condannato, istante per la riabilitazione, che gli
impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui è tenuto per conseguirla, non
potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora
abbia fornito prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le
altre, Sez. 3, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez.
1, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv.
217240).

pendenza dinanzi al competente Magistrato di sorveglianza, che la remissione del
debito per spese di giustizia, prevista dal vigente art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002,
richiede, oltre alla regolare condotta in istituto o in libertà dell’interessato che,
rispettivamente, sia stato o no detenuto o internato (tra le altre, Sez. 1, n. 3752
del 16/01/2009, dep. 27/01/2009, Bozza, Rv. 242444 Sez. 1, n. 24937 del
16/12/2013, dep. 12/06/2014, Carbone, Rv. 262130; Sez. 1, n. 31754 del
20/05/2014, dep. 18/07/2014, Descisciolo, Rv. 260541), il requisito del versare
lo stesso in disagiate condizioni economiche, integrato non solo quando il
soggetto si trovi in stato di indigenza, ma anche quando l’adempimento del
debito comporti un serio e considerevole squilibrio del suo bilancio domestico,
tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e
compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale (tra le altre, Sez. 1,
n. 5621 del 16/01/2009, dep. 10/02/2009, Guarino, Rv. 242445; Sez. 1, n.
48400 del 23/11/2012, dep. 13/12/2012, Loreto, Rv. 253979).
3. L’ordinanza impugnata, che si è limitata a rilevare il difetto di prova del
pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno da parte del
ricorrente e della sua reperibilità, ha omesso ogni coerente confronto con gli
indicati condivisi principi, con le emergenze processuali e con le circostanze
fattuali enunciate e/o documentate a fondamento della richiesta di riabilitazione
e nel corso del relativo procedimento.
3.1. Il giudizio di non reperibilità del ricorrente, ostativo alla conoscenza
della sua condotta, è, invero, astratto dai riferimenti spazio-temporali e
contenutistici della indagine svolta, che del tutto omessi non consentono di
apprezzare la tenuta informativa e logica del ragionamento che ha sostenuto il
succinto discorso giustificativo della decisione e della sua sintesi conclusiva, oltre
alla sua congruenza in diritto con il principio del doveroso controllo valutativo
della ricorrenza del presupposto della buona condotta, in termini di effettività e
di costanza, esteso al complessivo arco temporale compreso tra l’esecuzione o
estinzione della pena inflitta e la data della decisione sulla istanza.

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2.3. Deve anche rilevarsi, avendone il ricorrente dedotto e documentato la

3.2. Né è più specifico il rilievo dell’omesso pagamento delle spese
processuali, che non è stato in alcun modo apprezzato dal Tribunale con
riferimento alla pur documentata pendenza di istanza di remissione del debito,
avanzata dal medesimo ricorrente, e all’allegato stato di indigenza, che di tale
istanza costituisce un presupposto e quale non si è riservata alcuna
considerazione anche soltanto per negargli valenza.
3.3. Il vuoto motivazionale dell’ordinanza impugnata riguarda anche il
profilo risarcitorio, poiché, mentre -contrariamente alla deduzione difensiva- non

l’affermazione contenuta in sentenza della insussistenza della prova di un
risarcimento del danno, è carente di indicazioni rispetto alle valutazioni da
compiersi e/o svolte -al fine del giudizio traibile in termini di meritevolezza e di
emenda- circa la condotta del condannato riabilitando anche con riguardo alla
manifestazione del suo impegno verso le persone offese dal reato, alle situazioni
di fatto impeditive del suo assolvimento, alla loro imputabilità a lui stesso e/o
alla loro dipendenza dalla sua impossidenza economica o dalla irreperibilità o da
altra condotta della persona offesa, al valore assegnato alle lettere di scuse
inviate ai soggetti coinvolti dal reato e prodotte dinanzi al Tribunale con nota
depositata il 21 novembre 2013.

4. Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato e rinviato al
Tribunale di sorveglianza di Milano, che procederà a nuovo esame tenendo
presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rileva la mancanza di statuizione risarcitoria nella sentenza di condanna,

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