Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3783 del 10/10/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3783 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Balboni Giuliano n. il 24/2/1940
avverso la sentenza n. 7380/2009 pronunciata dalla Corte d’appello di
Bologna il 6/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 10/10/2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. F. Salzano, che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 10/10/2014

t

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 10/12/2008, il tribunale di Ferrara ha
condannato Giuliano Balboni alla pena di sei mesi di reclusione (pena sostituita
con la pena pecuniaria della multa pari a euro 6.840,00), oltre alle sanzioni
accessorie previste dal codice della strada, in relazione alla commissione dei
reati di fuga e di omissione di assistenza stradale previsti dall’art. 189, co. 6 e 7,
c.d.s., commessi in Corporeno di Cento (Ferrara), il 18/12/2007.
Su appello dell’imputato, con sentenza in data 6/12/2013, la corte d’appello

sospensione condizionale della pena inflitta al Balboni, confermando, nel resto, le
statuizioni del tribunale.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato, sulla base di due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 15 c.p., avendo i giudici del merito erroneamente omesso di
rilevare la sussistenza di un concorso apparente di norme con riguardo alle
ipotesi di reato di cui all’art. 189, co. 6 e 7, c.d.s., trascurando la verifica circa la
sussistenza di un vero e proprio rapporto di specialità tra le due fattispecie
incriminatrici.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione di legge in cui
sarebbero incorsi i giudici del merito nel configurare erroneamente la sussistenza
di un reato continuato, ex art. 81, co. 2, c.p., in relazione alla commissione
dei reati contestati all’imputato, disattendendo il riconoscimento di un concorso
formale di reati,

ex art. 81, co. 1, c.p., con la conseguente illegittima

applicazione del cumulo materiale delle sanzioni (segnatamente di quelle
amministrative) in luogo del cumulo giuridico previsto per legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Osserva il collegio come i giudici del merito, nel constatare l’avvenuta
consumazione, da parte dell’imputato, di due differenti fattispecie di reato segnatamente quelle descritte nei commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s. -, e nel
riscontrare, nella specie, il ricorso di un’ipotesi di concorso materiale di reati
(anziché di un concorso formale, come erroneamente rivendicato dall’odierno
ricorrente), si siano correttamente allineati all’insegnamento di questa corte di
legittimità (che il collegio in questa sede richiama e conferma, di esso
condividendo integralmente i passaggi e l’insieme delle rationes decidendi),
secondo cui i reati di fuga e di omessa assistenza stradale (previsti dai commi 6

di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto la

e 7 dell’art. 189 c.d.s.) configurano due fattispecie autonome e indipendenti di
reato, pur esibendo taluni elementi e presupposti comuni (Cass., Sez. 4, n.
6306/2008, Rv. 239038).
Al riguardo, vale sottolineare come le richiamate figure di reato si
distinguano tra loro, non solo sotto un immediato profilo ontologico (riferendosi,
le omissioni punite dalla legge, alla trasgressione di differenti obblighi giuridici,
quale quello di fermarsi in prossimità del luogo dell’incidente, da un lato, e di
prestare la dovuta assistenza, dall’altro), ma soprattutto con riguardo alla

reato di fuga appare destinato a fronteggiare il rischio dell’impossibile
identificazione degli utenti coinvolti nell’incidente stradale e l’esatta ricostruzione
delle sue modalità di verificazione, il reato di omessa assistenza si propone
l’intendimento di garantire il necessario soccorso alle persone rimaste ferite a
seguito dell’incidente.
Gli elementi obiettivi dei due reati sono pertanto costituiti da due diversi
comportamenti omissivi, mediante i quali si realizzano violazioni di differenti
disposizioni di legge, per cui è da escludersi la configurabilità dell’istituto del
concorso formale, mentre è piuttosto ravvisabile un concorso materiale di reati.
Se infatti accade frequentemente che i due reati concorrano tra loro, non
può escludersi che, pur in ipotesi di investimento con danni alle persone, possa
ricorrere uno solo dei due delitti in questione.
Sul punto, la giurisprudenza di questa corte ha già esemplificativamente
evidenziato come, se da un punto di vista logico il conducente che ometta di
fermarsi non può non realizzare anche l’omissione di soccorso, sotto un profilo
strettamente tecnico-giuridico il concorso di reati può essere escluso, o dalla
mancanza d’intenzionalità del fatto (che esclude la configurazione del delitto ex
art. 189, co. 7, c.d.s.), o dal venir meno di uno dei presupposti del delitto di
omessa assistenza (per l’assenza di persone ferite) ovvero per altra ragione
connessa alla peculiarità della fattispecie.
Allo stesso modo, viceversa, potrebbe accadere che manchi l’elemento
psicologico del reato di fuga, mentre siano configurabili gli elementi costitutivi
del reato di omessa assistenza.
Sicuramente, pertanto, il fatto storico-naturalistico del delitto di fuga e di
quello di omessa assistenza stradale non presentano, in principio,
corrispondenza completa negli elementi costitutivi, da essi generandosi, in
presenza degli elementi propri di entrambe le fattispecie, una chiara ipotesi di
concorso materiale di reati (cfr. Cass., Sez. 4, Sentenza n. 6306/2008, cit.),

3

relativa destinazione alla tutela di interessi d’indole diversa: mentre, infatti, il

sanzionabile mediante l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni previste
in relazione a ciascuno di essi.

3. Al rilievo dell’infondatezza del ricorso dell’imputato segue il rigetto dello
stesso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/10/2014

Il Consigliere est.

pagamento delle spese processuali.

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