Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3783 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3783 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
nei confronti di:
CIELENTO PASQUALE N. IL 01/01/1966
avverso l’ordinanza n. 50/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CASERTA, del
14/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCC I;
lette/s ite le conclusioni dl PG Dott.
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Data Udienza: 07/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14/12/2012, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,
Sezione distaccata di Caserta, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva
parzialmente l’istanza di riconoscimento della continuazione proposta da Ciliento
Pasquale con riferimento a sette sentenze di condanna, rideterminando la pena
complessiva.

di Napoli, deducendo violazione di legge processuale: la competenza a
provvedere sull’istanza non era del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma
del Tribunale di Napoli in ragione della sentenza emessa da quel Tribunale in
data 11/1/2011, ultima a divenire irrevocabile.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso, in quanto proveniente da soggetto non legittimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato.

L’art. 666, comma 6, cod. proc. pen. abilita alla proposizione del ricorso per
cassazione avverso i provvedimenti adottati dal giudice dell’esecuzione le parti e
i loro difensori.
La parte pubblica deve identificarsi, in via esclusiva, con il rappresentante
dell’ufficio di Procura che ha esercitato le funzioni requirenti nel procedimento
esecutivo, come si deduce dal disposto dell’art. 655, commi 1 e 2 cod. proc.
pen., che abilitano “il pubblico ministero presso il giudice indicato dall’art. 665”
ad intervenire in tutti i procedimenti di esecuzione.
Di conseguenza è inammissibile l’impugnazione proposta da un diverso
pubblico ministero, sia di quello operante presso altro Giudice (come nel caso di
specie), sia dell’ufficio sovraordinato (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013 – dep.
08/02/2013, PG in proc. De Giglio, Rv. 254224; Sez. 2, n. 454 del 29/01/1996 dep. 17/02/1996, Lucci, Rv. 204044).

2

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 7 novembre 2013

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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