Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37829 del 13/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37829 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: NARDIN MAURA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ELHADAROLS MOHAMED nato il 01/08/1973

avverso la sentenza del 27/02/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

Data Udienza: 13/06/2018

1

FATTO E DIRITTO
1.

Con ricorso proposto a mezzo del suo difensore, Elhadarols Mohamed

impugna la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal G.I.P. del
Tribunale di Pavia in data 27.2.2018 con cui gli è stata applicata la pena
concordata in relazione al reato di cui 73, comma 1^ d.P.R. 309/1990
2.

Con un unico motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione,

per avere la sentenza omesso di riqualificare il reato ex art. 73, comma 5^

3.

Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto personalmente

dall’interessato, successivamente all’entrata in vigore, in data 3 agosto 2017,
della legge 23 giugno 2017 n. 103, con cui è stata disposta la modifica dell’art.
613 cod. proc. pen., primo comma, nella parte in cui consentiva all’imputato di
proporre personalmente il ricorso, escludendo tale facoltà, nonché per motivi non
deducibili ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen..
4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento

delle spese processuali e il versamento alla cassa delle ammende della domma di
€. 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e – della somma di euro 4000,00 in favore della cassa delle
ammende
Così deciso il 13 giugno 2018

d.P.R. 309/1990.

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