Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37829 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37829 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHINI MARIA STELLA, nata il 17/04/1964
avverso l’ordinanza n. 4559/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di
FIRENZE del 15/10/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni dei Procuratore Generale dott. Roberto Aniello,
che ha chiesto il rigetto del ricorso, con conseguente condanna
della ricorrente alle spese del grado.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
ha rigettato l’istanza avanzata da Bianchini Maria Stella, tesa a ottenere la
riabilitazione in relazione alla sentenza di condanna alla pena dell’ammenda di
euro millecinquecento, emessa il 28 marzo 2008 dal Tribunale di Montepulciano
per il reato dì cui all’art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001.
Il Tribunale rilevava, a ragione della decisione, la insussistenza dei
presupposti per l’accoglimento della richiesta, poiché era emerso dalla svolta

istruttoria che l’istante non aveva assolto l’obbligo dì demolizione del manufatto,
come statuito in sentenza.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo
del suo difensore avv. Stefano Del Corto, l’interessata Bianchini, che ne chiede
l’annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciata inosservanza o erronea applicazione
della legge.
La ricorrente, che puntualizza di essere stata condannata -in relazione alla
realizzazione di un manufatto a uso rimessa per attrezzi agricoli in parziale
difformità rispetto al titolo- nella sua qualità di direttore dei lavori, in concorso
con il proprietario e titolare del permesso a costruire, con l’affittuaria dell’azienda
agricola e con il legale rappresentante dell’impresa costruttrice, rappresenta che
non avrebbe potuto autonomamente attivarsi per adempiere alla prescritta
sanzione accessoria, non essendo l’immobile, insistente nell’altrui proprietà, nella
sua disponibilità giuridica e materiale.
In tal modo, il Tribunale deducendo il difetto del requisito della buona
condotta da una situazione non addebitabile giuridicamente alla condannata
istante per la riabilitazione, è incorso, quantomeno, nella violazione dell’art. 179,
comma 6, n. 2, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia carenza, contraddittorietà
e/o manifesta illogicità della motivazione, deducendo che il Tribunale si è limitato
a fare generico e apodittico riferimento alla mancata ottemperanza all’ordine di
demolizione, senza alcun argomento in ordine alla concreta incidenza di tale
aspetto nell’accertamento della prova della buona condotta in relazione alla
chiesta riabilitazione.
Né il Tribunale ha tenuto conto della dimostrata regolarità amministrativa
del manufatto, acquisita in corso di istruttoria, e delle documentate attività
amministrative svolte, che rappresentano attività del reo volte alla eliminazione,
per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile del reato, da valutarsi
positivamente ai fini della sussistenza del requisito della buona condotta.
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3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria
scritta, concludendo per il rigetto del ricorso stante la sua infondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si
consegue mediante l’estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali
derivanti dalla condanna penale, a norma dell’art. 178 cod. pen.
Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art.
179 cod. pen., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia
mostrato dì avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti dì emenda e
di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sulla istanza
presentata (tra le altre, Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi,
Rv. 204698; Sez. 1, n. 1507, del 17/12/2012, dep. 11/01/2013, Carnaghì, Rv.
254251; Sez. 1, n. 42066 del 04/04/2014, dep. 09/10/2014, P.G. in proc.
Secondo, Rv. 260517), dovendo la valutazione del comportamento tenuto
dall’interessato essere attuata globalmente e non essere limitata al periodo
minimo fissato dalla legge.
2.1. Questa Corte ha più volte rimarcato che, ai fini del conseguimento della
riabilitazione, l’attivarsi del condannato al fine della eliminazione, per quanto
possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha
valore dimostrativo di emenda dello stesso (tra le altre, Sez. 1, n. 9755 del
27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1, n. 16026 del
12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135; Sez. 1, n.
7752 del 16/11/2011, dep. 28/02/2012, Liberatore, Rv. 252412), e che è a
carico del medesimo l’onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere
fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato
ovvero di dimostrare l’impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1, n.6704 del
02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 4089 del
07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasi°, Rv. 246052; Sez. 1, n. 35630 del
04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182; Sez. 1, n. 4004 del
09/01/2014, dep. 29/01/2014, P.G. in proc. Pollero, Rv. 259141).
2.2. Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le
situazioni non addebitabili al condannato, istante per la riabilitazione, che gli
impediscano l’esatta osservanza dell’obbligo cui è tenuto per conseguirla, non
potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora

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2. Deve premettersi in diritto che la riabilitazione è un istituto che ha come

abbia fornito prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le
altre, Sez. 3, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez.
1, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv.
217240).
Pertanto, in tema di riabilitazione, atteso che l’impossibilità di adempiere le
dette obbligazioni non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva
in presenza di situazioni dì fatto che impediscano l’adempimento, il giudice, nel
rigettare l’istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato

individuabili e non siano irreperibili persone danneggiate dalla condotta
sanzionata penalmente (Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 05/02/2013,
Piccinini, Rv. 254806).
2.3. Un tale percorso logico deve presiedere anche la verifica da compiersi
quando, come nella specie, l’adempimento, in funzione dimostrativa di emenda,
sia correlato più specificamente all’ordine di demolizione della costruzione
abusiva, impartito al condannato con la sentenza dì condanna definitiva per il
reato di cui all’art. 44 lett. a) d.P.R. n. 380 del 2001.
L’indicato ordine ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 è emesso dal
giudice penale quale provvedimento accessorio alla condanna, sulla base
dell’accertamento della persistente offensività dell’opera edilizia abusiva in danno
dell’interesse tutelato dalla norma. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di
questa Corte (Sezioni U, n. 714 del 20/11/1996, dep. 03/02/1997, Luongo, Rv.
206659, e, tra le successive, Sez. 3, n. 38071 del 19/09/2007, dep. 16/10/2007,
Terminiello, Rv. 237825; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, dep. 01/07/2013
Farina, Rv. 255466; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, dep. 28/01/2014, Russo,
Rv. 258517), che ha evidenziato come l’ordine di demolizione, adottabile in
concorrenza con l’analogo potere che compete all’autorità amministrativa, non
costituisce una pena in senso stretto, ma uno strumento ripristìnatorio, diretto a
eliminare le conseguenze dannose del reato, e lo stesso riceve una tutela
rinforzata per la previsione, contenuta nella stessa norma, secondo la quale, in
caso di mancata ottemperanza entro il termine dì novanta giorni dall’ingiunzione
di demolizione, l’area di sedime e le opere su di essa realizzate vengono
acquisite a titolo gratuito al patrimonio indisponibile del comune nel cui territorio
insistono.
In conseguenza di tale sua natura, mentre deve escludersi che
l’inosservanza dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo possa costituire
in sé un elemento ostativo alla concessione della riabilitazione, l’adempimento
dell’ordine può farsi rientrare, per analogia, nell’obbligo di adoperarsi in favore
della vittima del reato, da individuarsi nell’ente pubblico territoriale, titolare
dell’interesse al corretto svolgimento dell’attività edificatoria.
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l’insorgenza di obbligazioni civili, e se siano state individuate o siano comunque

3. Di tali principi non si è fatta corretta applicazione.
3.1. L’ordinanza impugnata ha esaurito la sua motivazione nell’affermazione
che l’istante non aveva assolto l’obbligo di demolizione del manufatto, come
statuito in sentenza, e nella rappresentazione della esclusa sussistenza per tale
ragione dei presupposti per raccoglimento della richiesta di riabilitazione.
Il Tribunale, limitandosi a evocare detto inadempimento, non ha, tuttavia,
offerto alcuna indicazione, anche soltanto per negarvi rilievo, riguardo al fatto

dell’opera abusiva, ai destinatari di tale ordine, alla sua eseguibilità e alle ragioni
della incorsa inottemperanza, alla stessa concreta consistenza negativa del
profilo valutativo individuato e al suo carattere sintomatico di irregolare o illegale
comportamento della condannata riabilitanda dopo il reato, nel contesto delle
valutazioni riguardanti la buona condotta e la sopravvenuta emenda della stessa,
funzionali all’accoglimento della sua domanda.
3.2. Non si è, pertanto, reso conto del ragionamento che ha sostenuto il
ridotto percorso argomentativo svolto e la sintesi valutativa che lo ha concluso,
precludendosi alla ricorrente e a questa Corte di apprezzarne la tenuta logica e la
coerenza con gli indicati condivisi principi, anche a fronte della deduzione della
ricorrente di essere stata condannata in relazione alla sua sola qualifica di
direttore dei lavori, non titolare in fatto e in diritto della disponibilità
dell’immobile; di avere intrapreso attività, documentate al Tribunale in corso di
istruttoria, volte alla regolarizzazione amministrativa, e quindi extra-penale, del
manufatto, e di trovarsi in situazione, derivante dalla preclusa invadenza
nell’altrui proprietà, di comprovata impossibilità ad adempiere.

4. Il provvedimento impugnato deve essere, conseguentemente, annullato e
rinviato al Tribunale di sorveglianza di Firenze, che procederà a nuovo esame
tenendo presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Firenze.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

per cui è intervenuta la condanna cui attiene l’imposto ordine di demolizione

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