Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37828 del 13/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37828 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

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sul ricorso proposto da:
HANNIOUI HAMZA nato il 03/06/1995

avverso la sentenza del 28/11/2017 del TRIBUNALE di LECCO
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
1-etterséntitele—Conclusioni del PG MASSIMO GALLI

Data Udienza: 13/06/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Hannioui Hamza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza di cui in epigrafe, recante applicazione della pena ai sensi
dell’art.444 c.p.p. in ordine al reato di cui all’art.73, comma 5, D.P.R.n.309/90 e 81 c.p.,
prospettando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione in
relazione alla mancata applicazione dell’art.129 c.p.p.

Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l’obbligo di motivazione
della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della
sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente
correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di
provare i fatti dedotti nell’imputazione. Ciò implica, tra l’altro, che il giudizio negativo
circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art.129 c.p.p. deve essere
accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause
di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta
dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex
art.129 (S.U. 27 marzo 1992, Di Benedetto; S.U. 27 dicembre 1995, Serafino e
giurisprudenza conforme successiva).
Trattasi poi di motivo non deducibile, poiché la sentenza e di conseguenza il ricorso
sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’art.448, comma 2 bis,
c.p.p. che elenca i motivi prospettabili in sede di legittimità in caso di sentenza di
patteggiamento, tra i quali non è annoverata la valutazione delle cause di
proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Va pertanto pronunciata la inammissibilità del ricorso.
Segue a norma dell’art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende, della
somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

L’impugnazione è manifestamente infondata.

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