Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37827 del 13/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37827 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MASSIMINO ROCCO nato a SCORDIA il 03/01/1952
BENNARDO ROCCO nato a FRANCOFONTE il 04/05/1933

avverso la sentenza del 22/08/2017 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG MASSIMO GALLI che conclude per il rigetto del
ricorso.
E’ presente l’avvocato COCO GRAZIELLA del foro di CATANIA che deposita nomina a
sostituto processuale dell’avv. LIPERA GIUSEPPE del foro di CATANIA in difesa di
MASSIMINO ROCCO e di BENNARDO ROCCO.
L’avvocato chiede l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 13/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Massimino Rocco e Bennardo Rocco, tramite il comune difensore di fiducia, hanno
proposto ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen., avverso la sentenza emessa
dalla Corte di cassazione in data 22 agosto 2017, che, nel rigettare il ricorso dai
medesimi proposto avverso la sentenza di condanna resa dalla Corte d’Appello di
Catania, non aveva rilevato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata
dopo la sentenza di appello. •

riguardava la lettura del verbale di udienza dell’8 novembre, 2013 in cui era stato
disposto rinvio al 6 dicembre 2013, senza espressa sospensione dei termini di
prescrizione, non solo in accoglimento di una richiesta difensiva ma anche per esigenze
dell’ufficio e per consentire alle parti civili di esaminare una produzione documentale.
Per tale motivo i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore di fatto contenuto nella
sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del reato loro ascritto per intervenuta
prescrizione.
All’udienza del 9 marzo 2018 è stata chiesta l’acquisizione degli atti, da esaminare
necessariamente ai fini del decidere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Questa Corte Suprema si è già pronunciata nel senso dell’ammissibilità del ricorso
straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la
statuizione sul punto sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo,
causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa
estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (S.U.,
n.37505 del 14/7/2011, n.37505; Sez.4, n.3319 del 12/12/2014, Rv.262028).

3. Ciò posto in diritto, si osserva che con sentenza in data 22 agosto 2017 questa
Corte rigettava il ricorso proposto da Massimino Rocco e Bennardo Rocco avverso la
sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti in relazione ad una condotta
estorsiva, posta in essere in data 28 gennaio 2015.
Il termine massimo di prescrizione, pari a dodici anni e sei mesi, con scadenza al 28
luglio 2017, sarebbe rimasto sospeso – secondo la valutazione della Corte – a seguito di
un rinvio dall’8 novembre al 6 dicembre 2013, e dunque con scadenza finale al 25 agosto
2017, successiva alla indicata pronuncia resa dalla Sezione Feriale.

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Secondo i ricorrenti, l’errore di fatto in cui era incorsa la Corte di legittimità,

La ritenuta sospensione del termine di prescrizione è frutto di un evidente errore

percettivo.
Infatti, dagli atti acquisiti emerge che alla udienza dell’8 novembre 2013 il difensore
degli imputati chiese un rinvio per poter analizzare la lunga deposizione resa da un teste;
nulla osservando il P.M. e rimettendosi il difensore di parte civile, il Tribunale, ritenuto
che tale richiesta potesse trovare accoglimento, considerato lo stato del ruolo ed i
numerosi processi da trattare ancora, nonostante l’ora tarda, e considerato ancora che
l’udienza doveva essere temporaneamente sospesa per consentire all’addetta all’impianto

calendarizzata, del 6 dicembre 2013, anche al fine di consentire al P.M. ed al difensore
degli imputati di visionare una produzione documentale della parte civile e di interloquire
sulla stessa.
Il Tribunale, nel disporre detto rinvio, non sospese i termini di prescrizione e ciò fece
correttamente, sia perché si trattò di un rinvio dovuto ad esigenze istruttorie congiunte
ad esigenze dell’ufficio, sia perché fu utilizzata “l’udienza già prenotata del 6 dicembre
2013”, senza ritardi quindi per la trattazione del procedimento in corso.
La Corte di Cassazione, per mero equivoco sulle ragioni del rinvio, ha ritenuto
sospeso nella more il termine di prescrizione, con ciò incorrendo in un errore percettivo
emendabile in questa sede.

4. Ne deriva che l’impugnata sentenza, che contiene anche la condanna aJle spese in
favore delle parti civili, deve essere revocata limitatamente alle statuizioni penali, ed
annullata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali, la sentenza di condanna resa
dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti degli odierni ricorrenti perché il reato loro
ascritto è estinto per prescrizione, rimanendo irrevocabili le statuizioni civili.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Feriale Penale, emessa in data
22.8.2017 n.41799/2017, limitatamente alle statuizioni penali. Annulla senza rinvio
limitatamente agli effetti penali la sentenza n.993/2016 R.G. emessa il 16/2/2017 dalla
Corte d’Appello di Catania nei confronti di Massimino Rocco e Bennardo Rocco perché il
reato loro ascritto è estinto per prescrizione. Dichiara la irrevocabilità delle statuizioni
civili.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2018

stenotipico di procedere alla masterizzazione, dispose un rinvio alla udienza, già

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