Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37827 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 37827 Anno 2015
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: TARDIO ANGELA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANGIONE VINCENZO, nato il 20/05/1969
avverso la sentenza n. 3082/2009 CORTE APPELLO di BARI del
16/01/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 10/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paolo Canevelli,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente.

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 maggio 2009 il Tribunale di Bari – sezione distaccata
di Altamura ha dichiarato Mangione Vincenzo colpevole del reato di cui all’art. 9,
comma 2, legge n. 1423 del 1956, in relazione alla condotta sub a) della
imputazione, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza

nel comune di residenza, aveva omesso, senza giustificato motivo, di presentarsi
Il 22 luglio 2007 presso il Commissariato di P.S. di Gravina di Puglia per la firma
domenicale, e, previa concessione delle attenuanti generiche da ritenersi
equivalenti alla contestata recidiva reiterata e infraquinquennale, lo ha
condannato alla pena di anni uno di reclusione.

2. Il 16 gennaio 2014 la Corte di appello dì Bari, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha valutato prevalenti le
già concesse attenuanti generiche e ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione.
La Corte rilevava che non potevano nutrirsi dubbi sulla responsabilità
dell’appellante in ordine al fatto ascrittogli, in quanto l’accertamento era
avvenuto in flagranza di reato a seguito della constatazione della mancata
presentazione presso il Commissariato competente del medesimo appellante,
che, rinvenuto nel suo domicilio, aveva ammesso il fatto, rappresentando di non
essersi presentato per una semplice negligenza.
L’unicità dell’episodio e la sua non particolare gravità giustificavano, invece,
un giudizio di prevalenza sulla recidiva delle già concesse attenuanti generiche.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne chiede l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale denuncia il difetto o l’assenza totale di motivazione sul
motivo dì appello con il quale aveva dedotto che non si era presentato al
Commissariato di P.S. il 22 luglio 2007, che era domenica, “forse per mera
dimenticanza”, e che in atti non vi era la prova che egli avesse commesso la
violazione con dolo, poiché al controllo effettuato dalla P.S. la sera dello stesso
giorno era risultato presente presso la sua abitazione.
Secondo il ricorrente, la Corte di appello non ha motivato rispetto a tale
doglianza difensiva ovvero ha omesso dì considerare che la nuova formulazione
dell’art. 9, comma 2, legge n.1423 del 1956 configura una ipotesi delittuosa e
non una ipotesi contravvenzionale e che a ciò consegue che il contravventore,

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speciale di pubblica sicurezza per anni due e mesi sei con obbligo di soggiorno

che abbia violato la prescrizione per mera negligenza, ovvero per colpa, non è
soggetto a sanzione penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché non sussiste la carenza
motivazionale denunciata.
1.1. La sentenza impugnata, dando coerente risposta alle doglianze

alla constatata omessa presentazione dell’imputato il 22 luglio 2007 presso il
Commissariato competente per l’assolvimento dell’obbligo di firma domenicale,
allo stesso imposto con il decreto applicativo della misura di prevenzione con
obbligo di soggiorno, al quale, adottato 1’8 novembre 2006, era stato sottoposto
con verbale del 9 marzo 2007, e ha valorizzato, a ragione della decisione, le
stesse deduzioni dell’appellante, che, afferenti alla dedotta semplice negligenza
che aveva determinato l’incorsa violazione e al suo rinvenimento, in occasione
del successivo controllo, presso il suo domicilio, ha apprezzato come ammissive
del fatto ascritto.
1.2. La valutazione della condotta illecita del ricorrente da parte della Corte
del gravame -che ha fatto esatta applicazione alla fattispecie concreta dei
principi di diritto (tra le altre, Sez. 1, n. 3303 del 23/10/1987, dep. 14/03/1988,
Dì Lauro, Rv. 177860; Sez. 1, n. 31212 del 22/04/2009, dep. 29/07/2009, Rea,
Rv. 244291) che riguardano la valutazione dell’elemento psicologico del
contestato delitto, integrato dal dolo generico ovvero dalla consapevole volontà
di violare una prescrizione della misura di prevenzione, che il ricorrente ha
dimostrato di conoscere tanto da intendere giustificarla- resiste ai rilievi
difensivi.
Tali rilievi, infatti, mentre introducono censure prive di alcun fondamento nel
contestare la congruenza del discorso giustificativo della decisione rispetto al

petitum del giudizio di appello, sono invasivi di ambito fattuale e valutativo
estraneo al sindacato di legittimità nell’espresso dissenso di merito rispetto
all’analisi delle risultanze processuali richiamate nella sentenza impugnata, cui
oppongono una generica diversa lettura che, ripetitiva di tali risultanze e
omissiva di uno specifico confronto con il discorso giustificativo della decisione, si
risolve, richiamato un precedente giurisprudenziale di merito, nella mera
affermazione della necessaria verifica da farsi di volta in volta della imputazione
soggettiva della violazione e della esclusa emergenza nella specie di elementi
dimostrativi del dolo.

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difensive, ha ritenuto integrato il reato ascritto il cui accertamento era correlato

2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto
del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa d’inammissibilità- al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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