Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37826 del 12/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37826 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LEONETTI BERARDINO nato a ANDRIA il 06/09/1953

avverso la sentenza del 15/03/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI

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Data Udienza: 12/06/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2018 il Tribunale di Trani ha
definito il procedimento penale nei confronti di Berardino Leonetti, per il reato di
cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990 con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen.
1.1. Il Giudice ha recepito l’accordo sanzionatorio indicato dalle parti che,

alla originaria contestazione (art. 73, commi 1 e 4, del citato d.P.R.) e, concesse
le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, indicavano la
pena base in mesi quindici di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, diminuita,
per il rito, a mesi dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
Ha disposto ex officio, la confisca, tra l’altro, della somma di euro 30,00
depositata sul libretto postale n. 0140332, quale profitto del reato.
1.2. All’imputato è contestato di avere illegalmente detenuto, senza
l’autorizzazione di cui all’art. 17 del medesimo decreto, ai fini di spaccio, la
seguente sostanza stupefacente, così ripartita:
reperto Al: sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di
gr. 9,9680 con principio attivo puro del 14,59% pari a gr. 1,4543 da cui è
possibile ricavare n. 58 dosi medie singole droganti;
reperto A2: sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di
gr. 1,8703 con principio attivo puro del 17,15% pari a gr. 0,3208 da cui è
possibile ricavare n. 12 dosi medie singole droganti;
reperto A3: sostanza stupefacente del tipo hashish del peso netto di
gr. 0,3423 con principio attivo puro del 14,08% pari a gr. 0,0482 da cui è
possibile ricavare n. 1 dose media singola drogante.
In particolare il personale del Norm Carabinieri di Andria in abiti simulati,
nel transitare in Vicolo Cortopassi, notavano che il Leonetti, mentre si trovava di
fronte alla propria abitazione, accortosi della loro presenza, si disfaceva di una
stecca di colore marrone di cui veniva accertato trattarsi di hashish. Nel
successivo controllo della zona ove era stata gettata la stecca, si rinvenivano
altre cinque dosi confezionate in stecchette del peso di gr. 7,00 circa della
medesima sostanza. Dalla successiva perquisizione locale effettuata in un
immobile nella disponibilità del Leonetti si rinveniva una ulteriore dose del peso
di gr. 0,23 circa sempre di hashish; sostanza che per modalità di
confezionamento, per il ritrovamento del materiale, per il rinvenimento della
somma di euro 30,00 in vario taglio, appariva per l’uso non esclusivamente
personale.

previa riqualificazione dei fatti nell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 rispetto

In Andria il 18 dicembre 2017.
Con la recidiva reiterata specifica.

2.

Berardino Leonetti ha proposto ricorso per cassazione avverso la

predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, elevando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge
sia in relazione al combinato disposto degli artt. 240 cod. pen. e 445, comma 1,
cod. proc. pen. che all’art. 240 cod. pen. nonché il vizio motivazionale.

profitto del reato di vendita di sostanze stupefacenti solo quando sia tale il reato
per cui si procede mentre nel caso in esame è contestata la mera detenzione ai
fini di spaccio. Soggiunge che la somma rinvenuta nella disponibilità
dell’imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze
stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma di altre
pregresse condotte illecite di cessione di droga.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la manifesta illogicità della
motivazione perché nella sentenza impugnata risulta eluso il doveroso controllo
giudiziale circa l’assenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo assume la mancanza di motivazione in ordine alla
congruità della pena irrogata.
2.4. Conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con ogni
effetto e conseguenza di legge.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Si premette che, in base all’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.,
introdotto dall’art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, applicabile

ratione temporis il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile
solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di
correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del
fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Dall’analisi della suddetta norma appare chiaro che la rilevanza
dell’intervento riformatore implica l’esclusione dal novero dei casi di ricorso per
cassazione del difetto di motivazione, da parte del giudice, sull’insussistenza
delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. Tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, non è
più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione.

2

Evidenzia, al riguardo, che è ammessa la confisca del denaro che costituisce

Va precisato, in proposito, che il legislatore non è intervenuto sulla
struttura della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., essendo rimasto immutato il
secondo comma di tale articolo, alla cui stregua il giudice deve sempre procedere
ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
proc. pen. Ne deriva che, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt.
444 e 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., è obbligo del giudice chiamato a
pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare il proscioglimento ma l’eventuale omissione della

E’ evidente che l’intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un’analisi
della motivazione della sentenza di patteggiamento sull’affermazione di
colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al
consenso prestato dall’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore
speciale, e quindi all’implicito riconoscimento di responsabilità che rende, poi,
superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti.
La sentenza impugnata ha dunque ratificato, apprezzando la congruità della
pena concordata, l’accordo sanzionatorio delle parti che, in difetto di patenti
illegalità, non può essere caducato. E’ opportuno rammentare che per qualificare
illegale la pena non basta eccepire che il giudice non abbia correttamente
esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pena richiesta,
ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge
(cfr. Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Rv.257151); circostanza non ricorrente
nel caso in esame.

5. Quanto alla somma rinvenuta nella disponibilità dell’imputato ed
oggetto di confisca, è sufficiente evidenziare che essa si correla chiaramente a
condotte illecite di cessione di sostanza stupefacente, così come risulta
cristallizzato nel capo di imputazione non più suscettibile di contestazione.
Ne consegue che il ricorrente non può vantare alcun titolo legittimo alla
restituzione in quanto il conseguimento del denaro è avvenuto in base ad un atto
negoziale che, a sensi dell’art. 1418, comma 1, cod. civ., è affetto da nullità ed è
improduttivo di effetti perché contrario a norme imperative.

6. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila
euro alla cassa delle ammende.

3

motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 12 giugno 2018

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