Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37824 del 12/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37824 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TORNESI DANIELA RITA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALIAJ ILIRIAN nato il 22/12/1981

avverso la sentenza del 05/10/2017 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA RITA TORNESI;
lette le conclusioni del P.G. dott.ssa F. Zacco che ha concluso chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile

Data Udienza: 12/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Aliaj Ilirian ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 05
ottobre 2017 con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna
ha definito, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il procedimento penale pendente nei
suoi confronti per i reati di cui agli artt. 99, 81 cod pen., 73, commi 1 e 4, 80 d.P.R.
n. 309/1990 e 697 cod. pen. con l’applicazione della pena concordata dalle parti di anni

1.1. All’imputato era contestato:
a) di avere acquistato e comunque detenuto, a fini di spaccio: 1) sostanza
stupefacente del tipo marijuana del peso di circa 21 kg. lordi rinvenuta all’interno della
sua autovettura WV Polo targata CC848WK; 2) sostanza stupefacente del tipo
marijuana del peso di gr. 964,65 rinvenuta presso la sua abitazione; 3) sostanza
stupefacente del tipo marijuana del peso di gr. 59,00, sostanza stupefacente del tipo
hashish del peso di gr. 18,06 e sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di
gr. 211,28, rinvenuta nel garage di pertinenza della propria abitazione. Con
l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 essendo stato rilevato,
quanto alla marijuana, un principio attivo complessivo pari a gr. 2.624,75.
Con la recidiva specifica.
In Bologna il 30 marzo 2017.
b) di avere detenuto, senza avere provveduto ad effettuare la denuncia
all’Autorità, n. 15 cartucce cal. 7,65, munizioni di arma comune da sparo.
In Bologna il 30 marzo 2017.

2. A fondamento del ricorso Aliaj Ilirian deduce la mancanza di motivazione in
relazione alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. nonché la violazione di
legge in relazione al punto della sentenza con cui è stata disposta la confisca dei telefoni
cellulari a lui sequestrati senza che siano state indicate le ragioni della statuizione
adottata.
Conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Il Sostituto Procuratore Generale in Sede, dott.ssa F. Zacco, chiede che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.

2

quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta
infondatezza.
1.1. Si rammenta, sotto il primo profilo, che nel giudizio definito ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l’impugnazione nella quale si
lamenti la mancata verifica o comunque l’omissione di motivazione in ordine alla
sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 250 del
30/12/2014, Rv. 261802). Nel caso di specie l’esistenza di una causa di non punibilità
non è stata specificamente prospettata dal ricorrente con il logico corollario che la
suindicata doglianza va senz’altro disattesa.
1.2. Quanto al secondo profilo è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza
di legittimità secondo cui la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei
presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente
enunciativa.
Invero, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata
quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di
proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come
reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di
colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Rv. 264595; Sez. 6, n.
15927 del 01/04/2015, Rv. 263082).
In ogni caso la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta
delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento, può essere
oggetto di controllo di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione solo se dal testo
della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di cause di non punibilità di cui
all’art. 129 succitato.
Nel caso in esame risulta peraltro che il Giudice di merito ha mostrato di
considerare, in punto di fatto, la possibile rilevanza di quelle situazioni che ha
motivatamente negato sulla base di uno specifico ed argomentato vaglio delibativo
incentrato sull’apprezzamento delle emergenze probatorie poste a fondamento
dell’accusa.

2. Risulta fondato il secondo motivo relativo alla confisca del telefoni cellulari
sequestrati di cui è stata disposta la confisca senza che non sia stato motivato alcunché
al riguardo. Questo punto della sentenza va pertanto annullato con rinvio al Tribunale di
Bologna per nuovo esame.

3

indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice il

Va dichiarata, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza
impugnata in punto di affermazione di responsabilità e determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca dei
telefoni cellulari con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in punto di

Così deciso il 12 giugno 2018

Il Consigliere estensore
Danie4a Rita Tornesi

Il Presidente
F usto

affermazione di responsabilità e determinazione della pena.

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