Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37823 del 06/06/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37823 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HAMIDI ILYES nato il 15/02/1993

avverso la sentenza del 04/12/2017 del GIP TRIBUNALE di FERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

Data Udienza: 06/06/2018

FATTO E DIRITTO

Hamidi Ilyes, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per
cassazione avverso la sentenza resa il 4.12.2017 dal Tribunale di Fermo, che ha
applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen.,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica
del fatto contestato, lamentando che il giudice si è apoditticamente limitato ad
affermare la corretta qualificazione del fatto senza adeguata motivazione al

Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e indeducibilità della
descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore
dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi specifici attinenti all’espressione
della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o
della misura di sicurezza.
Infatti, é agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo
di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione
giuridica del fatto risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di
contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati gli elementi di fatto,
giustificativi di un diverso inquadramento giuridico della fattispecie, neppure
indicato, o sostanzianti l’erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e
ritenuta in sentenza. In proposito, è stato condivisibilmente affermato che in
tema di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in
sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 448,
comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza,
palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto
di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
27202601); tale condizione non ricorre affatto nel caso di specie, avendo la
sentenza impugnata adeguatamente argomentato, coerentemente con
l’imputazione, in ordine alla sussumibilità del fatto contestato nell’ipotesi di
minima offensività di cui al comma 5 dell’art. 73 cit., trattandosi di vicenda
riconducibile al fenomeno del c.d. “piccolo spaccio”.
La declaratoria di inammissibilità dell’odierna impugnazione va pronunciata
«senza formalità» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (come
parimenti introdotto dalla citata legge n. 103/2017).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore

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riguardo.

della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del
ricorso e all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di
inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

ammende.
Così deciso il 6 giugno 2018

spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle

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