Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37821 del 06/06/2018
Penale Ord. Sez. 4 Num. 37821 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TEBBAA YASSINE nato il 10/09/1986
avverso l’ordinanza del 22/03/2018 del GIP TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELLI
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Data Udienza: 06/06/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 22.3.2018 il GIP del Tribunale di Genova ha respinto
l’istanza avanzata dalla difesa di Tebbaa Yassine di revoca della misura
carceraria in atto per decorrenza dei termini di custodia cautelare.
2.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del suo
difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, secondo i motivi
Deduce che nel caso avrebbe dovuto trovare applicazione il termine di fase
di sei mesi, procedendosi – stante l’assoluzione dal delitto ex art. 74 d.P.R.
309/90 – solo per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, cosicché,
trattandosi di misura iniziata il 12.12.2016, l’imputato avrebbe dovuto essere
scarcerato per decorrenza dei termini.
3. La presente impugnazione deve essere qualificata come appello ex art.
310 cod. proc. pen., sulla scorta del condivisibile orientamento secondo cui,
avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca o sostituzione delle
misure cautelari, è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto
dall’art. 310, cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai
sensi dell’art. 311, comma secondo, cod. proc. pen., può essere proposto
soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel
caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell’art. 568, comma secondo, cod.
proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo “status libertatis” non altrimenti
impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016 – dep. 2017, Mortarini, Rv.
26941801). Nel caso di specie, trattandosi dell’impugnazione di un
provvedimento giurisdizionale proposta con un mezzo di gravame diverso da
quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a
norma dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l’oggettiva
impugnabilità del provvedimento, nonché l’esistenza di una “voluntas
impugnationis”, consistente nell’intento di sottoporre l’atto impugnato a
sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente
previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente (Sez. U, n.
45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 22022101).
Dal tenore del ricorso appare evidente la sussistenza, da parte del
ricorrente, della
voluntas impugnationis
avverso un provvedimento
giurisdizionale oggettivamente aggredibile con il mezzo dell’appello ex art. 310
cod. proc. pen.
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di seguito sinteticamente illustrati.
Ne consegue che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Genova in funzione
di giudice dell’appello delle ordinanze in materia di misure cautelari personali,
affinché proceda al relativo giudizio.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ai sensi dell’art. 310 c.p.p., dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Genova in funzione di giudice dell’appello
dell’articolo 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso il 6 giugno 2018
delle ordinanze in materia di misure cautelari personali. Si provveda ai sensi