Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37820 del 06/06/2018
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37820 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
POLINI SALVATORE nato a SIRACUSA il 06/07/1990
avverso la sentenza del 05/12/2017 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG
Data Udienza: 06/06/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il GIP del Tribunale di Siracusa ha
applicato a Salvatore Polini, su concorde richiesta delle parti ex art. 444 cod.
proc. pen., la pena di mesi 9 di reclusione ed C 3.000 di multa per il reato di cui
all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificata l’originaria rubrica
riguardante il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. cit., in relazione alla
illecita detenzione di sostanze stupefacenti di vario tipo (gr. 10 di cocaina, gr.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte di appello di Catania, lamentando violazione di legge in
relazione alla erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Deduce che il quantitativo e la diversa natura delle sostanze stupefacenti
sequestrate all’imputato, in uno con i suoi numerosi precedenti penali a carico,
non poteva consentire di avallare il ritenuto inquadramento giuridico del fatto,
fondandosi la motivazione del giudice sulla asserita detenzione illecita solo di
«alcune dosi di cocaina e di hashish»,
mentre dalle analisi tossicologiche
effettuate è risultato che dallo stupefacente sequestrato sono ricavabili
complessivi 242 dosi di hashish, 32 dosi di cocaina e 25 dosi di marijuana,
detenute da un soggetto dedito da tempo all’illecito traffico di sostanze
stupefacenti. Tutto ciò rende evidente che non si è in presenza di un fatto
qualificabile di minima offensività.
3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.
5. Premesso che in questa sede non è possibile rivalutare il fatto attraverso
il controllo delle risultanze processuali, si osserva che secondo la costante
giurisprudenza della Suprema Corte, che va qui ribadita, in tema di
patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea
qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di
errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla
pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte
in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (Sez. 6, n. 45688
del 20/11/2008, P.G. in proc. Bastea, Rv. 24166601).
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6,5 di marijuana e gr. 50 di hashish) trovate nell’abitazione del prevenuto.
Tale interpretazione risulta oggi confermata dal vigente art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che in
tema di patteggiamento consente il ricorso per cassazione, fra l’altro per erronea
qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza, solo quando detta
qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica
rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto
(Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 27202601).
Nel caso di specie non si può parlare di errore manifesto o di palese
contestazione, atteso che il quantitativo di stupefacente oggetto di imputazione
non è così elevato da escludere ictu oculi la minima offensività del fatto,
residuando margini di opinabilità che attengono al giudizio di merito e che, in
quanto tali, sono insindacabili nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 6 giugno 2018
Il Pr id nte
Giac • Fumu
eccentricità del fatto ritenuto in sentenza rispetto al contenuto della