Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37819 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37819 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Lauritano Vittorio, nato il 22/04/1943

avverso la sentenza del 06/07/2012 della Corte di Appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Gioacchino Izzo che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Udito l’avv. Vittorio Garino, difensore della costituita parte civile Augusta
Pocobello, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità /o rigetto del ricorso.
Uditi l’avv. Enrico Manè, difensore di fiducia del ricorrente, Lauritano Vittorio,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza emessa il 06/07/2012, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pinerolo, in data 05/11/2010 appellata dal PM e dalla p.c. Augusta Pocobello nei confronti, tra gli altri, di
Vittorio Lauritano imputato, in concorso con altri, del reato di cui all’art. 480
cod. pen. (come contestato in atti), in ordine al quale era stato assolto in 10
grado perché il fatto non sussiste – dichiarava non doversi procedere nei

estinto per prescrizione; condannava lo stesso (ed altri) al risarcimento dei danni
in favore della p.c. Augusta Pocobello da liquidarsi in separato giudizio.

2. Vittorio Lauritano proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione
di legge e vizio motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
assumeva che la decisione impugnata si fondava su travisamento di prova (ossia
delle consulenze tecniche, come espletate in atti) ed era inficiata da carenza di
motivazione. Nella specie non vi era stata alcuna mendace attestazione dello
stato dei luoghi nella relazione tecnica redatta da Vittorio Lauritano al fine del
rilascio di concessione edilizia. In particolare la quota dell’altezza del precedente
manufatto, come indicata nella relazione tecnica, corrispondeva a quella reale.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza
impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
La Corte di Appello ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali
della decisione.
1.1. In particolare la Corte Territoriale, mediante un esame analitico ed
esaustivo delle risultanze processuali, con valutazioni di merito immuni da errori
di diritto, ha accertato che Vittorio Lauritano – nelle condizioni di tempo e di
luogo come individuate in atti, quale geometra incaricato da Luigi Sonnessa e
Daniela Rita Bruno, proprietari dell’immobile in esame – nel redigere la relazione
tecnica relativa alla richiesta di concessione edilizia n. 48/1993 (relazione
riutilizzata successivamente per la concessione n. 2000/2005) prospettava un
situazione dei luoghi intenzionalmente lacunosa ed incompleta, tale da rendere
non individuabile la precedente altezza dell’immobile da demolire, determinando
così un titolo concessorio che autorizzava, mediante ricostruzione, la
2

confronti di Vittorio Lauritano (ed altri) perché il reato (art. 480 cod. pen.) era

realizzazione di un immobile di altezza superiore di mt. 1,54 e di cubatura
maggiore di mc 3,50 rispetto a quanto andava consentito in base allo stato dei
luoghi preesistente; il tutto in danno dell’immobile confinante di proprietà di
Augusta Pacobello, costituitasi parte civile (vedi sentenza 2° grado pagg. 6 -o , 7 4.
J
p
811 0- 44 )
1.2. All’uopo si evidenzia che la sentenza della Corte Territoriale ha
confutato specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della
sentenza di 1° grado, dando conto in modo idoneo delle ragioni della relativa

impugnato (vedi in particolare pagg. 11, 12) [Sez. U. sent. n. 33748 del
20/09/2005; sez. V sent. n. 42037 dell’11/11/2008; sez. V sent. N. 35762 del
18/09/2008].

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate perché in contrasto con
quanto accertato e congruamente motivato dalla Corte Territoriale, che ha
valutato esaustivamente le risultanze probatorie, ivi comprese le varie relazioni
tecniche in atti, come già evidenziato sopra. Dette doglianze, peraltro quantunque prospettate come violazione di legge e/o vizio di motivazione, ivi
compreso il travisamento della prova (cosiddetta contraddittorietà processuale)
ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella sostanza eccezioni in punto di
fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.[Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381;
Sez. II, n. 13994 del 23/03/2006, rv 233460; Sez. VI, n. 33435 del 04/05/06, rv
234364; Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, rv 243416].
3.Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Vittorio Lauritano con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al rimborso delle spese del grado – che liquida in complessivi C
3

incompletezza ed incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento

2.500,00 (duemilacinquecento) oltre agli accessori di legge – in favore della
parte civile.

Così deciso il 12 Giugno 2013.

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