Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37819 del 06/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37819 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CHECCHIA ALBERTO nato a LUCERA il 21/03/1988

avverso l’ordinanza del 31/10/2017 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 06/06/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari, quale giudice della riparazione, con l’ordinanza
impugnata ha respinto la domanda con la quale Alberto Checchia ha chiesto la
riparazione per la custodia cautelare subita nell’ambito di un procedimento
penale per il reato di cui agli artt. 110, 56, 575 cod. pen. (concorso in tentato
omicidio in danno di Fabrizio Pignatelli) dal quale è stato definitivamente assolto.

ricorso l’interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’art. 314 cod. proc. pen.
Deduce che la Corte barese pone a fondamento del proprio rigetto un
presunto ed inspiegato comportamento gravemente colposo attribuito al
ricorrente, per il solo fatto di essersi accompagnato sul /ocus commissi delicti al
Cenicola Vincenzo (zio del Checchia), unico ed effettivo autore del fatto
criminoso occorso in danno del Pignatelli.
Contesta la rilevanza delle video-riprese che ritrarrebbero il Checchia a
bordo del proprio scooter, essendo stata smentita nel merito l’ipotesi della
partenza premeditata del cd. “gruppo di fuoco”; nonché dell’indicata condotta
post-factum del ricorrente sulla base di dichiarazioni de relato, mai confermate in
giudizio, di tale Trombacco Michele.
Eccepisce che il Checchia ha sempre risposto alle domande degli inquirenti,
con spirito di assoluta collaborazione e sempre professandosi innocente.
Rileva che la Corte territoriale ha ipotizzato una condotta colposa sinergica
vaga nei suoi contorni fattuali, posto che nessuno degli elementi di prova
valorizzati nell’ordinanza impugnata consente di ricavare l’esistenza di un
atteggiamento di colposa inerzia o tolleranza suscettibile di essere considerato
ostativo alla chiesta riparazione.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va, quindi, rigettato.

2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta
al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all’art. 314

2

2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone

cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l’autonomia che è
propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa
determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia
cautelare subita dall’interessata.
E’ infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa
che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da
una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può
insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore dell’Autorità giudiziaria, una

quale condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo non si identifica con
fa “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa,
nel senso di condotta che, secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit,
possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento
dell’Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo,
quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come
prevedibilità secondo il parametro dell’id quod plerumque accidit, in relazione
alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo
dell’autorità giudiziaria. Pertanto è sufficiente considerare quanto compiuto
dall’interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento
solidaristico dell’indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di
equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha
patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o
colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di
stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale
condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che
abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa
apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del
13/11/2013 – dep. 25/02/2014, Maltese, Rv. 25908201). La valutazione del
giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo
rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto
delia decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel
processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno
delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che
negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto
alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 – dep. 09/02/1996, Sarnataro ed
altri).

3

misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo

3.

L’ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale

intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto dianzi accennati.
La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio
utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento
del Checchia, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente
in maniera decisiva all’emissione della misura cautelare. Ciò sulla base di quanto
risultante dal tenore della stessa sentenza assolutoria, da cui è risultata
accertata la presenza fisica del Checchia nel luogo di commissione del delitto, in

volontà di un incontro-scontro tra due fazioni opposte per chiarire i rapporti tra
le due associazioni. Situazione rispetto alla quale il Checchia non poteva dirsi
estraneo, avuto riguardo agli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame nel
provvedimento applicativo della misura (e non esclusi in sede di cognizione,
come tali utilizzabili per il giudizio di riparazione), secondo cui sul posto erano
arrivati in cinque o sei, tra cui il Checchia, il quale – a detta dell’informatore
Trombacco Michele, le cui dichiarazioni de relato erano state ritenute attendibili dopo il fatto criminoso aveva avvicinato il Tota, il quale si era fermato ad
osservare la scena subito dopo la sparatoria, intimandogli con fare minaccioso di
farsi i fatti suoi. Inoltre, sono state valorizzate le immagini delle video-riprese
che ritraggono l’arrivo del ricorrente dinanzi alla stalla del Cenicola e la partenza
dello stesso unitamente agli altri, proprio nel momento in cui il Cenicola si
avviava dal Pignatelli.
Dai suddetti elementi la Corte territoriale ha tratto, in maniera congrua e
non manifestamente illogica, una condotta di consapevole connivenza da parte
del Checchia rispetto all’azione criminosa del Cenicola, avendo il ricorrente
tollerato che il detto reato si sia consumato in sua presenza, senza alcuna
manifestazione di un proprio dissenso, in tal modo concorrendo, con colpa grave,
a determinare la custodia cautelare (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito,
Rv. 26313901). La stessa rappresentazione di un reato d’impeto non esclude
l’effetto sinergico del comportamento ostativo del Checchia, se si considera la
grave imprudenza e negligenza del medesimo di accompagnare un parente ad un
incontro-scontro con altra fazione, con tutti i possibili pericoli derivanti
dall’evolversi di una simile situazione. Si è trattato, in sostanza, di una condotta
che non è stata neutra rispetto alla misura subita, avuto riguardo al supporto
che in linea generale il ricorrente ha fornito al soggetto che ha poi sparato sul
luogo del delitto.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

4

veste di accompagnatore dello sparatore Cenicola, dettata dalla verosimile

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 6 giugno 2018

e estensore

Il

Ale

ro Ranaldi

Gia

esidente
o Fumu

Il Consigl

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