Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37817 del 06/06/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37817 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: RANALDI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BECA KLODIAN nato il 28/06/1996

avverso l’ordinanza del 15/01/2018 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 06/06/2018

FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15.1.2018, rigettava il ricorso
proposto dal difensore di Beca Klodian avverso il provvedimento con cui lo stesso
Tribunale aveva rigettato l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Beca, a

76, 79 e 123 d.P.R. 115/2002.
Deduce che in sede di udienza per la convalida del fermo, il Beca avanzava
istanza di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato,
autocertificando di essere soggetto privo di fissa dimora, di svolgere attività
lavorativa saltuaria, di non possedere beni e di non essere stato condannato per
reati ostativi, chiedendo altresì di poter beneficiare del termine di cui all’art. 123
d.P.R. 115 cit. per integrare la documentazione già prodotta. Sia il GIP in prima
battuta, sia il Tribunale in sede di opposizione, rigettavano l’istanza, sul rilievo
che “l’assenza del domicilio non permetteva una adeguata valutazione dei
presupposti di legge”.
Eccepisce che il giudice dell’opposizione non ha risposto al rilievo difensivo
circa la perfetta compatibilità tra l’istituto e la mancanza di fissa dimora.
Lamenta, inoltre, che il Beca, ex art. 123 cit., avrebbe potuto produrre nel
termine di due mesi documentazione attestante l’assenza di fissa dimora.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso
sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso in disamina è ammissibile solo per violazione di legge ex art. 99
d.P.R. 115/2002, ma nel caso non è rinvenibile alcuna violazione di legge, visto
che il Tribunale ha congruamente dato atto che l’istanza non ha potuto trovare
accoglimento a causa della sua assoluta genericità e per la mancata
specificazione dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità, dall’art. 79 d.P.R.
115 cit., con particolare riguardo alla indicazione del nucleo familiare e,
soprattutto, del codice fiscale del ricorrente. Ne deriva che l’assenza di un
domicilio fisso non ha costituito elemento decisivo per il rigetto dell’istanza, ed in
questa sede non può essere valutato il merito della domanda avanzata dal
ricorrente. E’ inoltre corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui l’art. 123
del d.P.R. 115 cit., in relazione alla produzione di eventuale documentazione
integrativa, presuppone una richiesta discrezionale del giudice volta a

2

mezzo del suo difensore, lamentando violazione di legge in relazione agli artt.

confermare la veridicità di dati già comunicati, e non di dati non indicati
nell’istanza, come si evince chiaramente dal richiamo al comma 3 dell’art. 79
d.P.R. 115/2002 contenuto nella norma in riferimento.

5. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.
186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 giugno 2018

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