Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37816 del 23/05/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37816 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

DA,b(Af
sul ricorso proposto da:
FELIX ISAAC nato il 10/03/1993

avverso la sentenza del 01/03/2018 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma ha applicato a
Felix Isaac la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
per il reato di cui all’art. 73 co. 1 T.U. Stup., per aver il medesimo detenuto ai
fini di cessione illecita a terzi 254 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo
eroina.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del

cod. proc. pen. e il vizio della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Assume rilievo la circostanza dell’essere stata richiesta l’applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. successivamente all’entrata in
vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la
legge 23.6.2017, n. 103.
Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448
comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale “il pubblico ministero e
l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
444 ) solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione
alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione – anche quello in
ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non rientra più tra i casi per i quali è
ammesso il ricorso per cassazione.
Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si
è inciso sulla struttura della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., del quale
è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre
procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a
pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione
della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell’implicito riconoscimento di
responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che
rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo
2

difensore di fiducia, avv. Ettore Iacobone, deducendo la violazione dell’art. 129

svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018,
Oboroceanu, Rv. 272014).
3.2. Va anche rammentato che ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc.
pen., l’impugnazione deve enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione
dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa

materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione
dell’art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del
proposto gravame.
3.3. Orbene, nel caso che occupa, il ricorrente non solo ha lamentato un
vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ma ha anche
prospettato la mancanza di motivazione in termini di assoluta genericità, senza
in alcun modo evidenziare in cosa essa sia consistita.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle
ammende.

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.

Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in

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