Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37816 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37816 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) Cherki Derouachi
2) Ouardi Abdellah

nato il 28.6.1976
nato il 19.6.1973

avverso la sentenza del 21.6.2011
della Corte di Appello di Venezia
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Gioacchino Izzo, che ha
chiesto rigettarsi i ricorsi

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Data Udienza: 12/06/2013

1. Con sentenza del 21.6.2011 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma
della sentenza del GUP del Tribunale di Padova, resa in data 23.9.2010, con la
quale Ouardi Abdellah, applicata la diminuente per la scelta del rito, era stato
condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per i
reati di cui all’art.73 DPR 309/90 ascritti ai capi b) e c), unificati sotto il vincolo
della continuazione, e Chercki Derouachi era stato mandato assolto dal reato di
cui all’art.73 DPR 309/90, dichiarava, in accoglimento dell’appello del P.M., il
Cherki colpevole del reato ascritto e, con la diminuente del rito, lo condannava
alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, confermando nel
resto la sentenza del GUP appellata anche da Ouardi.
Rilevava la Corte territoriale, richiamando la ricostruzione dei fatti operata dal
GUP, che agenti della Questura di Padova avevano osservato e poi controllato
una Fiat Punto, guidata da Ouardi, con a bordo, sul sedile anteriore destro il
Cherchi, e sul sedile posteriore tale Driouch (giudicato separatamente). Nel corso
della perquisizione del veicolo, all’interno dello sportellino lato destro, venivano
rinvenuti due involucri contenenti hashish per circa 1 Kg.; nel sacchetto, che
Driouch teneva in mano e che gli era stato consegnato in precedenza, si
trovavano altri 2 Kg. circa di hashish. Dopo circa un mese dall’arresto di Ouardi
per i fatti sopra descritti, veniva sottoposta a controllo l’auto Opel Astra di sua
proprietà e, all’interno del vano portaoggetti, era rinvenuto un panetto di hashish
dal peso di 97 grammi ed altri cinque panetti nel vano portaoggetti del
bagagliaio.
Tanto premesso e ricordato che, avendo gli imputati scelto di essere giudicati
con il rito abbreviato, erano utilizzabili tutti gli atti di indagine, nel disattendere í
motivi di appello di Ouardi, assumeva la Corte territoriale che, pacificamente,
risultava la responsabilità dell’imputato in ordine alla detenzione della droga
rinvenuta al momento dell’arresto (l’imputato, peraltro, aveva ammesso i fatti).
Quanto alla sostanza stupefacente rinvenuta sull’auto Opel Astra risultava che
detto veicolo era di proprietà dell’imputato e nella sua disponibilità. Irrilevante
era la circostanza che l’auto fosse parcheggiata nella pubblica strada ed avesse
un finestrino rotto, dal momento che la droga era nascosta in posti non
facilmente accessibili e quindi ben occultata.
Quanto al Cherchi il suo coinvolgimento nei fatti emergeva dallo stesso evolversi
degli avvenimenti, essendosi i tre occupanti la Fiat Punto incontrati, prima
dell’intervento della Polizia, con altri soggetti, con i quali vi era stato un
trasferimento di involucri; ed era assolutamente insostenibile che allo scambio
di un rilevante quantitativo di stupefacente assistesse un soggetto del tutto
estraneo.
2. Ricorre per cassazione Cherchi Derouachi, denunciando il travisamento dei
fatti, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La condotta del ricorrente consiste nell’essere stato in compagnia dei coimputati
e di aver presenziato a due incontri avvenuti il giorno dell’arresto con gli individui
che avevano ceduto la sostanza stupefacente. Tale presenza ha un valore
“neutro” non avendo gli stessi agenti notato alcun movimento o partecipazione
del ricorrente nel corso degli incontri in questione, né successivamente durante
l’intervento della Polizia (resistenza o condotta ostruzionistica).
Il concorso nel reato del ricorrente costituisce una congettura non suffragata da
alcun elemento; né la Corte territoriale ha preso in considerazione le
dichiarazioni dei coimputati che lo hanno completamente scagionato.
Trattasi di mera connivenza non punibile, non avendo il ricorrente apportato
alcun contributo causale alla commissione del reato.

RITENUTO IN FATTO

3. Ricorre per cassazione Ouardi Abdellah, denunciando la mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cui al capo c). La Corte

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territoriale ha fondato tale affermazione sul rinvenimento della droga nell’auto di
proprietà del ricorrente. Siffatta circostanza indiziante non ha il carattere della
gravità e della precisione, dal momento che è assolutamente illogico che un
rilevante quantitativo di droga venisse lasciato, in una pubblica via, in un’auto
con il finestrino rotto. L’auto era alla mercè di chiunque ed è assolutamente
irrilevante che essa non fosse stata spostata (pur volendosi ritenere comprovata
tale circostanza) dopo l’arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Quanto al ricorso del Cherchi, non c’è dubbio che, secondo consolidata
giurisprudenza di questa Corte, in tema di detenzione di sostanze stupefacenti,
la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da un
altro soggetto vada individuata nel fatto che, mentre la prima postula che
l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, privo cioè di
qualsivoglia efficacia causale, il secondo richiede, invece, un contributo
partecipativo positivo – morale o materiale- all’altrui condotta criminosa, anche
in forme che agevolino la detenzione, l’occultamento ed il controllo della droga,
assicurando all’altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla
quale questi può contare (cfr. ex multis Cass.pen.sez. 4 n.4948 del 22.1.2004;
conf. Cass.sez.6 n.14086 del 18.2.2010).
2.1. La Corte territoriale, sulla base di un attento ed approfondito esame delle
risultanze processuali, ha ampiamente argomentato in ordine alle ragioni per cui
andava escluso che la presenza del Cherchi nelle fasi di ricezione della sostanza
stupefacente fosse passiva o di mera connivenza.
Ha evidenziato, infatti, che il ricorrente si trovava insieme ai coimputati nel
corso di tutta la complessa ed articolata successione degli avvenimenti e dei
movimenti del gruppo (“..la lunga ed articolata serie di movimenti da questo
realizzata, gli appuntamenti concertati fra le due auto implicate, la Fiat Punto e
l’Opel Corsa, ed il contemporaneo trasferimento degli involucri contenenti lo
stupefacente..” (pag.7 sent.). Il che attestava, in modo non equivoco, il ruolo di
tíf “copertura e di rafforzamento dell’attività illecita perpetrata dai concorrenti”.
La Corte di merito ha, quindi, ritenuto, con motivazione plausibile ed immune da
vizi logici, la piena e consapevole adesione, da parte del Cherchi, alla detenzione
della sostanza stupefacente rinvenuta.
2.2. Il ricorrente assume, invece, che la sua presenza sull’auto aveva carattere
“neutro”.
Le doglianze prospettate, oltre che generiche e completamente disancorate dal
tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, non tengono conto, però,
che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla
coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il
tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di
rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è
avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verificare se i risultati
dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle
acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della
modifica dell’art.606 lett.e) c.p.p., con la L.46/06, il sindacato della Corte di
Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza,
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti
del processo specificamente indicati nei motivi di gravame”, non attribuisce al
giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze
istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo
seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova
non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata
(cfr.Cass.pen. sez.6 n.752 del 18.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un

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1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

3. Tali rilevi valgono anche con riferimento al ricorso di Ouardi.
La Corte territoriale, senza alcuna illogicità, ha ritenuto che la sostanza
rinvenuta sull’auto fosse riferibile all’imputato. Dopo aver evidenziato che il
veicolo era pacificamente di proprietà di Ouardi, ha dato conto delle ragioni per
cui doveva ritenersi irrilevante la circostanza che il veicolo si trovasse
parcheggiato nella pubblica strada. Non ricorreva invero il pericolo che altri
potesse impossessarsene, dal momento che la sostanza stupefacente era ben
occultata. E, peraltro, l’arresto non “preventivato” dell’imputato aveva
determinato il protrarsi del tempo, nel corso del quale il veicolo era rimasto
parcheggiato. Né, infine, ha sottolineato la Corte territoriale, poteva esservi
alcuna ragionevole spiegazione alla circostanza (non suffragata da alcun
elemento) che altri potesse nascondere la droga in un’auto di proprietà di terzi.
Il ricorrente, invece, come risulta dallo stesso ricorso, propone una rivisitazione
del materiale probatorio e prospetta una diversa interpretazione dello stesso.
4. I ricorsi debbono quindi essere dichiarati inammissibili, con condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma
che pare congruo determinare in euro 1.000,00 ciascuno, ai sensi dell’art.616
c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di
euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma il 12.6.2013

allargamento dell’area entro la quale deve operare, non cambia la natura del
sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del
provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente
indicati. Tale controllo, però, non può “mai comportare una rivisitazione dell’iter
ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione
complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi
logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di
merito” (Cass.pen.sez.2 n.23419/2007-Vignaroli; Cass.pen. sez. 6 n. 25255 del
14.2.2012).

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