Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37815 del 23/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37815 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da

SEMERARO ADA, nata il 16/05/1946 a Francavilla Fontana

avverso il decreto del 23/2/2018 del Giudice del Riesame di Lecce

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Loredana Miccichè,
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Olga Mignolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza del 23 febbraio 2018, in
accoglimento dell’appello

ex art. 310 cod.proc.pen. proposto dal PM avverso

l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Brindisi del 31 gennaio 2018, disponeva
nei confronti di Semeraro Ada la misura cautelare degli arresti domiciliari, in

2.

sostituzione di quella dell’obbligo di dimora.
L’indagata risultava attinta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al

ritrovamento, nel locale legnaia di pertinenza della sua abitazione, di 86 panetti di
marijuana dal peso complessivo di 91,700 chilogrammi. Il giudice del riesame
riteneva altresì sussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, c. 1, lett. c),
cod.proc.pen., non contenibile con il mero obbligo di dimora.
3. L’indagata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per
cassazione.
4. Con unico motivo, la ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. e), cod.proc.pen.,
vizio di motivazione in ordine all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, c. 1, lett. c),
cod.proc.pen. La Semeraro, infatti, alla luce della veneranda età, dello stato di
incensuratezza e del tenore di vita è evidentemente stata occasionalmente ed
inconsapevolmente coinvolta nella vicenda per cui è processo, facendosi carico della
detenzione di stupefacenti per motivi non certo criminali. Né può essere taciuto che
la sostanza stupefacente non era custodita in casa, ma bensì in un locale diverso
dall’abitazione, vale a dire in una cantina ubicata al piano terra, mentre la
ricorrente vive al quarto piano. Si insiste quindi per la mera occasionalità della
condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
2. Giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti

de

libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all’esame del contenuto
dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno
determinato e, dall’altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle
argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (v., tra le tante,
Sez. 2, n. 56 del 7 dicembre 2011, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, n. 2146 del 25
maggio 1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). In tema di misure cautelari personali, il
ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o
assenza delle esigenze cautelari, può essere accolto solo se denuncia la violazione
2

t■A-

di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del
provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la
ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi
esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17 maggio 2017, Paviglianiti,
Rv. 270628; Sez. Un., n. 11 del 22 marzo 2000, Audino, Rv. 215828).
2.1. Con particolare riferimento all’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c),
cod.proc.pen., si afferma costantemente in giurisprudenza che il pericolo di

della personalità dell’imputato (Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, P.M. in proc.
Pincheira, Rv. 243464). Peraltro, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione
del reato, introdotto espressamente dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 nel testo
dell’art. 274 lett. c) cod.proc.pen., costituiva già prima della entrata in vigore della
legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in
quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che
l’attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di
ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su
elementi concreti – e non congetturali – rivelatori di una continuità ed effettività del
pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura (Sez.
6, n. 9894 del 16 febbraio 2016, Rv. 266421). In particolare, dunque, la
sussistenza di un pericolo “attuale” di reiterazione del reato va esclusa qualora la
condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale,
dovendo invece essere affermata qualora – all’esito di una valutazione prognostica
fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socioambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure – appaia
probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati (Sez. 2, n.
44946 del 13 settembre 2016, Draghici ed altro, Rv. 267965).
3. Tanto premesso, nel caso che occupa non si ravvisa alcuna illogicità
dell’ordinanza impugnata, e la sussistenza dell’esigenza cautelare di reiterazione di
delitti della stessa specie è motivata in modo esauriente. Il giudice del riesame,
infatti, ricollega tale esigenza dalle allarmanti modalità del fatto (trattandosi di oltre
90 chilogrammi di sostanza stupefacente), che ne denotano la non occasionalità,
nonostante lo stato di incensuratezza dell’indagata. L’adeguatezza degli arresti
domiciliari a contenere l’esigenza de qua è connessa alla necessità di evitare la
libertà di movimento della Semeraro, che le permetterebbe di acquistare e cedere
sostanza stupefacente nell’ambito del comune di residenza. Né la difesa ha addotto
alcun serio e circostanziato elemento che possa porre in predicato tali conclusioni,
limitandosi a sottolineare l’età avanzata della prevenuta, non meglio specificati
“motivi affettivi” che l’avrebbero spinta alla condotta criminosa, nonché la distanza
3

reiterazione criminosa si apprezza in ragione delle modalità e circostanze del fatto e

fisica fra l’abitazione della stessa e la legnaia in cui veniva rinvenuto lo
stupefacente, circostanza, quest’ultima, del tutto irrilevante, avendo la Semeraro la
piena disponibilità di quel locale, pertinenza della propria abitazione.
4. Si impone pertanto il rigetto del ricorso, cui segue per legge la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

provveda ai sensi dell’art. 28 reg. att. cpp.
Così deciso in Roma il 23 maggio 2018

Rigetta il ricorso e condan’na la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA