Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37814 del 23/05/2018


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Penale Ord. Sez. 4 Num. 37814 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

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sul ricorso proposto da:
BALENA SAMUELE nato a LIVORNO il 04/12/1982

avverso la sentenza del 17/01/2018 del GIP TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette/sentite le conclusioni del PG OLGA MIGNOLO

Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Livorno ha applicato a Balena Samuele e a Cecchi Manuela la
pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di
cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 T.U. Stup.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione Balena Samuele, a mezzo

del difensore di fiducia, avv. Barbara Luceri, deducendo la violazione della legge

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Assume rilievo la circostanza dell’essere stata richiesta l’applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. successivamente all’entrata in
vigore (3.8.2017) delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la
legge 23.6.2017, n. 103.
Infatti, tanto determina la necessità di fare applicazione del nuovo art. 448
comma 2 bis cod. proc. pen., a mente del quale “il pubblico ministero e
l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
444 ) solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica
del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza”.
La lettura della disposizione rende sufficientemente palese che, in relazione
alla sentenza di patteggiamento, il difetto della motivazione – anche quello in
ordine alla insussistenza delle condizioni per la pronuncia del proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. – non rientra più tra i casi per i quali è
ammesso il ricorso per cassazione.
Come è stato opportunamente precisato, con la menzionata modifica non si
è inciso sulla struttura della sentenza di cui all’art. 444 cod. proc. pen., del quale
è rimasto immutato il secondo comma; pertanto, il giudice deve pur sempre
procedere ad accertare che non sussista una della cause di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen.
Ne consegue che, se da un verso persiste l’obbligo del giudice chiamato a
pronunciare la sentenza di patteggiamento di accertare l’insussistenza delle
condizioni per pronunciare il proscioglimento, dall’altro l’eventuale omissione
della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.
Disciplina non irragionevole, alla luce dell’implicito riconoscimento di
responsabilità insito nella richiesta di applicazione della pena concordata, che
rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo

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e il vizio della motivazione in relazione alla configurabilità del reato contestato.

svolgimento dei fatti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018,
Oboroceanu, Rv. 272014).
3.2. Va anche rammentato che ai sensi dell’art. 581, co. 1 lett. c) cod. proc.
pen., l’impugnazione deve enunciare, tra gli altri, “i motivi, con l’indicazione
specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta”. L’art. 591, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., commina la sanzione
dell’inammissibilità dell’impugnazione quando venga violato, tra gli altri, il
disposto dell’art. 581 cod. proc. pen. Come costantemente affermato da questa

materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione
dell’art. 581 lett. c) c.p.p., costituisce di per sè motivo di inammissibilità del
proposto gravame.
3.3. Orbene, nel caso che occupa, il ricorrente non solo ha lamentato un
vizio della motivazione in ordine alla sussistenza del reato ma ha anche
prospettato la mancanza di motivazione in ordine alla configurabilità del reato
contestato e alla congruità della pena in termini di assoluta genericità, senza in
alcun modo evidenziare in che termini siano privi di correttezza la qualificazione
giuridica data dalle parti al fatto oggetto di giudizio e il trattamento sanzionatorio
pure definito dalle parti e accolti dal giudice.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.
Il Consig

estensore

SalvatoeIovere

Il P
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Corte (tra le altre, sez. 6, 30/10/2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in

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