Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3781 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3781 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RANAVOLO GIOACCHINO N. IL 31/01/1953
avverso l’ordinanza n. 1434/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA
SILVIO BONITO;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. O 9 ez-c.
t

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 07/11/2013

La Corte osserva in fatto ed in diritto:

1. Avverso l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione
di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 14 febbraio 2013,
veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della
disciplina di favore di cui all’art. 671 co. 1 c.p.p. in relazione a due
sentenze di condanna per usura, la prima pronunciata dalla Corte
distrettuale napoletana il 30.3.2010, per condotte consumate nel
corso del 2004, la seconda resa dalla medesima corte territoriale, il
15.12. successivo, per condotte consumate (in questo caso unitaente
altresì ad una tentata estorsione) dall’ottobre 2004 all’ 1 1 marzo
2009, propone ricorso per cassazione Ravanolo Gioacchino,
personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge
e difetto di motivazione.
2. Lamenta, in particolare, il ricorrente la insufficienza delle
argomentazioni sviluppate dal giudicante, il quale ha ignorato che,
ai sensi dell’art. 186 disp. att. c.p.p., esclude l’ordinamento l’onere
probatorio circa l’unicità del disegno criminoso, da dedurre,
secondo consolidata lezione giurisprudenziale, da una serie di indici
rivelatori, indici nella fattispecie ricorrenti (medesimezza dei reati e
vicinanza temporale).
Denuncia altresì il ricorrente che la seconda sentenza dedotta in
ricorso ha riconosciuto la continuazione tra diversi episodi di usura,
circostanza questa che rende vieppiù illogica e contraddittoria la
decisione impugnata, oltre che sul punto nuovamente in contrasto
con l’insegnamento della corte di legittimità.
3. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, concludendo per la
in ammissibilità dell’impugnazione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata
giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. I, 12.05.2006, n. 35797)
secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria
ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti
alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee,
situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel
tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una
determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività
delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità
(cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1^,
15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta
1

previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento
sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si
determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso,
anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo
l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere
ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del
dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali
indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative
elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene
giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e
le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere
sintomatico, e non direttamente dimostrativo, di guisa che il loro
l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve
assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo
essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice
di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il
convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata
e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte che di
essi non abbia fatto il giudice territoriale corretta applicazione.
Del tutto generica si appalesa infatti la motivazione impugnata la
quale, dopo aver erroneamente rilevato che è onere dell’istante in
executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. fornire prove a sostegno della
domanda, esclude valenza decisionale ad indici rivelatori dell’unità
del disegno criminoso, nella fattispecie oggettivamente pregnanti
(identità di reato e del luogo di consumazione, vicinanza temporale,
omogeneità delle modalità esecutive).
Del pari significativa ai fini della decisione si appalesa la
circostanza che la identità del disegno criminoso risulta
riconosciuto in sede di cognizione dal giudice della seconda
sentenza di condanna per condotte consumate in continuità con
quelle di cui alla istanza in esame.
Appare utile, infine, richiamare il costante insegnamento di questa
Corte di legittimità secondo il quale, ai fini del riconoscimento della
continuazione in sede esecutiva, l’onere di allegazione gravante sul
condannato deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice
indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si
richiede l’unificazione, senza che egli debba adempiere l’ulteriore
onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l’esistenza di un
medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. I, 30/03/2010, n. 14188;
Cass., Sez. V, 29/04/2011, n. 37337; Cass., Sez. V, 29/01/2007, n.
9180; Cass., Sez. I Sent., 11/10/1996, n. 5153).
2

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va

cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame
alla luce dei criteri giurisprudenziali indicati da questa Corte di
legittimità al fine di delibare correttamente la fattispecie dedotta in
giudizio.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame
alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, ill.novembre 2013

P. Q. M.

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