Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37807 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37807 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PASQUINI IVANO nato a FILOTTRANO il 02/10/1964

avverso la sentenza del 15/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
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Ì

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Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Ancona ha applicato a Pasquini Ivano la pena concordata tra le
parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 589 cod. pen.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Pasquini, con atto

sottoscritto personalmente, dolendosi del difetto di legittimazione del sostituto
processuale del difensore di fiducia e procuratore speciale avv. Osimani a

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l’accordo per
l’applicazione di pena su richiesta delle parti, concluso con il P.M. dal sostituto
processuale nominato dal difensore, al quale l’imputato abbia rilasciato procura
speciale è nullo, in quanto i poteri che derivano da tale procura si caratterizzano
“intuitu personae” e non possono essere compresi fra quelli esercitabili dal
sostituto processuale del difensore a norma dell’art. 102 cod. proc. pen. (Sez. 2,
n. 17381 del 06/04/2011 – dep. 05/05/2011, Basile, Rv. 250073; Sez. 3, n.
14164 del 03/11/1999 – dep. 13/12/1999, Tuzzi G, Rv. 215012).
Più di recente si è ribadito, a riguardo del rito abbreviato, che il sostituto del
difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di
riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici
incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora
ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure
assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di
appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di
secondo grado (Sez. 2, n. 45328 del 01/10/2013 – dep. 11/11/2013, Rossi, Rv.
257497).
Già da quest’ultima enunciazione si ricava che allorquando la procura
speciale facoltizzi il procuratore a nominare sostituti per l’espletamento del
compito conferito, l’operato del sostituto risulta riconducibile alla volontà
dell’emittente la procura. Ed infatti è stato affermato che il procuratore speciale
nominato per la proposizione della querela ha facoltà di sub-delegare un terzo
per l’incombente, se detta facoltà è prevista dalla procura speciale (Sez. 2, n.
40981 del 06/10/2009 – dep. 26/10/2009, Provasi e altro, Rv. 245231).
Orbene, nel caso che occupa la procura speciale rilasciata all’avv. Osimani
prevedeva esplicitamente la facoltà di nominare sostituti sub-procuratori speciali.

2

presentare richiesta orale di applicazione della pena per conto dell’imputato.

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.

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