Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37806 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37806 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: MICCICHE’ LOREDANA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI POTENZA
Nel procedimento a carico di
CERABONA VINCENZINA, nata il 18/11/1955 a Santarcangelo
avverso la sentenza del 4/10/2017 del Tribunale di Lagonegro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Loredana Miccichè,
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Simone Perelli che ha concluso per l’annullamento del provvedimento
impugnato.

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Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lagonegro, con
sentenza del 4 ottobre 2017, applicava su richiesta delle parti a Cerabona
Vincenzina, concesse le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla
contestata aggravante, la pena di mesi otto di reclusione, sostituita con la pena di
mesi sedici di libertà controllata, per il reato p. e p. dall’art. 589, commi 1 e 2,
cod.pen., per avere causato, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, la

2. Il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Potenza propone ricorso per
cassazione.
3. Il ricorrente lamenta, ex art. 606, c. 1, lett. b), cod.proc.pen., violazione di legge
in ordine alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida, espressamente prevista dall’art. 222, c. 2,
cod.strad., la quale consegue di diritto alla pronuncia, e non può essere oggetto di
accordo fra le parti.
4. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta ritualmente presentata, conclude
per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, essendo evidente l’errore
di diritto consistito nella mancata previsione della sanzione accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. La giurisprudenza di legittimità è assolutamente pacifica nel ritenere che in caso
di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione
stradale, con la sentenza di patteggiamento il giudice deve comunque applicare la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
prevista dall’art. 222 cod. strada, in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445
cod.proc.pen. è limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse
dalla confisca obbligatoria (Sez. 4, n. 50060 del 4 ottobre 2017, Mucci, Rv. 271326;
Sez. 4, n. 27931 del 5 maggio 2005, P.G. in proc. Saoner, Rv. 232015). Tale
sanzione, infatti, consegue di diritto alla sentenza di applicazione della pena su
richiesta delle parti (Sez. 4, n. 36868 del 14 marzo 2007, P.G. in proc. Francavilla,
Rv. 237231).
3. Tanto premesso, nel caso odierno il giudice ha omesso di disporre la sospensione
della patente di guida. Deve pertanto essere disposto l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato limitatamente alla sanzione accessoria, non disponendo

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morte di De Rosa Maria, passeggera della propria autovettura.

questa Corte degli elementi sufficienti per stabilire in quale misura detta sanzione
debba essere applicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione sulla sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio al
Tribunale di Lagonegro per il giudizio sul punto.

Così deciso in Roma il 23 maggio 2018

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