Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37805 del 26/06/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 37805 Anno 2015
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO ADAMO GIUSEPPE N. IL 16/03/1969
avverso l’ordinanza n. 304/2014 TRIBUNALE di LECCE, del
08/07/2014
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 26/06/2015

Ritenuto:
che il Tribunale di Lecce, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza dell’8/7/2014 ha revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta a FERRARO Adamo Giuseppe dal
Tribunale di Lecce — Sezione Distaccata di Casarano con sentenza del 4/3/2010 (irrevocabile il
20/6/2013), non avendo il condannato provveduto ad effettuare la demolizione delle opere abusive
alla quale il beneficio era stato subordinato;
— che l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) l’illegittimità di tale
ordinanza, avendo egli fatto presente che l’immobile non poteva essere demolito in quanto destinato
ad abitazione sua e dei suoi familiari; 2) che la demolizione non sarebbe comunque tecnicamente
possibile, in quanto riguarderebbe solo una parte dell’immobile che costituirebbe un unicum
inscindibile; 3) la insufficiente motivazione del provvedimento impugnato;
— che il gravame è manifestamente infondato, poiché la destinazione dell’immobile ad abitazione e
l’impossibilità di reperire altro alloggio, circostanza, peraltro del tutto genericamente addotta, non
giustifica la mancata demolizione ed è concretamente evitabile attraverso i meccanismi del mercato
o dello stato sociale. Le difficoltà tecniche che impedirebbero la demolizione, inoltre, vengono per
la prima volta prospettate in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento risulta
compiutamente motivato avendo correttamente il giudice dell’esecuzione evidenziato la irrilevanza
delle argomentazioni addotte;
— che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa
del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.000,00
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4L ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1.000,00 (mille/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in
MA nella camera di consiglio del 26/6/2015

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