Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37804 del 23/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37804 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: DOVERE SALVATORE

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sul ricorso proposto da:
CASTIELLO ANDREA nato a MILANO il 27/02/1968

avverso la sentenza del 26/06/2017 del TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
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Data Udienza: 23/05/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Milano ha applicato a
Castiello Andrea Jan la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 444 cod.
proc. pen. per il reato di cui all’art. 186, co. 7 Cod. str., disponendo altresì la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per
sei mesi e la confisca del veicolo targato DR543RP.

2.

Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del

relazione all’art. 186, co. 7 T.U. Stup. Ad avviso dell’esponente tale disposizione
prescrive la applicazione della sanzione amministrativa accessoria per il caso di
condanna, mentre nel caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
vale la regola generale posta dall’art. 445, co. 1 cod. proc. pen., per la quale
quando la pena applicata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti
con pena pecuniaria essa non comporta la condanna al pagamento delle spese
processuali e l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza ad
eccezione della confisca, nei casi di cui all’art. 240 cod. pen.
Al comma 2-quater dell’art. 186 Cod. str. è prevista una deroga a tale
previsione generale ma per il solo reato di guida in stato di ebbrezza.
L’esponente ne trae la conclusione che nella specie non poteva essere inflitta
la sanzione amministrativa accessoria e non poteva essere disposta la confisca
del veicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. L’attuale testo del comma 7 dell’art. 186 effettivamente non prevede
una disposizione come quella recata dall’art. 186, co. 2-quater, che estenda
espressamente all’ipotesi di applicazione della pena l’inflizione della sanziona
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Quel testo,
infatti, la prevede per il caso della condanna.
L’asimmetria trova origine nel fatto che allorquando venne introdotto
dall’art. 5, co. 1 lett. a) il comma 2-quater (unitamente ai commi 2, 2-bis e 2ter), venne anche depenalizzato il reato di rifiuto previsto dall’allora vigente
comma 7. Sicché risultò consequenziale non fare menzione nel nuovo comma 7
dei poteri del giudice, al quale era stata sottratta la materia.
Quando, con il d.l. n. 92/2008, venne nuovamente dato rilievo penalistico al
rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla ricerca dei valori espressi
dello stato di ebbrezza, si fece esclusivamente riferimento alla condanna, senza
inserire una norma a quella recata dal comma 2-quater (una più puntuale
ricostruzione delle articolate vicende della disciplina in questione può leggersi in
2

difensore di fiducia, avv. Mario Gragnani, deducendo la violazione della legge in

Sez. 4, n. 15184 del 24/03/2015 – dep. 13/04/2015, P.G. in proc. Vaglia, Rv.
263277).
Tuttavia questa Corte, anche nella sua massima espressione, non ha mai
dubitato che in caso di applicazione della pena per il reato di rifiuto debba essere
disposta la sospensione della patente di guida. Il caso esaminato da Sez. U, n.
46624 del 29/10/2015 – dep. 24/11/2015, Bordin, Rv. 265024, che ha offerto
alle Sezioni Unite l’opportunità di precisare che per il reato di rifiuto di sottoporsi
all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza non si applica la

cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata
qualora il veicolo condotto dall’imputato appartenga a persona estranea al reato,
era proprio quello di un imputato al quale era stata applicata la pena per il reato
di rifiuto ex art. 186, co. 7 Cod. str. e disposta la sospensione della patente di
guida in misura che, perché raddoppiata, è stata ritenuta illegale.
Il fatto è che una norma quale quella recata dal comma 2-quater è
sostanzialmente pleonastica, rinvenendosi la regola della necessaria imposizione
delle sanzioni amministrative accessorie con la sentenza di applicazione della
pena nelle stesse previsioni dell’art. 445 cod. proc. pen., che da un canto, al
comma 1 puntualizza che essa non comporta l’applicazione di pene accessorie e
delle misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca di cui all’art. 240 cod.
pen. (quindi non anche delle sanzioni amministrative accessorie); dall’altro, al
comma 2, ultimo alinea, statuisce che “salve diverse disposizioni di legge, la
sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna”.
Detto altrimenti, la regola generale è che con la sentenza di applicazione
della pena va disposta la sanzione amministrativa accessoria (che non è ‘pena
accessoria’), quando prevista a corredo del trattamento sanzionatorio ‘criminale’,
perché essa è ex lege equiparata ad una sentenza di condanna (per un esempio
delle molteplici applicazioni della previsione si vedano Sez. 1, n. 4417 del
17/10/2017 – dep. 30/01/2018, Gjini, Rv. 272294; Sez. 5, n. 7723 del
12/11/2014 – dep. 19/02/2015, Mazzola e altri, Rv. 264058; Sez. 1, n. 49442
del 10/10/2014 – dep. 27/11/2014, Velo, Rv. 261288).
Si comprende, quindi, perché la giurisprudenza di legittimità insegni, ad
esempio, che in caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme
sulla circolazione stradale, con la sentenza di “patteggiamento” il giudice deve
comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada; si sostiene, infatti, che il
divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod. proc. pen. è limitato alle pene
accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria (Sez. 4,
n. 50060 del 04/10/2017 – dep. 31/10/2017, Mucci, Rv. 271326); che con la

previsione di cui all’art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in

sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre
applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto
(Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998 – dep. 21/07/1998, Bosio, Rv. 210981).
3.2. Per ciò che concerne la confisca, poiché questa Suprema Corte ha
chiarito che la confisca prevista dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186,
come modificato dalla L. n. 120 del 2010, ha natura
giuridica di sanzione amministrativa accessoria e che spetta conseguentemente
al giudice penale “delibare a tali fini la fattispecie, tenuto conto, peraltro, del

sanzioni amministrative conseguenti alla commissione di un reato” (cfr. Cass.
Sez. 4, n. 40523 del 4.11.2010, dep. 16.11.2010, Rv. 248859;
si veda anche Cass. Sez. 4, n. 15022 del 25.02.2011, dep. 13.04.2011, Rv.
250229), anche la sua applicabilità con la sentenza di patteggìamento può
fondarsi sulla più volte rammentata previsione dei commi 1 e 2 dell’art. 445 cod.
proc. pen. (sulla obbligatorietà dell’applicazione con la sentenza di condanna o di
patteggiamento della sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo nel caso del reato di cui all’art. 186, co. 7 Cod. str. in ragione della
equiparazione tra condanna e patteggiamento si veda Sez. 4, n. 17186 del
17/01/2017 – dep. 05/04/2017, P.G. in proc. Assini, Rv. 269605).
Peraltro a riguardo della confisca sovviene un ulteriore argomento,
rappresentato dal fatto che l’art. 186, co. 7 Cod. str., nella parte in cui dispone
che la condanna “comporta la sanzione amministrativa accessoria … della
confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2,
lettera c), ….”, opera un rinvio cd. dinamico alla disposizione menzionata (così la
già citata Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015 – dep. 24/11/2015, Bordin, Rv.
265024). Ovvero alla disposizione che espressamente contempla la confisca del
veicolo anche per il caso di sentenza di applicazione della pena.
3.3. Se ne può ricavare il seguente principio di diritto: “In tema di rifiuto di
accertamento dello stato di ebbrezza, di cui all’art. 186, co. 7 Cod. str., con la
sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. va
disposta la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo salvo che
non appartenga a persona estranea al reato, in quanto sanzioni amministrative
accessorie imposte dall’art. 445, co. 1 e 2 cod. proc. pen., a nulla rilevando
l’assenza di una disposizione analoga a quella recata dal comma 2-quater
dell’art. 186 Cod. str., che preveda espressamente l’applicazione delle predetta
sanzione amministrativa accessoria anche nel caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti”.

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generale principio della competenza del giudice penale ad infliggere anche le

4. Ne discende l’infondatezza del ricorso, sostenuto dall’assunzione di una
erronea lettura del quadro normativo, perché trascura la previsione dell’art. 445
cod. proc. pen. e assegna alla disposizione di cui all’art. 186, co. 2-quater Cod.
str. una valenza che non gli è propria, come di fonte della regola della necessità
di espressa previsione dell’applicabilità con la sentenza di patteggiamento delle
sanzioni amministrative accessorie previste per i reati previsti dall’art. 186 Cod.
str.

spese processuali.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/5/2018.
Il Consigliere estensore
Salvato(- Dovere

Il Presidente
Giacomo Fumu

5. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle

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