Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37803 del 11/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37803 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MOTTOLA ALESSANDRO nato a ROMA il 29/06/1966

avverso la sentenza del 28/06/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato ZAMBOTTI MONICA del foro di ROMA in difesa di MOTTOLA
ALESSANDRO in sostituzione dell’avvocato TERRIBILE CRISTINA del foro di ROMA
come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Roma, in data 28 giugno 2017, ha confermato la
sentenza con la quale, il 24 ottobre 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del
TribunAl& di Roma aveva condannato Alessandro Mottola alla pena ritenuta di

giustizia (un anno e otto mesi dt l’eciusione ed eur0 1.800,00 di multa), all’esito
di giudizio abbreviato, in relazione al delitto continuato di cui all’art. 73, comma
5, d.P.R. 309/1990, contestato in relazione a episodi occorsi tra l’ottobre 2009 e

riconosciuto la recidiva di cui all’art. 99, comma 2, cod.pen.).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato, il
quale, per il tramite del suo difensore di fiducia, articola un unico motivo di
lagnanza, con il quale egli lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione all’affermazione di penale responsabilità del Mottola, il quale afferma di
avere detenuto sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale,
essendo egli soggetto tossicodipendente (condizione che egli aveva documentato
in sede di giudizio). Soggiunge poi il deducente che anche la pena é eccessiva,
atteso che l’ultimo dei precedenti a suo carico risale al 1999 e che quindi doveva
essere esclusa la recidiva contestatagli e dovevano concedergli le attenuanti
generiche prevalenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso stitetrb e manifestamente infondato con riguardo alle doglianze
relative all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato (doglianze tutte
protese a sottoporre a giudizio di legittimità questioni di valutazione fattuale e
del materiale probatorio, di stretta pertinenza del giudice di merito).
Di contro il ricorso é fondato nella parte in cui esso attinge l’eccessività della
pena, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente, ma
sicuramente rilevabili con valutazione officiosa.
Ed invero la sentenza oggetto di ricorso conferma, senza alcuna motivazione
né alcun richiamo al novum legislativo, il trattamento sanzionatorio disposto a
carico della ricorrente dal Tribunale di Roma in epoca antecedente il mutamento
degli estremi edittali (per l’esattezza in data 24 ottobre 2013) in relazione alla
fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309: la fattispecie de qua, come noto, é stata dapprima trasformata da
circostanza attenuante a reato autonomo dall’art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n.
146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10; indi ha

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l’ottobre 2010, con la recidiva reiterata specifica (il Tribunale ha peraltro

formato oggetto di pronunzia di illegittimità costituzionale con sentenza C. Cost.
n. 32/2014, che ha di fatto riportato i limiti edittali di cui all’art. 73, d.P.R.
309/1990 (compresi quelli di cui al comma 5) alla situazione anteriore al D.L.
272/2005, convertito con legge 49/2006; infine, é stata novellata – in particolare
per le fattispecie riferite a droghe “pesanti” – con riguardo al trattamento
sanzionatorio, dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 16 maggio 2014, n. 79.
In siffatta ipotesi, considerata tra l’altro l’assenza di un qualsivoglia percorso

carico del Mottola nonostante la più favorevole cornice edittale rispetto a quella
vigente all’epoca dei fatti e della sentenza di primo grado, deve richiamarsi la
giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto, in base alla quale, in tema di
stupefacenti, per i reati di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre
2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni,
rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone
anche il trattamento sanzionatorio – é configurabile l’illegalità sopravvenuta della
pena inflitta qualora il giudice abbia utilizzato i parametri edittali antecedenti alle
indicate novelle legislative (ex multis si vedano Sez. U, Sentenza n. 46653 del
26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265110; Sez. 4, n. 47296 del 11/11/2014,
Careddu, Rv. 260674; Sez. 4, Sentenza n. 33423 del 27/06/2014, Muscas
William, Rv. 260125).
Dunque, sulla scorta della richiamata giurisprudenza, la Corte può rilevare
d’ufficio, anche in presenza di motivi di ricorso inammissibili e che non attingono
la questione del trattamento sanzionatorio, la sopravvenuta illegalità della pena,
specie laddove quest’ultima é stata confermata (senza alcuna motivazione) nel
quantum stabilito allorché il quadro sanzionatorio era meno favorevole.

2.

S’impone pertanto l’annullamento della sentenza

impugnata,

limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio, con rinvio ad
altra Sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame al riguardo. Nel
resto il ricorso va rigettato.

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argomentativo atto a giustificare la conferma del trattamento sanzionatorio a

P.Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto inerente al
trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di
Roma. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara
l’irrevocabilità della affermazione di penale responsabilità dell’imputato.

Così deciso in Roma il 11 luglio 2018.

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