Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37802 del 11/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37802 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
DOLZANELLI GIANFRANCO nato il 16/04/1939
ZANUSSI ALDO nato a PORDENONE il 18/11/1940

avverso la sentenza del 24/05/2017 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l’inamnnissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato CAMPEIS GIUSEPPE del foro di UDINE in difesa di DOLZANELLI
GIANFRANCO e ZANUSSI ALDO che illustrando i motivi del ricorso insiste per
l’accoglimento.

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 24 maggio 2017, la Corte d’appello di Trieste
ha confermato la condanna di Gianfranco Dolzanelli e di Aldo Zanussi alla pena
ritenuta di giustizia, emessa dal Tribunale di Gorizia in data 24 giugno 2015, in
relazione al delitto di omicidio colposo, con violazione di norme per la tutela della
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, commesso in danno di Lucio Zotti,
dipendente della società Adani s.p.a., deceduto per mesotelioma pleurico 1’11

Agli imputati, nelle rispettive qualità (il Dolzanelli quale Direttore generale
della Adani s.p.a. nel periodo dal 4 febbraio 1972 al 31 dicembre 1974; lo
Zanussi quale procuratore speciale della detta società dal 31 agosto 1974
all’ottobre 1975, con poteri di compimento degli atti di ordinaria amministrazione
e contitolare dei poteri di firma del Presidente) é addebitato di avere posto in
essere condotte ritenute causalmente incidenti sul decesso dello Zotti: il quale,
nel periodo compreso tra il 1 febbraio 1973 e il 16 novembre 1975 (un periodo
breve, ma ritenuto decisivo quanto meno sul piano concausale), veniva
assegnato alle mansioni di addetto alla costruzione di caldaie a gasolio come
montatore e rifinitore: mansioni comprensive della necessità di maneggiare parti
in amianto e di essere comunque esposto all’amianto, sia in relazione alle
lavorazioni da lui espletate, sia in riferimento alle attività degli altri dipendenti
all’interno del medesimo stabilimento. Secondo l’accusa, il Dolzanelli e lo Zanussi
non avrebbero adottato le misure di sicurezza necessarie a eliminare o ridurre
l’esposizione, non si sarebbero assicurati dell’impiego, da parte dello Zotti, dei
dispositivi di protezione individuale, non ne avrebbero curato l’informazione sui
rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, né avrebbero adottato una politica
aziendale volta all’impiego di materiali alternativi all’amianto; ciò sebbene i rischi
che comporta l’esposizione a detto materiale fossero già ben noti.
Nel respingere le lagnanze proposte dagli imputati con l’atto d’appello, la
Corte di merito ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta
oggetto di addebito e l’evento verificatosi a distanza di molti anni (evenienza del
tutto normale, data la notoria lungo-latenza del mesotelioma pleurico, patologia
asbesto-dipendente); ciò muovendo dall’assunto, scientificamente ormai
assodato, che non esiste una singola dose responsabile dell’insorgere della
malattia (c.d. trigger-dose), ma assumono rilievo tutte le singole esposizioni
all’amianto subite nella fase c.d. dell’induzione della malattia (ossia nella fase
della c.d. iniziazione,

ossia di aggressione cellulare da parte delle fibre di

amianto; ed in quella di promozione, ossia di proliferazione delle cellule malate).
Nella specie, la Corte triestina ha innanzitutto rilevato che lo Zotti morì 1’11

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gennaio 2011.

gennaio del 2011 per

mesotelioma pleurico plurimetastatízzato,

patologia

diagnosticatagli nel 2008; indi, sulla scorta delle prove raccolte, é stata ritenuta
confermata l’esposizione del lavoratore all’amianto, avendo egli impiegato tale
materiale nella realizzazione dei rivestimenti interni delle caldaie a gasolio
prodotte dalla Adani s.p.a. (la persona offesa maneggiava l’amianto
tranciandone e sagomandone i pannelli di rivestimento e applicandone un
cordino come guarnizione attorno alla canna di combustione di ciascuna caldaia);
il periodo di esposizione dello Zotti, pur relativamente breve, é stato ritenuto

di decorsi causali alternativi (secondo la Corte territoriale, non risulta che lo Zotti
avesse lavorato in condizioni di esposizione all’amianto, né prima, né dopo il
periodo considerato; né risulta che egli sia stato esposto al detto materiale al di
fuori della sua attività lavorativa). La Corte triestina ha poi ravvisato in capo al
Dolzanelli e allo Zanussi, nelle suddette qualità, sia la posizione di garanzia che
imponeva loro di gestire il rischio-amianto (atteso che costoro, secondo la
sentenza d’appello, erano ai vertici dell’organizzazione aziendale e partecipavano
nella loro posizione alle scelte d’impresa), sia la natura colposa della loro
condotta, non avendo essi adottato le misure preventive necessarie ed a nulla
rilevando le loro asserzioni circa una loro presunta ignoranza, all’epoca dei fatti,
della pericolosità dell’amianto: pericolosità che, in realtà, era già nota da molto
tempo. Il rischio concretizzatosi ai danni del dipendente era in realtà prevedibile
(non essendo necessario a tal fine che l’agente si prefiguri lo specifico evento
patologico poi verificatosi), nonché prevenibile ossia evitabile (a fronte della
circostanza che nulla venne fatto dalla società Adani per informare i lavoratori
dipendenti circa la pericolosità dell’amianto, e che la predetta società non adottò
alcun idoneo sistema di protezione generale dei lavoratori esposti all’amianto, né
impartì disposizioni per imporre l’uso delle mascherine ai dipendenti).

2. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia il Dolzanelli che lo Zanussi, con
unico atto a firma del loro difensore di fiducia.
Il ricorso é articolato in tre ampi motivi.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al riconoscimento, in capo agli imputati, della posizione
di garanzia: posizione che, essi sostengono, andava attribuita ad altri soggetti
operanti all’interno della società e non imputati, ai quali dovevano essere mossi
gli addebiti contenuti nell’imputazione. Di contro, nei periodi rispettivamente
indicati in rubrica, lo Zanussi fu puro e semplice membro del Consiglio
d’amministrazione per un periodo brevissimo in fase di chiusura dell’attività,
mentre il Dolzanelli era direttore con mere funzioni amministrative, di tal che a

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comunque sufficiente a indurre la malattia, mancando per di più l’accertamento

nessuno dei due potevano essere imputate le condotte, commissive e soprattutto
omissive, contestate nel capo d’imputazione. I deducenti censurano
l’argomentare della Corte distrettuale, laddove essa ascrive loro la responsabilità
propria dei soggetti apicali, riferita alle “decisioni spettanti ai vertici”, a fronte del
fatto che in nessun caso risulta che le “decisioni” alle quali avrebbero partecipato
gli imputati avrebbero avuto attinenza con le condotte loro contestate. In breve
mancava, in capo agli odierni ricorrenti, il compito di governare il rischio
connesso all’esposizione all’amianto dei dipendenti: allo Zanussi e al Dolzanelli

titolari di poteri di gestione del rischio. Vengono poi passati in rassegna i
contributi dichiarativi in base ai quali i due imputati avevano mansioni
eminentemente amministrative e di organizzazione aziendale e risultavano
estranei agli obblighi di garanzia che si assumono disattesi, mentre altre erano le
figure portatrici di obblighi in materia antinfortunistica (es. tale Colussi Giuliano,
capo reparto).
2.2. Con il secondo motivo gli esponenti lamentano violazione di legge e
vizio di motivazione in ordine al nesso causale individuale tra la condotta
contestata agli imputati e il decesso della persona offesa. La Corte giuliana ha
raggiunto la certezza dell’esistenza del suddetto nesso di causalità in relazione al
periodo in cui vi fu coincidenza temporale tra la funzione di procuratore dello
Zanussi, quella di direttore amministrativo del Dolzanelli e l’attività dello Zotti
nella quale sarebbe stato esposto all’amianto (peraltro con rischio minimo): tale
periodo é pari a soli 4 mesi, dal settembre al dicembre 1974; e si riduce
ulteriormente se si considera che lo Zotti fu posto in cassa integrazione per due
mesi, ossia nel settembre e nell’ottobre 1974. Dunque, l’esposizione sarebbe
durata solo due mesi; e quindi la certezza della Corte di merito nell’affermare la
penale responsabilità degli odierni ricorrenti urta contro le evidenze scientifiche e
le risultanze dibattimentali. E’ rimasto poi irrisolto l’interrogativo circa
l’impossibilità, non solo nel caso di specie ma a livello generale, di stabilire quale
fu e quando ebbe termine il periodo di induzione della malattia; come pure
quello relativo all’effetto acceleratore della malattia quale conseguenza
dell’esposizione dello Zotti all’amianto nel periodo in cui gli imputati rivestirono
gli incarichi di cui in rubrica. A sostegno dell’assunto dei ricorrenti vengono poi
richiamati plurimi arresti giurisprudenziali, onde dimostrare l’assenza di elementi
univoci circa l’esistenza del nesso di causalità individuale tra la condotta degli
imputati e l’insorgenza, l’accelerazione o l’aggravamento della patologia letale a
carico del lavoratore.
2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di
motivazione in riferimento alla colpa. Si contesta in particolare che vi fosse

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non poteva attribuirsi una posizione assimilabile a quella datoriale, né essi erano

consapevolezza, da parte dello Zanussi e del Dolzanelli, che vi fosse l’impiego di
un componente contenente fibre di amianto: la Adani non produceva né lavorava
siffatto materiale, ma caldaie; ed acquistava sul mercato i prodotti incriminati,
ossia il “quadrotto” di protezione e il cordino di guarnizione, che quindi venivano
commercializzati liberamente senza indicazioni di sorta sulla loro pericolosità per
la salute. Per cui non é possibile affermare che i componenti del CdA o i vertici
amministrativi della società potessero conoscere la composizione di tutte le
singole componenti delle caldaie. Ma la Corte di merito, affermando la

forma di responsabilità oggettiva da posizione allargata, prescindendo dalla
giurisprudenza di legittimità che richiede l’esigibilità del comportamento diligente
da parte dell’agente concreto, e non più da parte di un astratto agente-modello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Prima di esaminare i tre motivi di ricorso, é opportuno premettere che
detti motivi non risultano proposti avverso i profili più propriamente scientifici del
rapporto di causalità fra l’insorgenza del mesotelioma pleurico (ed in specie, fra
l’insorgenza di detta malattia sulla persona dello Zotti) e l’esposizione ad
amianto (con particolare riguardo al periodo di 27 mesi, tra il 1973 e il 1975, in
cui lo Zotti fu impiegato nelle operazioni di montaggio di caldaie corredate da
pannelli isolanti realizzati in amianto e da un cordino di guarnizione anch’esso in
amianto: materiali che arrivavano già tagliati all’operatore, il quale però agiva in
prossimità di luoghi ove altre parti di amianto venivano tagliate).
A fronte di ciò, sotto un primo e più generale profilo, la Corte di merito, oltre
ad operare un’ampia ricostruzione di carattere generale in ordine alla natura
univocamente asbestodipendente della malattia contratta dallo Zotti, ha operato
una scelta circostanziata e argomentata per la tesi della dose-dipendenza della
patologia: tesi largamente accolta in ambito scientifico, in base alla quale non
esiste una singola dose (trigger dose) responsabile della malattia, ma questa é la
risultante delle esposizioni progressive all’amianto (la c.d. dose cumulativa, sia
sotto il profilo dell’intensità, sia sotto il profilo della durata dell’esposizione): in
base a tale tesi tutte le successive esposizioni all’amianto nella fase di induzione
del mesotelioma – nella fase di iniziazione e in quella successiva di promozione
della malattia – assumono rilievo concausale nel prodursi della patologia.
Sul piano individuale, poi, la Corte di merito ha fornito un’ampia
ricostruzione non solo del dato fattuale dell’esposizione dello Zotti all’amianto
durante il periodo considerato, ma anche del fatto che gli apporti scientifici e gli
esami eseguiti sulla persona dello Zotti – ivi compreso l’esame autoptico – hanno

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responsabilità penale degli odierni ricorrenti, ha riconosciuto in capo a loro una

consentito di accertare che la persona offesa morì per mesotelioma pleurico
indotto da un’esposizione all’amianto che, pur qualificata come di entità mediobassa, era stata idonea alla formazione della patologia tumorale che ha tratto a
morte lo Zotti. Oltre a ciò, é stata accuratamente esclusa la sussistenza di
decorsi causali alternativi, ossia l’esposizione della vittima ad altre esposizioni ad
amianto, sia nel suo rimanente periodo lavorativo, sia in altri contesti. Di qui la
ricostruzione, anche attraverso il ragionamento controfattuale, del nesso di
causalità, all’esito del quale é stato formulato un giudizio di elevata probabilità

dalle esposizioni all’amianto che lo Zotti dovette subire nel periodo di 27 mesi in
cui egli prestò la propria opera nel montaggio delle caldaie alle dipendenze della
Adani s.p.a..
Le considerazioni svolte dalla Corte distrettuale, riguardanti gli aspetti
appena illustrati, appaiono al riguardo adeguatamente argomentate, logicamente
conducenti e tali da sottrarsi a censure in questo giudizio di legittimità,
nell’assunto che la Corte di legittimità é chiamata ad esprimere solo un giudizio
di razionalità, di logicità dell’argomentazione esplicativa offerta dai giudici di
merito, e non a scegliere fra l’una o l’altra delle diverse tesi scientifiche:
compito, questo sì, assegnato per l’appunto al giudizio di merito, nell’ambito del
quale é possibile accedere all’informazione scientifica attraverso il contributo
fornito dagli esperti.

2. Tanto premesso, tuttavia, nel caso di specie – lo si ripete – le censure
mosse dai ricorrenti all’impianto della sentenza non attingono questi aspetti, che
non risultano specificamente contestati, ma si pongono piuttosto nella
prospettiva di respingere le accuse mosse al Dolzanelli e allo Zanussi in relazione
al loro specifico ruolo nella vicenda: sia sotto il profilo della posizione di garanzia
loro attribuita, sia sotto il profilo della rilevanza causale del loro specifico apporto
sul dato fattuale dell’esposizione della vittima all’amianto, sia infine sotto il
profilo della natura colposa della loro condotta.
Perciò le lagnanze dei ricorrenti saranno esaminate in stretta relazione con
tali aspetti, e sulla base degli specifici contenuti di ciascun motivo di ricorso.

3. Il primo motivo, come detto, attiene alla posizione di garanzia attribuita
ai ricorrenti nelle rispettive qualità di direttore generale (il Dolzanelli) e di
componente del CdA (lo Zanussi), ciascuno in una porzione dell’arco temporale
in cui lo Zotti fu esposto all’amianto.
Si tratta di motivo infondato.

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logica della dipendenza eziologica dell’insorgere e del progredire della malattia

La tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo la quale essi si occuparono in detti
periodi essenzialmente di amministrazione, e non delle attività produttive della
Adani S.p.A., non si confronta con il materiale probatorio recepito non solo nella
sentenza impugnata, ma altresì – e in modo ancor più puntuale – nella sentenza
di primo grado, che con la pronunzia d’appello costituisce un

unicum

motivazionale, trattandosi di “doppia conforme”.
Sul piano generale e astratto, le funzioni di direttore generale assunte dal
Dolzanelli e quelle di componente del CdA assunte dallo Zanussi comportano

prevenzione degli infortuni e tutela della salute del lavoratore.
Per quanto riguarda il direttore generale si veda ex multis Sez. 4, n. 22249
del 14/03/2014, Enne e altro, Rv. 259228, secondo la quale

«il direttore

generale di una struttura aziendale é destinatario “jure proprio”, al pari del
datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal
conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale
ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela
della incolumità e della salute dei lavoratori dipendenti».
Per la posizione del componente del consiglio d’amministrazione si rimanda
a Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 – dep. 2003, Macola e altro, Rv. 226999: la
sentenza riguardava una vicenda di esposizione di lavoratori all’amianto, nella
quale la Corte ritenne, pur a fronte dell’esistenza di amministratori muniti di
delega per l’ordinaria amministrazione, e dunque per l’adozione di misure di
protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell’attività
produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il
compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda, il cui
radicale mutamento – per l’onerosità e la portata degli interventi necessari sarebbe stato indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione
delle malattie professionali.
Ma anche con particolare attinenza alla fattispecie concreta in esame (e
salvo quanto si dirà più oltre a proposito del terzo motivo di lagnanza articolato
dai ricorrenti), deve affermarsi che ambedue gli imputati, nelle rispettive qualità,
assunsero i correlati obblighi generali di garanzia in materia di salubrità
dell’ambiente di lavoro: la sentenza di primo grado (pp. 40-41) richiama lo
stralcio della delibera assembleare in data 21 dicembre 1974 dalla quale risulta
che lo Zanussi aveva assunto la responsabilità dell’amministrazione della società,
in un periodo nel quale lo Zotti lavorava alle dipendenze della Adani ed era
assegnato a mansioni che ne comportavano l’esposizione ad amianto; e che il
Dolzanelli vi veniva espressamente indicato come direttore generale
“responsabile della gestione della società” fino al 31 dicembre 1974 (ossia

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pacificamente l’assunzione di obblighi generali di garanzia in materia di

anch’egli in un arco temporale nel quale lo Zotti espletava mansioni
caratterizzate dall’esposizione all’amianto).
Perciò il richiamo della sentenza d’appello alla posizione di garanzia ricoperta
dai due imputati é corretto e va immune da censure; e ciò anche perché,
nell’anzidetta posizione, essi erano chiamati a governare, su un piano generale,
rischi per la salute dei lavoratori del tipo di quello concretizzatosi, in quanto
collegato ad attività lavorative facenti parte dell’ordinario ciclo produttivo della
società.

loro di intervenire per adottare le misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili ai fini della salute dei lavoratori.

4. Il secondo motivo, come si é detto, attiene invece al nesso causale tra le
condotte (commissive e omissive) attribuite ai due imputati e la morte dello
Zotti.
Il motivo é, anche in questo caso, infondato.
Al di là, infatti, dell’attribuzione agli imputati delle rispettive posizioni di
garanzia e tenuto conto – su un piano generale – della rilevanza attribuita ad
ogni singola esposizione del lavoratore all’amianto, é possibile nello specifico
affermare la riferibilità causale, quanto meno, del comportamento omissivo
oggetto di contestazione, tenuto dal Dolzanelli e dallo Zanussi nei periodi di
rispettiva competenza durante i quali lo Zotti fu assegnato alle mansioni
anzidette: periodi temporalmente alquanto ristretti, ma che si collocano in una
vicenda nella quale é stato accertato che il periodo di esposizione del lavoratore
all’amianto – durante il quale la patologia é stata necessariamente contratta – é
stato, a ben vedere, di poco superiore.
Lo Zotti – per quanto dallo stesso a suo tempo dichiarato, in ciò confermato
da altre fonti dichiarative – era stato esposto con cadenza giornaliera alle
lavorazioni di pannelli di amianto per un periodo complessivo che i giudici di
merito, sulla base della documentazione previdenziale, hanno determinato in
circa 27 mesi (dall’I. febbraio 1973 al 30 giugno 1975, detratti i due mesi in
cassa integrazione intervenuti nel settembre e nell’ottobre del 1974: vds. pag.
12 sentenza impugnata). Durante questo periodo, come risulta accertato nel
giudizio di merito, egli espletava le sue mansioni senza che gli fosse messo a
disposizione alcun particolare dispositivo di protezione, senza l’utilizzo di alcun
tipo di accorgimento per limitare l’esposizione nociva e senza che, nell’ambiente
di lavoro, fossero impiegati estrattori che aspirassero le polveri di amianto.
A fronte di ciò, le posizioni di garanzia degli imputati si sovrappongono a
tale periodo, rispettivamente, in ragione di circa 20 mesi quanto al Dolzanelli

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In estrema sintesi, la posizione di garanzia assunta dagli imputati imponeva

(dall’i febbraio 1973 al 31 dicembre 1974, meno i due mesi anzidetti di cassa
integrazione) e di circa 8 mesi – quelli finali – quanto allo Zanussi (sempre al
netto del periodo di cassa integrazione). E’ praticamente certo che all’interno di
tale arco temporale, che complessivamente copre per intero il periodo in cui lo
Zotti fu assegnato alle già viste mansioni, dev’essere collocata la fase di
induzione della malattia, in assenza – si ribadisce – di decorsi causali alternativi
(cfr. pag. 11 sentenza impugnata).
E’ ben vero, come affermato in altra precedente pronunzia di questa Corte di

dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di dare corso alla
verifica della sussistenza del nesso causale nel caso specifico, utilizzando le
regole definite dalla giurisprudenza di legittimità; in quel caso tuttavia la brevità
del lasso temporale – appena sei mesi – durante il quale l’imputato aveva
assunto la posizione di garanzia venne rapportata all’intero e ben più ampio
periodo di esposizione dei lavoratori, nonché alla circostanza che nel periodo
considerato vi era stata una significativa contrazione delle ore lavorative
verificatasi in tale periodo.
Nel caso di specie, sebbene nel periodo di rispettiva competenza non
risultino espressamente menzionate in atti specifiche condotte commissive
attribuibili agli imputati – ove si eccettui l’avere comunque consentito
l’assegnazione dello Zotti alle mansioni suddette e l’approvvigionamento di
pannelli di amianto per le lavorazioni, documentato dalle fatture menzionate a
pag. 14 della sentenza impugnata -, nondimeno é certo che essi posero in
essere comportamenti omissivi (fatto salvo quanto si dirà in ordine alla
qualificabilità o meno degli stessi come colposi: vds. infra),

in quanto non

adottarono le azioni descritte in rubrica e ritenute doverose (le necessarie e già
note misure di sicurezza; l’accertamento dei tempi di esposizione all’amianto;
l’effettivo impiego dei dispositivi individuali di protezione; l’informazione del
lavoratore circa i rischi specifici derivanti dall’esposizione all’amianto, nonché le
norme essenziali di prevenzione, ecc.): azioni che sicuramente rientravano nei
poteri e nelle prerogative assegnate agli odierni ricorrenti e che, ove adottate,
avrebbero quanto meno considerevolmente ridotto il rischio da esposizione della
persona offesa ad agenti nocivi.
Sul piano della ricostruzione del nesso di causalità, il ragionamento seguìto
dalla Corte di merito si é rigorosamente attenuto alla verifica della c.d. elevata
probabilità logica (cui fanno riferimento ormai da tempo tanto la giurisprudenza
successiva alla sentenza a Sezioni Unite Franzese, quanto la migliore dottrina),
che costituisce la sperimentazione e il riscontro della credibilità dell’utilizzo della
legge statistica e di quella scientifica nel caso specifico: una sperimentazione
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legittimità (Sez. 4, Sentenza n. 30206 del 28/03/2013, Ciriminna), che la

che, come noto, può concludersi per la mancanza di significato eziologico di una
probabilità statistica elevata allorché si accerti che un determinato evento sia
riferibile a un diverso e ulteriore fattore causale, e che per converso potrà
attribuire rilevanza decisiva anche a una probabilità statistica modesta, se il
fattore causale che la rappresenta sia tuttavia l’unico che possa aver determinato
l’evento.
Nella fattispecie, pur a fronte di un periodo di esposizione all’asbesto
giudicato dagli esperti basso/medio-basso (ossia di un fattore causale

specie, di altre e diverse situazioni di esposizione dello Zotti all’amianto ha
consentito di affermare che l’unico fattore causale all’origine della malattia fu,
nella specie, costituito da quanto avvenne nel periodo in cui la persona espletò le
ridette mansioni a contatto con l’amianto presso la ditta Adani s.p.a..
E poiché, per quanto si é detto, tale arco temporale – all’interno del quale si
colloca la fase di induzione della malattia – é completamente coperto dai periodi
in cui gli imputati assunsero le rispettive posizioni di garanzia, ne discende che il
percorso argomentativo articolato sul punto dalla Corte territoriale deve ritenersi
esente da censure ed anzi rigorosamente logico.

5. Viceversa é fondato il terzo e ultimo motivo di ricorso, relativo ai profili di
colpa.
La Corte distrettuale, nel respingere l’asserto teso a sostenere l’ignoranza
degli imputati circa la concreta pericolosità dell’esposizione all’amianto negli anni
in cui lo Zotti fu assegnato alle citate mansioni, ha motivato il proprio
convincimento sia in base alla notoria nocività (già all’epoca accreditata anche
sulla base dei pareri scientifici di allora) dell’esposizione all’amianto, sia in base
alla normativa che già in quegli anni, e da tempo, individuava l’inalazione delle
microfibre d’amianto, e in generale delle polveri, come fattore nocivo, indicando
all’uopo i necessari dispositivi di protezione dei lavoratori (cfr. pp. 17-21
sentenza impugnata).
Ora, é sicuramente vero su un piano generale che la prevedibilità in quegli
anni di conseguenze patologiche derivanti dall’esposizione all’amianto, come
pure la possibilità di limitarne il rischio con l’adozione degli strumenti di
protezione esistenti all’epoca, é stata riconosciuta anche da una parte della
giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Ad esempio, secondo la nota
sentenza Cozzini, si é in presenza di un comportamento soggettivamente
rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele possibili
all’epoca dei fatti avrebbe significativamente abbattuto le probabilità di contrarre
la malattia (Sez. 4, n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini e altri, Rv. 248944). In

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statisticamente modesto), l’assenza di possibili fattori patogeni alternativi e, in

altra, già menzionata pronunzia (Sez. 4, n. 988 del 11/07/2002 – dep. 2003,
Macola e altro, Rv. 227000) si é affermato che la circostanza che la condotta
antidoverosa, per effetto di nuove conoscenze tecniche e scientifiche, risulti nel
momento del giudizio produttiva di un evento lesivo, non conosciuto quale sua
possibile implicazione nel momento in cui é stata tenuta, non esclude la
sussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo del reato sotto il profilo
della prevedibilità, quando l’evento verificatosi offenda lo stesso bene alla cui
tutela avrebbe dovuto indirizzarsi il comportamento richiesto dalla norma, e

attuata: nella fattispecie la Corte di legittimità giunse ad affermare che
l’eventuale ignoranza dell’agente circa la possibile produzione di malattie
tumorali, e soprattutto del mesotelioma pleurico, é irrilevante a fronte
dell’omissione di cautele che sarebbero state comunque doverose, secondo le
conoscenze dell’epoca, per la prevenzione dell’asbestosi, e cioé di una malattia
comunque molto grave e potenzialmente fatale, almeno in termini di durata della
vita.
Nondimeno, nel caso di specie alcuni aspetti rilevanti, tra loro interconnessi
e da valutare congiuntamente, non sono stati adeguatamente considerati nel pur
ampio percorso motivazionale seguìto dalla Corte di merito.
In primo luogo, non si é sufficientemente tenuto conto del fatto che la
società Adaní non aveva quale scopo la lavorazione dell’amianto, ma quella di
realizzazione e montaggio di caldaie; nell’ambito di tale lavorazione l’utilizzo di
tale materiale aveva una rilevanza affatto accessoria, nel senso che sulle caldaie
venivano montati dei pannelli in amianto, precedentemente sagomati all’interno
dello stabilimento ove operava la persona offesa, ma acquistati dalla Adani
presso altre ditte esterne. Tale elemento fattuale doveva essere considerato ai
fini di un’accurata disamina, alla luce delle circostanze peculiari del caso di
specie, dell’esigibilità della condotta ritenuta doverosa dalla Corte distrettuale
(per un’ipotesi in tal senso affine, relativa a un’utilizzazione dell’amianto che,
seppure ubiquitaria sul luogo del lavoro, aveva rilievo marginale, si rimanda alla
recentissima Sez. 4, n. 45815 del 28/06/2017, Cavallini, n.nn.).
Anche in rapporto alla marginale incidenza dell’amianto nell’ambito delle
lavorazioni interne alla Adani S.p.A., si rende altresì necessario affrontare il
profilo dell’esigibilità in concreto della condotta doverosa da parte del Dolzanelli
e dello Zanussi, e della prevedibilità in concreto dell’evoluzione patologica
dell’esposizione all’amianto (e in particolare alle relative polveri, sollevate dai
colleghi dello Zotti con le operazioni di sagomatura dei pannelli, alle quali la
persona offesa – par di capire – neppure prendeva parte).

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risulti che detto comportamento avrebbe evitato anche la lesione in concreto

Al riguardo sarebbe stato necessario prestare particolare attenzione a una
serie di fattori che, complessivamente considerati, non possono non riverberare
effetti sul piano della misura soggettiva della colpa.
In primo luogo, assieme alla marginalità dell’impiego dell’amianto
nell’oggetto delle lavorazioni della Adani, doveva essere considerata la funzione
di vertice ricoperta dai due odierni ricorrenti: la quale, sebbene non li esimesse
dall’assunzione di una generale posizione di garanzia anche ai fini dell’obbligo di
impedire eventi dannosi per la salute dei lavoratori a causa dell’attività

amministrativo, e non operativo, a loro affidate, e quindi a una conoscenza
necessariamente più sommaria e meno puntuale delle attività quotidiane affidate
ai dipendenti.
In secondo luogo, ed in stretta correlazione con quanto appena osservato,
doveva pure tenersi conto dell’epoca (primi anni settanta) in cui l’esposizione
dello Zotti all’amianto ebbe luogo: un’epoca in cui, se é vero che la nocività
dell’amianto era nota, non lo era in termini rapportabili a quelli odierni, specie
per quanto concerne lo svilupparsi del nnesotelioma pleurico e la sua
riconducibilità causale a tale esposizione. Sul punto si rimanda alle considerazioni
svolte nella citata sentenza Cavallini, nonché in sez. 4, 17/01/2012 n. 20227,
Marchiorello, n.nn.; ed ancora, si richiamano le osservazioni svolte in altre recenti
pronunzie di legittimità, nelle quali si afferma la necessità di una concreta
disamina degli obblighi e delle responsabilità del titolare della posizione di
garanzia «sulla base delle reali condizioni di operatività dell’agente concreto, per
comprendere se la violazione cautelare.. sia del tutto scusabile, perché non
esigibile in concreto un comportamento pure dovuto e, ove non lo sia, per
ponderare la misura del rimprovero a seconda che emerga una colpa lieve, una
colpa media, oppure una colpa grave o gravissima» (cfr. sez. 4, n. 12175 del
03/11/2016, Bordogna e altro, n.m. sul punto).
In altri termini, la sentenza impugnata non si confronta con l’aspetto
costituito dalla misura soggettiva della colpa ascrivibile al Dolzanelli e allo
Zanussi, in relazione agli elementi caratterizzanti il caso di specie: non tiene,
cioé, conto dell’esigibilità in concreto della condotta doverosa da parte degli
odierni ricorrenti, avuto riguardo alle loro rispettive posizioni (di non diretto
coinvolgimento operativo nell’attività produttiva della società), all’oggetto delle
lavorazioni della Adani (in cui l’impiego dell’amianto aveva un rilievo accessorio)
e alle conoscenze disponibili all’epoca delle condotte contestate circa i rischi
dell’esposizione all’amianto.

12

d’impresa, non poteva non essere commisurata alle funzioni di carattere

6. S’impone pertanto, in relazione ai profili appena indicati, l’annullamento
della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Trieste per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Trieste per nuovo esame.

Così deciso in Roma il 11 luglio 2018.

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