Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37801 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37801 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERTUZZI MAURO N. IL 22/03/1961
D’ANDREA PIETRO PAOLO N. IL 28/05/1949
avverso la sentenza n. 90/2011 TRIBUNALE di PORDENONE, del
20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DQ92-v/ht.y ,zche ha concluso perCvs:=3-3.3..)._k-3-2_,,’,\/ ,..-, Qi

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

Ritenuto in fatto
Con decreto di citazione a giudizio emesso in data 15 settembre 2010 Bertuzzi Mauro e D’Andrea
Pietro Paolo venivano tratti a giudizio dinnanzi al Tribunale di Pordenone per rispondere entrambi
della contravvenzione di cui agli artt. 110 c.p. e 3 L. 157/1992 — perché in concorso tra loro
esercitavano l’uccellagione con impianti dislocati su di un terreno di proprietà del D’Andrea —
(Capo A); il solo Bertuzzi delle contravvenzioni degli artt. 81 co. 1 c.p., 20 e 20 bis della L.
110/1975 — perché non custodiva le armi detenute, cioè tre fucili da caccia e circa 1000 munizioni,

deteneva due fringillidi privi di sigillo di provenienza — (capo C); il solo D’Andrea della
contravvenzione di cui all’art. 30 lett. h) L. 157/1992 — perché deteneva 8 fringillidi privi di sigillo
di provenienza — (capo D).
Con sentenza emessa in data 20 dicembre 2011 il Tribunale di Pordenone assolveva entrambi gli
imputati dal reato di cui agli artt. 110 c.p. e 3 L. 157/1992 (capo A) per non aver commesso il fatto.
Dichiarava il Bertuzzi responsabile dei reati di cui agli artt. 81 co. 1 c.p., 20 e 20 bis della L.
110/1975 (capo B) e 30 lett. h) L. 157/1992 (capo C), uniti dal vincolo, e lo condannava alla pena
di euro 2.000,00. Dichiarava, inoltre, il D’Andrea responsabile del reato di cui all’art. 30 lett. h) L.
157/1992 (Capo D) e lo condannava alla pena di euro 1.200,00 di ammenda. Infine condannava
entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale pronuncia la difesa del Bertuzzi ha proposto appello, poi convertito in ricorso per
cassazione, per i seguenti motivi:
1) Erronea applicazione della legge penale in relazione al reato di cui agli artt. 20 e 20 bis della L.
110/1975 ed all’interpretazione data dal giudice di prime cure al concetto di diligente detenzione
delle armi (capo B)
2) Vizio di motivazione in relazione alla detenzione da parte del Bertuzzi di un numero di fringillidi
non superiore a cinque (capo C).
Inoltre avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Pordenone ha proposto ricorso per cassazione
il difensore del D’Andrea per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in
relazione all’art. 30 L. 157/92 (capo D).

Ritenuto in diritto

1. Il primo motivo di ricorso presentato dalla difesa del Bertuzzi appare infondato in quanto tramite
lo stesso si intende censurare l’apprezzamento, operato da parte del giudice di prime cure, circa la

con la dovuta diligenza — (capo B) e della contravvenzione dell’art. 30 lett. h) L. 157/1992 — perché

non adeguata diligenza impiegata dall’imputato nella conservazione delle armi in sua detenzione,
cioè un aspetto attinente il merito e quindi sottratto al sindacato di questa Corte.
2. Appaiono invece fondate le censure mosse sia dalla difesa del Bertuzzi sia dalla difesa del
D’Andrea con riguardo all’erronea applicazione ed al vizio di motivazione in relazione alla
contravvenzione di cui all’art. 30 lett. h) L. 157/92 (capi C e D).
Nota infatti la difesa dei due ricorrenti che la suddetta norma punisce la detenzione illegittima di un
numero di fringillidi superiore a cinque. Difatti la detenzione di esemplari appartenenti alla predetta

amministrativo. Orbene dagli atti risulta che presso il D’Andrea furono ritrovati 1 fringuello, 4 toni
sasselli, una cesena ed un merlo privi di anello identificativo. Di tutti gli esemplari appena
richiamati solo il fringuello appartiene alla categoria dei fringillidi. Il Bertuzzi, invece, deteneva
soltanto due fringillidi.
Ne consegue la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella
misura in cui prima ritiene penalmente rilevante la detenzione di fringillidi privi di anello
identificativo ai sensi dell’art. 30 L. 157/1992 solo se riguardante un numero di esemplari superiore
a 5 — in conformità all’orientamento interpretativo prevalente in materia (Cass., Sez. 3, n.
42950/2005) — e poi condanna gli imputati per il suddetto reato pur attribuendo agli stessi la
detenzione di un solo fringillide, nel caso del D’Andrea, e di due fringillidi, nel caso del Bertuzzi.
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
giudizio sul punto.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione dei fringillidi di cui al capo C) e D) e
rinvia al Tribunale di Pordenone per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

specie in numero inferiore a cinque non ha rilevanza penale ma integra soltanto un illecito

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