Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37801 del 11/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 37801 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MAZZEO RAFFAELE nato a MISTRETTA il 18/04/1990

avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l’inannmissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato LIUZZI GUIDO del foro di ROMA in difesa di MAZZEO RAFFAELE
in sostituzione dell’avvocato RICCIARDO TONINO MAURO del foro di PATTI come da
nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento.

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Messina, in data 10 luglio 2017, ha parzialmente
riformato in punto di pena, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il
Tribunale di Patti, in data 16 marzo 2016, aveva condannato Raffaele Mazzeo
alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato p. e p. dall’art. 186, comma 2,
lettera B, Cod. Strada, per avere il medesimo guidato la propria autovettura con
un tasso alcolemico pari a 1,40 g/I; reato accertato in Santo Stefano di Camastra

2. Avverso la predetta sentenza ricorre il Mazzeo, a mezzo del suo difensore
di fiducia; il ricorso consta di tre motivi.
2.1. Con il primo motivo l’esponente denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione, nonché travisamento della prova, in relazione al fatto che dal
verbale di rilevamento dei valori della concentrazione alcolemica, redatto dai
Carabinieri in occasione dell’accertamento, non risulta alcuna manifestazione di
volontà del Mazzeo circa la facoltà di nominare un difensore di fiducia: in esso
verbale si fa unicamente menzione del relativo avviso al conducente. Né vi é, in
detto verbale, alcuna indicazione circa la volontà o meno dell’interessato a
sottoporsi ad accertamento etilometrico. Tali omissioni rendono l’atto nullo e
comunque inutilizzabile.
2.2. Con il secondo motivo l’esponente lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al diniego della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto: causa di non punibilità che la Corte ha negato in relazione
all’elevato tasso alcolemico; il deducente, onde dimostrare l’erroneità di tale
argomento, ripercorre la vicenda della sottoposizione alle Sezioni Unite della
questione dell’applicabilità della causa di non punibilità de qua al reato di guida
in stato d’ebbrezza: questione risolta in senso affermativo dalla sentenza Tushaj,
in base alla quale la valutazione di particolare tenuità va fatta in relazione alle
peculiarità del caso concreto e non dipende dalla percentuale di superamento del
tasso-soglia.
2.3. Con il terzo motivo si contesta, sempre sotto il profilo della violazione di
legge e del vizio di motivazione, la mancata concessione delle attenuanti
generiche, che la Corte di merito ha motivato unicamente sulla base
dell’insussistenza di fattori positivi ulteriori rispetto alla sola incensuratezza
dell’imputato.

2

in data 14 febbraio 2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Si premette che, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica,
l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di
polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza
diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente
avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da

nominato. (giurisprudenza pacifica: da ultimo vds. Sez. 4, n. 41178 del
20/07/2017, Rallo, Rv. 270772).
Perciò, non vi é ragione di prevedere che venga verbalizzata la successiva
manifestazione di volontà da parte del conducente, bastando unicamente che
costui venga messo nelle condizioni di esercitare la suddetta facoltà e che del
relativo avviso venga dato atto a verbale. L’eventuale mancato avvalimento della
facoltà di nomina del difensore di fiducia non riverbera effetto alcuno sulla
procedura, così come del resto l’eventuale nomina dello stesso non condiziona il
prosieguo dell’accertamento urgente di p.g..
Quanto, poi, alla mancata documentazione a verbale della volontà
dell’interessato a sottoporsi ad accertamento etilonnetrico (volontà che, peraltro,
é implicitamente accreditata dall’annotazione dell’effettuazione dell’esame
strumentale), basterà considerare che l’accertamento mediante etilonnetro (artt.
186, comma 4, Cod. Strada e 379 Reg. Cod. Strada), a differenza di quello
eseguito mediante prelievo ematico (art. 186, comma 5, Cod. Strada) non ha
carattere invasivo ed in linea con il dettato costituzionale, non comportando
alcuna coartazione del conducente: il quale dunque può rifiutare l’accertamento,
fermo restando, in tal caso, il suo assoggettamento alle sanzioni penali di cui
all’art. 186, comma 7, Cod. Strada.
All’evidenza quindi, anche alla luce dei predetti principi, alcun rilievo riveste
ai fini del presente giudizio l’annullamento, da parte del Giudice di pace di
Mistretta, dell’ordinanza prefettizia che ha disposto la sospensione della patente
del Mazzeo (provvedimento a carattere amministrativo che nulla ha a che vedere
con la sospensione della patente di guida da parte del giudice).

2.

E’ del pari manifestamente infondata, nonché generica, la lagnanza

articolata nel terzo motivo di ricorso.
E’ ius receptum che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di
elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma

3

difensore di fiducia, e non anche attendere l’arrivo del difensore eventualmente

dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con
modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della
concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza
dell’imputato. (da ultimo vds. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
270986). A fronte di ciò, il deducente non fornisce alcun elemento valutativo di
contrasto all’assunto recepito nella sentenza impugnata e risulta perciò del tutto
assertivo e aspecifico.

Come correttamente osservato dal ricorrente, la Corte d’appello zanclea ha
negato la concedibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.pen.
unicamente sulla base del tasso alcolemico riscontrato sul Mazzeo, senza
ulteriormente valorizzare gli elementi caratterizzanti del fatto (ad esempio:
velocità e condotta alla guida del ricorrente, presenza di persone in prossimità
del luogo ove egli guidava in stato d’ebbrezza, ecc.).
Nella sentenza a Sezioni Unite Tushaj, a proposito della compatibilità tra
l’istituto della particolare tenuità del fatto e il reato in esame, si afferma che “il
superamento della soglia di rilevanza penale coglie il minimo disvalore della
situazione dannosa o pericolosa. Il giudice che ritiene tenue una condotta
collocata attorno all’entità minima del fatto conforme al tipo, contrariamente a
quanto ritenuto dall’ordinanza di rimessione, non si sostituisce al legislatore, ma
anzi ne recepisce fedelmente la valutazione”.
“Naturalmente, pure in tale caso la valutazione riguarda la fattispecie
concreta nel suo complesso e quindi tutti gli aspetti già più volte evocati, che
afferiscono alla condotta, alle conseguenze del reato ed alla colpevolezza”.
“Chiaramente, quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più é
verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.
Tuttavia, nessuna conclusione può essere tratta in astratto, senza considerare
cioé le peculiarità del caso concreto. Insomma, nessuna presunzione é
consentita”.
“Tale conclusione, desunta dai principi espressi dalla nuova normativa, é
anche perfettamente aderente al senso comune ed alla pratica giudiziaria. E’
illuminante l’esempio (…) dell’agente che, in stato di grave alterazione alcoolica
integrante la fattispecie di cui all’art. 186, comma 2, lettera c), si pone alla guida
di un’auto in un parcheggio isolato, spostandola di qualche metro e senza
determinare alcuna situazione pregiudizievole”; poco oltre la sentenza ribadisce
che “non é indifferente che il veicolo sia stato guidato per pochi metri in un
solitario parcheggio o ad elevata velocità in una strada affollata, magari
generando un incidente”.
4

3. E’ invece fondato il secondo motivo di lagnanza.

Ne discende che non basta, per escludere la causa di non punibilità de qua,
il riferimento al tasso alcolemico, dovendo per converso procedersi a una
caratterizzazione completa del fatto.

4. Tanto osservato, deve constatarsi che, in relazione alla natura e all’epoca
di commissione del reato contravvenzionale contestato, lo stesso é ormai
prescritto.
La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il reato é

del fatto ex art. 131-bis cod.pen. (in tal senso, per tutte, vds. Sez. 6, n. 11040
del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 11 luglio 2018.

Il Consigli e estensore
(Giup1 fe Pa ich)

estinto per prescrizione: tale statuizione prevale infatti su quella di non punibilità

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA