Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37800 del 11/12/2012


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 37800 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIATTI SERGIO N. IL 09/11/1970
avverso la sentenza n. 749/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.0.11c11″.kif
che ha concluso per a

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2012

Ritenuto in fatto e diritto

Con sentenza emessa in data 25 ottobre 2010, a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di
Sondrio riconosceva Piatti Sergio responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p., 2 D.L. 463/83
convertito nella L. 638/83 così come modificato dal D.L. 338/89 convertito nella L. 389/89 in
quanto con più azioni esecutive dello stesso disegno criminoso, in tempi diversi, quale titolare della
ditta “Piatti Sergio” ometteva di versare all’INPS di Sondrio le ritenute previdenziali ed

giugno 2006, per un ammontare complessivo di 438 euro. Riconosciute la attenuanti generiche ed
applicata la diminuente per il rito condannava lo stesso alla multa di 1.580,00 euro nonché al
pagamento delle spese processuali.
Interposto appello avverso la suddetta pronuncia, la Corte di appello di Milano confermava in toto
l’impugnata sentenza e condannava l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Avverso tale decisione il Piatti ha proposto ricorso per cassazione per vizio di motivazione. In
particolare il ricorrente censura la sentenza della Corte di appello di Milano nella misura in cui pone
a carico del datore di lavoro- imputato e non della pubblica accusa l’onere di provare l’effettiva
corresponsione della retribuzione da parte dell’imputato ai propri dipendenti in aperto contrasto con
il prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di mancato versamento delle ritenute
previdenziali.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. Come è noto, infatti, perché possa ritenersi perfezionato il
reato in esame è necessario che vi sia stata materialmente la corresponsione della retribuzione ai
dipendenti.
A ben vedere, infatti, l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal
datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti non è configurabile in assenza di un
materiale esborso delle relative somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione dal momento
che non può essere operata una ritenuta senza il pagamento della somma dovuta al creditore
(Sez. Un., n. 27641/2003, Rv. 224609) . Dunque, perché possa ravvisarsi il reato de quo, occorre la
prova della retribuzione: senza tale prova non può considerarsi integrata la condotta di omesso
versamento all’ente previdenziale delle ritenute previdenziali ed assistenziali operata sulla
retribuzione corrisposta.
Orbene secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale tale prova deve essere fornita
dall’accusa trattandosi di un elemento indefettibile del reato di mancato versamento delle ritenute
previdenziali (Sez. 3, n. 32848/2005, Rv. 232393). Né la sussistenza di tale presupposto può
desumersi dal semplice fatto che normalmente il lavoratore subordinato viene retribuito.

i

assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti relative al periodo compreso tra gennaio e

Nel caso di specie l’accusa non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto versamento delle somme
dovute dal Piatti a titolo di retribuzione. Dunque la doglianza mossa dal ricorrente appare fondata e
la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, in data 11 dicembre 2012.

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