Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 37800 del 11/07/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 37800 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: PAVICH GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FESTA AMEDEO nato a BRESCIA il 13/07/1973

avverso la sentenza del 19/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita del ricorso,
dato atto che alcun difensore è comparso,

Data Udienza: 11/07/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Brescia, in data 19 aprile 2016, ha confermato la
sentenza con la quale il Tribunale di Brescia, in data 11 gennaio 2013, aveva
condannato Amedeo Festa alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di
lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro, commesso il 18 dicembre 2008 e a lui ascritto nella qualità di cui in
rubrica in danno di Walayat Khan, dipendente della

Ghidini Trafilerie s.p.a.,

per la sicurezza e l’igiene del lavoro.
Al Festa é addebitato di avere messo a disposizione del dipendente un
macchinario (nastro trasportatore) non idoneo sotto il profilo della sicurezza,
perché presentava zone pericolose e prive di protezione o dispositivi di sicurezza
tra le cinghie e le pulegge in rotazione: in uno di questi punti il Walayat, agendo
su una cinghia di trasmissione, subiva lo schiacciamento di una mano tra la
cinghia e la puleggia, riportando l’amputazione della falange distale del secondo
e del terzo dito della mano destra.
La Corte di merito, nel confermare la condanna dell’imputato, ha escluso la
sussistenza di profili di abnormità nella condotta della persona offesa, atteso che
le manovre di intervento in caso di blocco del nastro, del tipo di quella da lui
eseguita in occasione dell’infortunio, non erano vietate agli operai, diversamente
da quanto sostenuto nell’appello; ed ha ritenuto che il fatto fosse addebitabile a
responsabilità del Festa, avendo egli messo a disposizione del personale, senza
che fossero oltretutto impartite istruzioni adeguate per il relativo uso, un
macchinario sprovvisto di dispositivi che ne consentissero l’impiego in sicurezza,
ed essendo riconosciuta in capo al medesimo la posizione di garanzia derivante
dalla delega a lui conferita in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Festa, per il tramite del suo
difensore di fiducia. Il ricorso consta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di
motivazione, nonché travisamento della prova: oggetto di lagnanza é, in primo
luogo, la presunta assenza di istruzioni al personale circa le modalità d’intervento
per rimuovere il guasto al nastro trasportatore, istruzioni che in realtà venivano
impartite, quanto meno verbalmente, ai soli capi squadra, non essendo gli operai
legittimati a compiere siffatti interventi. In tal senso sono state travisate le
dichiarazioni del caposquadra Salomoni (il quale ha riferito che gli operai non
venivano mai lasciati soli nell’impiego del macchinario, tant’é che egli era
presente in occasione dell’incidente), e del resto il Walayat era addetto alla
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società di cui il Festa era impiegato nonché institore munito di procura speciale

sorveglianza del nastro trasportatore e, in caso di blocco del macchinario,
doveva chiamare l’addetto alla riparazione, ovvero appunto il Salonnoni. Il
comportamento della vittima, che sarebbe intervenuta non per disposizioni
superiori ma su consiglio del collega Brega, resta dunque abnorme e interrompe
il nesso causale tra la condotta attribuita all’imputato e l’evento lesivo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge con
riguardo all’indebita estensione della posizione di garanzia del Festa: non può
ascriversi a sua colpa il fatto che il Walayat, per compiere la manovra che gli

raggiungere un ingranaggio in un punto non provvisto di scala e non accessibile
ai lavoratori. Ne discende che la sentenza impugnata ha violato il principio di
colpevolezza, estendendo in modo eccessivo la posizione di garante del Festa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta
infondatezza.
Al Festa viene infatti contestato non tanto di avere omesso di fornire ai
dipendenti le istruzioni sull’uso del macchinario ove avvenne l’incidente, quanto
di non avere impedito che i dipendenti operassero su un macchinario sprovvisto
di dispositivi di protezione, probabilmente anche per il ripetersi di guasti del tipo
di quello su cui intervenne il Walayat (é pacifico che il carter non era presente al
momento del fatto); ed é sintomatico che l’installazione della protezione sia stata
posta in essere dopo l’infortunio (ne dà atto la sentenza impugnata, a pag. 6).
Sotto tale profilo occorre rammentare che la disposizione cautelare che si
assume violata, come si ricava anche dall’enunciato imputativo, é l’art. 71 D.Lgs.
81/2008: disposizione che fa obbligo al datore di lavoro -o al suo delegato alla
sicurezza- di verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria
azienda e di rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’utilizzazione
di una macchina, a meno che questa non presenti un vizio occulto (Sez. 4, sent.
N. 4549 del 29/01/2013); l’allegato V, parte prima, punto 6.1, al D.Lgs. 81/2008
– disposizione richiamata dall’art. 70 dello stesso Testo unico, relativo ai requisiti
di sicurezza delle attrezzature di lavoro che devono essere messe a disposizione
dei lavoratori a norma dell’art. 71 cit. – così recita: “Se gli elementi mobili di
un’attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono
causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi
che impediscano l’accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti
pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione”.

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procurò le lesioni di cui in rubrica, fosse salito a un’altezza di circa tre metri per

Risulta perciò certamente violata la regola cautelare prevenzionistica che,
ove osservata, avrebbe scongiurato l’infortunio.
E’ poi palesemente privo di pregio l’asserto sostenuto dal ricorrente circa la
presunta abnormità del comportamento della persona offesa.
Ed invero, le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul
lavoro perseguono il fine di tutelare il lavoratore persino in ordine ad incidenti
derivati da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, sicché la condotta
imprudente dell’infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente

all’attività svolta dal lavoratore ed all’omissione di doverose misure
antinfortunistiche da parte del datore di lavoro.
In proposito, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul
punto, deve considerarsi che é interruttiva del nesso di condizionamento la
condotta abnorme del lavoratore quando essa si collochi in qualche guisa al di
fuori dell’area di rischio definita dalla lavorazione in corso. Tale comportamento é
“interruttivo” (per restare al lessico tradizionale) non perché “eccezionale” ma
perché eccentrico rispetto al rischio lavorativo che il garante é chiamato a
governare (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri).
In tale quadro non riveste alcun rilievo interruttivo il fatto che il Walayat
sarebbe intervenuto sul macchinario dietro suggerimento di un collega, e non
perché gli fosse stato assegnato un simile compito: é emerso in atti che quel tipo
di intervento per sbloccare il macchinario non era infrequente (il guasto, riferisce
la sentenza impugnata, si presentava ogni tre giorni), e ciò accredita l’assunto
secondo il quale vi era una prassi aziendale che tollerava iniziative del personale
(ivi compresi gli stessi operai: vengono al riguardo richiamate dalla Corte di
merito, a pag. 7 della sentenza, le dichiarazioni della persona offesa) tese a
riattivare il nastro trasportatore mediante intervento diretto sulle parti in
movimento.

2. Per ragioni strettamente connesse alle considerazioni che precedono, é
infondato anche il secondo motivo di ricorso. Nella sua veste di soggetto
delegato alla sicurezza dall’organo amministrativo della società, il Festa ricopriva
la posizione di garanzia correlata a tale aspetto; e ciò implicava la sua
responsabilità anche con riguardo a comportamenti del personale che, per
quanto avventati (come quello del Walayat, nel salire su un cassone per
sbloccare il macchinario), rispondevano a prassi notoriamente in uso all’interno
dell’azienda, della cui esistenza hanno riferito le fonti dichiarative menzionate
nella sentenza impugnata.

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a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio inerente

3. Peraltro, avuto riguardo alla non manifesta infondatezza dei motivi di
ricorso e alla data di commissione del delitto di lesioni personali colpose, deve
constatarsi che il reato é ormai estinto per maturata prescrizione; va
conseguentemente emessa sentenza di annullamento senza rinvio in relazione
alla detta causa di estinzione del reato.

P.Q.M.

Così deciso in Roma 1’11 luglio 2018.

Annulla la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione.

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