Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3780 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3780 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIMONELLI GIOVANNI DOMENICO N. IL 08/08/1967
avverso l’ordinanza n. 10951/2008 GIP TRIBUNALE di PALERMO,
del 30/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ( r koz- r
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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Scimonelli Giovanni Domenico, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso
diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 311 comma 2 cod.proc.pen., avverso
l’ordinanza in data 30.07.2015 con cui il GIP del Tribunale di Palermo aveva
applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., consistito nella partecipazione alla famiglia
mafiosa di Partanna a far data dal novembre 1998, ponendo in essere condotte
dirette sia a curare la latitanza del capo della provincia mafiosa di Trapani,

del mandamento mafioso di Mazara del Vallo) l’esercizio delle funzioni apicali,
eseguendo gli ordini impartiti dai capi e costituendo, in qualità di collettore e
distributore di messaggi da e per il capo latitante, un punto di riferimento della
riservata catena di comunicazione epistolare attraverso la quale il Messina
Denaro continuava a dirigere dalla latitanza l’intera associazione mafiosa.
Il ricorrente censura la qualificazione giuridica attribuita alla condotta, in assenza
degli elementi costitutivi del reato associativo, non bastando a integrare la
partecipazione al sodalizio mafioso il mero aiuto prestato al soggetto latitante a
mantenere i contatti con l’esterno, e non sussistendo nel caso di specie alcun
sospetto (neppure embrionale) di un’attività di intimidazione derivante dal
vincolo associativo, funzionale alla realizzazione degli scopi della consorteria
mafiosa; deduce l’esigenza di una prova rigorosa del vincolo associativo, specie
in presenza di elementi indiziari costituiti da mere intercettazioni di conversazioni
raccordate con attività di videoripresa; lamenta l’inosservanza dell’art. 292
comma 2 lett. c) del codice di rito, essendosi il GIP limitato a recepire
acriticamente la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero.
2. Con memoria successiva in data 18.11.2015, la difesa del ricorrente ha
sviluppato il motivo di ricorso, ribadendo l’insussistenza degli elementi del reato
associativo, così come individuati dai precedenti giurisprudenziali di questa Corte
(di cui l’atto riporta ampie citazioni); deduce l’insufficienza a integrare il reato di
cui all’art. 416 bis cod. pen. di un mero accordo delle volontà, essendo invece
necessario un contributo effettivo, costante e attuale, apportato dal singolo
associato all’esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso, finalizzato alla
sua permanenza, anche ricavabile per facta condudentia, mediante l’assunzione
di un ruolo continuativo e l’inserimento organico nel tessuto organizzativo in
vista della realizzazione degli scopi dell’associazione, secondo i metodi (mafiosi)
che le sono propri; ribadisce l’insufficienza di un contributo occasionale,
sporadico, animato da fini personali, ovvero finalizzato all’attuazione di taluno
soltanto degli scopi del sodalizio, a integrare la partecipazione associativa e
l’intraneità all’organizzazione mafiosa, occorrendo invece la consapevolezza

Matteo Messina Denaro, sia a consentire al predetto e a Gondola Vito (reggente

reciproca degli associati di contribuire alla vita della consorteria; rileva che allo
Scimonelli non era stato sequestrato alcun “pizzino”, né contestato alcun delitto
fine; non era stato individuato l’ipotizzato canale di collegamento col latitante
Messina Denaro, risolvendosi gli elementi a carico nella frequentazione per un
ristretto periodo di tempo di taluni coindagati, nell’intercettazione di alcune
conversazioni concentrate nell’arco temporale compreso tra il 2012 e il 2014, e
nella valorizzazione della precedente condanna definitiva per partecipazione ad
associazione mafiosa fino al novembre del 1998.

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
2. Il ricorso diretto per cassazione (per saltum) avverso l’ordinanza applicativa
della misura coercitiva, può essere proposto – ai sensi dell’art. 311 comma 2
cod.proc.pen. – soltanto per violazione di legge, con conseguente inammissibilità
del ricorso che lamenti in realtà un vizio di motivazione dell’ordinanza gravata
(diverso dalla totale mancanza dell’apparato motivazionale), dovendo essere
fatte valere con lo strumento del riesame tutte quelle censure che riguardino
l’insufficienza, l’incompletezza, l’illogicità e lo sviluppo logico-giuridico delle
argomentazioni dell’ordinanza genetica e la loro tenuta dimostrativa (Sez. 1 n.
3273 del 27.04.1999, Rv. 213723; Sez. 6 n. 44996 del 13.11.2008, Rv. 241664;
Sez. 6 n. 18725 del 19/04/2012, Rv. 252643).
Nel caso di specie, dal testo dell’atto di gravame (integrato con le
argomentazioni sviluppate nella memoria del 18.11.2015), emerge in modo
evidente che il ricorrente non deduce alcuna reale violazione di legge in cui
sarebbe incorso il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere
nei confronti dell’indagato per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., ma si
limita a una generica censura dell’idoneità degli elementi acquisiti a carico dello
Scimonelli a integrare la prova della sua partecipazione all’associazione mafiosa
capeggiata da Matteo Messina Denaro, contestando la capacità dimostrativa degli
elementi tratti dagli incontri (documentati) del ricorrente, in particolare con
Gondola Vito indicato dagli inquirenti come il reggente del mandamento mafioso
di Mazara del Vallo, e dal contenuto delle conversazioni scambiate e intercettate

in tali occasioni, agli effetti di supportare la prova indiziarla dell’intraneità dello
Scimonelli al sodalizio mafioso (e non una mera condotta favoreggiatrice o
fiancheggiatrice, come sostenuto nel ricorso).
Il GIP ha posto in risalto (in particolare alle pagine 40-41 e 70 del
provvedimento cautelare) come i dati acquisiti nel corso delle indagini,
dimostrativi dei vincoli qualificanti intercorrenti tra lo Scimonelli, gli altri associati
e il capo latitante di “cosa nostra”, la pluralità dei rapporti intrattenuti, la natura
e l’entità degli apporti, le modalità di integrazione reciproca delle condotte dei

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CONSIDERATO IN DIRITTO

correi, attraverso un’articolata rete di comunicazione clandestina diretta ad
assicurare, da un lato, la distribuzione ai destinatari delle istruzioni scritte
provenienti dal capo latitante e, dall’altro, la raccolta e l’inoltro allo stesso delle
missive a luì indirizzate dai sodali operanti sul territorio, siano idonei a suffragare
la consapevolezza del ricorrente di operare e interagire in un contesto di relazioni
estremamente riservato, concepito al fine di garantire al Messina Denaro una
persistente capacità operativa, con riguardo sia alla piena cognizione delle
questioni di interesse dell’associazione mafiosa, sia alla possibilità di compiere le

Il provvedimento impugnato ha dunque adempiuto all’obbligo di motivazione
previsto dall’art. 292 del codice di rito, operando un’autonoma valutazione – che
si rivela immune da errori di diritto – dell’esistenza di un grave quadro indiziario
della partecipazione del ricorrente all’associazione mafiosa: posto che non è
contestabile l’esistenza di “cosa nostra” e della sua articolazione territoriale nella
provincia di Trapani capeggiata da Matteo Messina Denaro, ormai accertata in
numerose sentenze passate in giudicato, l’ordinanza gravata ha coerentemente
valorizzato l’inserimento strutturale dello Scimonelli (già condannato in via
definitiva per il medesimo titolo di reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.) nella
catena di interrelazioni e comunicazioni riservate col capo latitante finalizzate ad
assicurare il permanente esercizio della funzione di comando e la conseguente
operatività dell’organizzazione mafiosa sul territorio, postulante la piena fiducia
dei vertici del sodalizio nella persona del ricorrente, agli effetti della prova
indiziarla della completa messa a disposizione della consorteria criminale e della
incondizionata adesione e condivisione dei relativi scopi, compatibile solo con
l’inserimento organico nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso in cui si
concretizza il vincolo associativo (Sez. 1 n. 26331 del 7/06/2011, Rv. 250670).
3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende
della sanzione pecuniaria che si stima equo quantificare in 1.000 euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso il 26 novembre 2015

Il Consigliere estensore

relative valutazioni e assumere le conseguenti determinazioni.

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